Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15162
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Sentenza 28 ottobre 2002

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L'azione di responsabilità che, a norma dell'art. 23 D.L. n.66 del 1989 (convertito in legge n.144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n.77 del 1995) è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato ,disponendo di un'azione diretta, non può esperire nei confronti della P.A. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ; tuttavia, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato D.L. n.66, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento per tutte le prestazioni e i servizi (tra i quali rientrano, come nel caso di specie, i conferimenti di incarico per la prestazione di opera intellettuale) resi alla P.A. anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15162
    Data del deposito : 28 ottobre 2002

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