Sentenza 20 ottobre 1997
Massime • 1
Ove l'indagato sia assistito da due difensori, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame ad uno di essi determina una nullità a regime intermedio; i difensori di fiducia, infatti, costituiscono un unico soggetto processuale - e cioè <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/1997, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 30/9/1998
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere ORDINANZA
2. Dott. Giorgio Di Iorio " N. 5583
3. Dott. Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ernesto Perna La Torre " N. 15978/98
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Sul ricorso proposto da SC NZ
avvero la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 10.3.98 che applicava allo SC per rapina e altro la pena concordata ex art.444 cpp di anni 1 mesi 8 di reclusione e Lire 400.000 di multa
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Iorio Giorgio Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiarasi inammissibile il ricorso.
Considerato che avverso la sentenza in epigrafe lo SC ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la manifesta illogicità e carenza di motivazione in punto di responsabilità visto che gli altri imputati avevano escluso la sua partecipazione ai fatti;
che la censura è manifestamente infondata ???? con la richiesta di applicazione della pena concordata l'???? per implicato ha ammesso le proprie responsabilità ???? il diritto di difendersi ???? le ????
non colpevolezze;
che pertanto il ricorso è inammissibile.
Considerato che
a mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire 2.000.000,
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 2.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, deliberato in Camera di Consiglio, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 1998