Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 32597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32597 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
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REPUBBLICA ITALIANA
32597-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. UP 11/9/2025 R.G.N. 17025/2025
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- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL ID, nata a [...]-Erzegovina l'8/5/1973
avverso la sentenza del 16/12/2024 del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NR NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/12/2024, il Tribunale di Monza dichiarava ID AL colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e la condannava alla pena di 4mila euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 318-ter ss., d. lgs. n. 152 del 2006. La sentenza sarebbe viziata in quanto non sarebbe stata attivata la procedura prevista dalla normativa in questione, finalizzata all'estinzione del reato previo assolvimento delle prescrizioni impartite e pagamento di una somma;
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deriverebbe, dunque, l'improcedibilità dell'azione penale, con conseguente pronuncia di proscioglimento;
- con riguardo al medesimo profilo, peraltro, la sentenza sarebbe priva di un'effettiva motivazione, in quanto non spiegherebbe per quale ragione il Giudice avrebbe aderito ad un determinato indirizzo giurisprudenziale piuttosto che alla tesi sostenuta dalla difesa;
- erronea applicazione dell'art. 256 contestato. Premesso che la norma in rubrica sanzionerebbe una "attività" illecita, l'istruttoria avrebbe dimostrato la completa assenza degli elementi tipici di questa;
in particolare, verrebbe in rilievo una sola condotta di trasporto di rifiuti, peraltro a bordo di un furgone non adibito allo svolgimento di tale attività, e con un peso complessivo pari sì a 840 chili, ma distribuiti su un numero di beni non di rilevante quantità. La condotta tenuta dalla ricorrente, pertanto, risulterebbe del tutto occasionale, estemporanea e realizzata con mezzi precari, tali da impedire l'integrazione del reato;
l'illogicità della motivazione è poi dedotta con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza si svilupperebbe sul punto con argomento viziato, contestando la mancanza di occasionalità in termini apodittici e, peraltro, contrastati da numerosi elementi in fatto. L'offesa al bene protetto, inoltre, sarebbe di particolare tenuità, e sul punto la sentenza non si sarebbe pronunciata;
-infine, è contestata la motivazione, perché giudicata carente ed illogica, con riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, che il ricorso ritiene eccessivo e privo di una effettiva giustificazione, così come in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riferimento ai primi due motivi, da trattare in modo congiunto perché fondati sulla medesima questione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 19391 del 10/4/2024, Costa, Rv. 286277; Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell'08/02/2018, De Tursi, non massimata).
4.1. In queste decisioni si è condivisibilmente affermato che gli artt. 318-ter e ss., d.lgs. n. 152 del 2006, non stabiliscono affatto che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debba obbligatoriamente impartire una prescrizione per
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consentire al contravventore l'estinzione del reato, sia perché non vi è alcunché da regolarizzare, sia perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
4.2. Non va poi trascurato il significativo dato normativo, dovendosi evidenziare che, nelle disposizioni qui in esame, non viene mai espressamente affermato che la procedura ex artt. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell'azione penale.
4.3. Va aggiunto, infine, che la Corte costituzionale è intervenuta in due occasioni per scrutinare questa disciplina e, in nessuna di esse, ha ricostruito la procedura estintiva quale causa di procedibilità dell'azione penale.
4.3.1. Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis cod. pen., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4.3.2. Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente, dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68. 4.4. Ebbene, significativamente nelle decisioni appena indicate - che hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. in esame, evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell'azione penale.
4.5. Tale approdo ermeneutico, del resto, è in piena sintonia con quanto affermato in relazione alla speculare disciplina antinfortunistica: anche a tale riguardo, infatti, si è costantemente affermato che l'omessa indicazione, da parte
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dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, Vallone, Rv. 272454; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Bonanno, Rv. 269140).
4.6. Tutto ciò precisato in termini generali, nel motivo di ricorso si afferma apoditticamente che la procedura ex artt. 318-ter ss. in esame sarebbe delineata dal legislatore come condizione di procedibilità, senza tuttavia argomentare tale conclusione, né misurarsi criticamente con gli argomenti di legittimità appena richiamati;
ne deriva l'inammissibilità del motivo.
5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche sulla terza censura, con la quale si contesta l'erronea applicazione della norma in rubrica, sul presupposto che l'istruttoria non avrebbe provato affatto l'esistenza di una "attività" di gestione di rifiuti non autorizzata. In senso contrario, infatti, la sentenza ha valorizzato che all'interno del veicolo "Iveco 35 quintali" erano stati rinvenuti rifiuti non pericolosi (e non tossici), nonché materiale ferroso vario;
che il peso complessivo di questi oggetti era pari a ben 840 chili;
che, pertanto, la presenza del mezzo individuato e la significativa massa del materiale, oltre alla sua eterogeneità, consentivano di riscontrare un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Da ciò, una condotta motivatamente ritenuta non occasionale, difettandone i presupposti (tra le altre, Sez. 3, n. 8193 dell'11/2/2016, PM/Revello, Rv. 266305, nella quale la Corte ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali).
5.1. In senso contrario, peraltro, non possono valere le considerazioni di cui alle pagg.
5-6 del ricorso, perché evidentemente di matrice fattuale, inammissibile in sede di legittimità.
6. La motivazione della sentenza, ancora, risulta immeritevole di censura quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale, oltre a ribadire il carattere non occasionale dell'attività riscontrata, in forza delle considerazioni già richiamate, ha evidenziato che l'imputata non aveva fornito alcuna giustificazione per la propria condotta, né era emerso alcun elemento che il complesso riscontrato potesse essere riferito ad un qualche contesto lecito. Da ciò, l'assenza di elementi per poter individuare un'eventuale, particolare tenuità del fatto.
7. Infine, il ricorso risulta manifestamente infondato anche sull'ultima censura, che coinvolge il trattamento sanzionatorio.
7.1. Al riguardo, basti considerare che, ratione temporis, la pena prevista quanto ai rifiuti non pericolosi era quella dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o dell'ammenda da 2.600 euro a 26mila euro;
ebbene, la sanzione irrogata alla
ricorrente è quella pecuniaria, e pari a 4mila euro di multa, così ponendosi in termini assai prossimi ai minimi edittali e, dunque, giustificando una motivazione nei termini della sola congruità. Con riguardo, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basti qui sottolineare che queste non avevano formato oggetto di domanda in sede di conclusioni.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 settembre 2025
Il Consigliere estensore NR NI Софи
Il Presidente CA Ramacc
Depositata in Cancelleria
Ogl
- 3 OTT. 2025
IL FUNZIONARIO DIZIARIO
Luana
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