Sentenza 28 ottobre 2002
Massime • 1
L'azione di responsabilità che, a norma dell'art. 23 D.L. n.66 del 1989 (convertito in legge n.144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n.77 del 1995) è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato ,disponendo di un'azione diretta, non può esperire nei confronti della P.A. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ; tuttavia, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato D.L. n.66, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento per tutte le prestazioni e i servizi (tra i quali rientrano, come nel caso di specie, i conferimenti di incarico per la prestazione di opera intellettuale) resi alla P.A. anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15162 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ON VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE COSENZA, in persona del Sindaco On.le Avv. GIACOMO MANCINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 1, difeso dall'avvocato SALVATORE CALLEA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN ON, NA CE, SG BR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 371/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 07/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CALLEA Salvatore, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del 5^ motivo, eventualmente anche con decisione di merito con assorbimento degli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli architetti Antonio GI e Vincenzo NA e L'Ingegnere Bruno AN, con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1993, convennero innanzi al Tribunale di Cosenza il Comune del luogo, per sentirlo condannare al pagamento, a loro favore, della somma complessiva di L. 830.503.950 a titolo di indennizzo da indebito arricchimento, per avere fruito del progetto per la costruzione in area urbana di un parcheggio da essi redatto, unitamente ad altri professionisti, su incarico del Comune, ma senza la previa stipula per iscritto di un contratto.
Il convenuto resistè alla domanda, opponendo di non avere mai riconosciuta l'utilità del progetto e che, comunque, dalla prestazione degli attori non aveva tratta alcuna utilità. L'adito tribunale, in accoglimento parziale della domanda, condannò il convenuto a versare agli attori l'indennizzo complessivo di L. 390.000.000, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a far tempo dal 7 gennaio 1991 e fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata fino al soddisfo. Il Comune di Cosenza propose appello principale e gli attori proposero, a loro volta, appello incidentale, ma la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza resa in data 7 giugno 1999, ha rigettato entrambi i gravami.
Per quel che rileva in questa sede, il giudizio d'appello ha confermata la legittimazione passiva del Comune di Cosenza ritenuta dal Tribunale, osservando che non poteva trovare applicazione la norma di cui all'art. 23, co. 4^, D.L. n. 66, 1989 convertito in L. n. 144 del 1989, norma riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995, secondo cui, in caso di spesa non sostenuta da deliberazione autorizzativa nelle forme di legge e divenuta o dichiarata esecutiva e da impegno contabile registrato nel competente capitolo di bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito la fornitura od il servizio, poiché la prestazione intellettuale resa dagli attori non poteva essere equiparata ad una fornitura di beni o di servizi. Ne derivava che, in mancanza di un contratto scritto, correttamente gli attori avevano proposto l'azione di arricchimento nei confronti del Comune. Tale azione era, ad avviso della Corte d'Appello, fondata, poiché il Comune aveva implicitamente riconosciuta l'utilità del progetto redatto dai tecnici, utilizzandolo per conseguire le autorizzazioni regionali richieste per ottenere il finanziamento dell'opera progettata, a nulla rilevando, a tal fine, che il finanziamento non fosse stato conseguito, in quanto, comunque. l'Amministrazione Comunale aveva risparmiata la spesa necessaria per ottenere il progetto.
In ordine al quantum, la corte di merito ha chiarito che la somma complessivamente liquidata era stata determinata equitativamente, in ragione di L. 130.000.000 per ciascuno dei professionisti incaricati, utilizzando solo come parametro di valutazione la tariffa professionale. Corretta, inoltre, doveva ritenersi la liquidazione degli interessi di legge operata dal primo giudice, trattandosi di debito di valore e non potendosi escludere il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali computati sulla somma rivalutata anno per anno o secondo un indice medio.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Cosenza ha proposto ricorso, affidandosi a cinque motivi. Gli intimati, GI, NA e AN, non hanno svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col quinto motivo, al cui esame va data priorità in considerazione del suo carattere assorbente sul piano logico - giuridico, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 2041 cod. civ., in relazione all'art. 23 D.L. n. 66/1989, riprodotto nell'art. 35 D. Lg.vo n. 77/1995 ed all'art. 8, co. 1^, D. Lg.vo n. 157/1995, nonché per omessa e difettosa motivazione, adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuta la legittimazione passiva di esso ricorrente sul rilievo che la prestazione cui si obbliga il professionista ha natura diversa dalla fornitura di beni o servizi, cui si riferiscono le norme indicate in rubrica.
Osserva, all'uopo, il ricorrente che gli incarichi di progettazione di opere pubbliche sono stati indicati tra i servizi degli enti locali, ai quali si applicano sia le disposizioni della Legge n. 109/1994 sia quelle del D.Lg.vo 157/1995, nel quale - addirittura - sono espressamente inseriti in apposito allegato tra i "servizi".
La censura è fondata.
Ai sensi dell'art. 23, co. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito in L. 24 aprile 1989, n. 144), il cui testo trova conferma pressocché integrale nell'art. 35 D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, l'effettuazione di "qualsiasi spesa" da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane è condizionata all'adozione di un'apposita deliberazione autorizzativa della spesa nelle forme di legge divenuta esecutiva, nonché all'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati.
Il comma 4^ dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che, in caso di "acquisizione di beni o servizi" in violazione del precetto posto dal precedente comma, il rapporto obbligatorio intercorre, per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore od il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Ritiene questa Corte che, sebbene la lettera del comma 4^, che prevede la sanzione per la violazione del precetto sancito dal comma 3^, parli di "beni o servizi", di "fornitore" e "fornitura", sembrando, in tal modo, limitare alle sole ipotesi di forniture di beni o servizi l'effetto di sostituire alla P.A. l'amministratore od il funzionario che abbiano consentita la spesa nel rapporto obbligatorio costituitosi, tuttavia l'evidente collegamento della sanzione di cui al 4^ comma col precetto posto dal precedente comma imponga di attribuire al termine "servizi" usato nel 4^ comma il significato, ampio, di qualsiasi prestazione resa da privati a favore di amministrazioni provinciali, comuni o comunità montane in violazione degli obblighi previsti dal 3^ comma.
L'estensione di tali obblighi a "qualsiasi spesa" di dette amministrazioni locali, come espressamente previsto dal 3^ comma, e l'assenza di valide ragioni a giustificazione della sottrazione delle prestazioni d'opera intellettuale all'effetto sanzionatorio sancito dal comma successivo, rendano chiara l'intentio legis di condizionare tutti gli impegni di spesa di detti enti locali ai suddetti adempimenti, quale che sia la natura della prestazione che l'ente intende acquisire, a tutela dell'esigenza di garantire correttezza e trasparenza alla finanza locale.
Orbene, poiché, ai sensi del co. 3^, in caso di violazione degli obblighi suddetti, viene meno il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore od il funzionario, da una parte, e l'ente pubblico locale, dall'altra, con la conseguente imputazione del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario, risulta evidente che, in tale caso, il privato, disponendo di un'azione diretta ed immediata nei confronti dell'amministratore o del funzionario, non potrà esperire nei confronti dell'ente pubblico, l'azione d'indebito arricchimento, attesa la natura sussidiaria della stessa (art. 2042 cod. civ.) - (cfr. Cass., 30 maggio 1997, n. 4820; Cass., 25 novembre
1998, n. 11969 Cass., 5 ottobre 2000, n. 13296). La censura in esame va, pertanto, accolta, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, che, tenuto conto della natura non retroattiva delle norme poste dall'art. 23, co. 3^ e C. D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (cfr. Cass., 3 agosto 2000, n. 10199), accerterà in quale data sia stato assunto l'impegno di spesa de quo, adeguandosi, nel caso in cui sia successivo a tale data, al seguente principio di diritto: "L'effetto sanzionatorio sancito dal co. 3^ dell'art. 23 D.L. 2 marzo 1989, n. 66 per l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal precedente comma consegue all'assunzione di qualsiasi spesa in violazione di tali obblighi e, quindi, anche al conferimento di incarico per la prestazione di opera intellettuale a favore dell'ente pubblico territoriale.
In tal caso, è conseguentemente, inammissibile l'azione d'indebito arricchimento proposta dal privato nei confronti dell'ente pubblico territoriale".
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2002