Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed infatti, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, sicché non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza ne' alcuna limitazione del diritto di difesa.
Commentario • 1
- 1. Notifica PEC: necessaria la ricevuta di consegnaRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8287 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO PROTO - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 193, presso l'avvocato FRANCO IADANZA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA SA, nella qualità di Curatore speciale del minore MI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, rappresentata e difesa da se medesima;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 331/01 della Corte d'Appello di NAPOLI SEZIONE MINORI, depositata il 12/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Dama, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16 febbraio 1990 l'avv. Rosanna Dama, nominata dal Tribunale per i minorenni di Napoli curatore speciale del minore RE IN, nato l'[...], convenne in giudizio NO IN, impugnando, per difetto di veridicità, il riconoscimento di figlio naturale compiuto dallo stesso IN nei confronti del detto minore.
Si costituì e resistette il IN.
Disposta consulenza tecnica immunoematologica-citogenetica sul DNA, non espletata per rifiuto del convenuto a sottoporsi al prelievo, il Tribunale, con sentenza in data 13.3 - 31.3.98, accolse la domanda e conseguentemente dichiarò non veridico il riconoscimento del minore RE compiuto da NO IN, disponendo le relative annotazioni e condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Notificata la sentenza in data 27.5.98, il IN ne ha chiesto la totale riforma, appellandola con atto notificato il 25.6.98 al P.M. presso il Tribunale di Napoli, ma non notificato all'avv. Rosanna Dama, risultata, il 25.5.2000, sloggiata da anni al domicilio di via Martucci n. 35.
Nell'udienza del 27.10.98, l'istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale dell'attore e il relativo atto è stato notificato il 2.12.98. Il curatore speciale, avv. Dama, si è costituta e ha chiesto il rigetto dell'appello, sia perché inammissibile per tardività, sia perché infondato nel merito.
Con sentenza del 24 gennaio - 12 febbraio 2001, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di quel grado di giudizio. Osservava la Corte territoriale, in particolare:
a) che l'impugnazione nei confronti del curatore speciale del minore era stata proposta oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c;
b) che il p.m. presso il giudice a quo, cui era stata tempestivamente notificata l'impugnazione, non era parte del giudizio sicché non avrebbe potuto essere integrato il contraddittorio nei confronti del curatore speciale;
c) che era irrilevante la notifica con esito negativo presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo.
Avverso la sentenza d'appello NO IN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
Il curatore speciale del minore ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccepisce il ricorrente con la memoria che il controricorso sarebbe inammissibile perché esso non è stato notificato presso il domicilio eletto in Roma, ma presso lo studio in Napoli, senza che assuma rilievo il tentativo di notifica per posta effettuato senza successo al domicilio in Roma.
2. L'eccezione è fondata nei termini appresso precisati. La notifica a mezzo posta del controricorso al domicilio del ricorrente in Roma, con spedizione in data 23 maggio 2001, non ha avuto successo perché il destinatario è risultato sconosciuto all'ufficiale giudiziario su citofoni e cassette.
Il ricorso è stato poi notificato il 31 maggio 2001 presso lo studio del difensore domiciliatario a Napoli.
Ora, a prescindere dalle questioni della validità o meno di tale ultima notifica ovvero, in caso di nullità, della eventuale sanatoria, è assorbente la considerazione che la notifica è comunque tardiva, poiché la notifica del controricorso avrebbe dovuto essere effettuata entro mercoledì 30 maggio 2001 (e cioè, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, nella specie giovedì 10 maggio 2001, atteso che il ricorso era stato notificato il 20 aprile).
Pure tardivo risulta il tentativo di notifica del controricorso al ricorrente presso la cancelleria della Corte di Cassazione con spedizione per posta il 1^ giugno 2001.
Il controricorso è quindi inammissibile.
3. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 330, 141, 121, 331, 325, 184 bis, 294 e 359 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
In data 27 maggio 1998 l'avv. Rosanna Dama, nella qualità di curatore speciale del minore RE IN, aveva notificato al procuratore costituito dell'attuale ricorrente copia autentica della sentenza di primo grado nella quale (vedasi frontespizio) era indicato, quale domicilio eletto, lo studio sito in Napoli alla via Martucci n. 35. Tale atto, proveniente dalla parte, oltre ad essere cronologicamente posteriore a tutti i documenti dai quali - a detta della corte d'appello - si sarebbe dovuto evincere il cambio di domicilio, non recava alcun timbro (dal quale ricavare l'eventuale differente indirizzo) ne' tanto meno una specifica indicazione in tal senso, ad opera del procuratore notificante.
Il IN, pertanto, il 25 giugno 1998, un giorno prima della scadenza del termine per l'impugnazione aveva notificato correttamente l'appello presso il domicilio indicato in sentenza, ovvero in via Martucci n. 35. Solo al ritiro dell'atto, a termini ormai scaduti, aveva appreso che da tempo l'avv. Dama aveva trasferito il proprio studio altrove.
L'indicazione di uno specifico domicilio nella sentenza notificata dalla parte era apparsa come un'implicita dichiarazione di domicilio, trattandosi di atto proveniente dalla controparte, sicché l'impugnazione, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., doveva essere notificata in quel luogo.
Inoltre, non poteva equivalere a mutamento del domicilio eletto, in assenza di formale comunicazione, il differente indirizzo indicato sulla documentazione richiamata dalla Corte d'appello (e costituito da comunicazioni di cancelleria e carta intestata) a sostegno del cambio di domicilio e del relativo onere, per il ricorrente, di effettuare adeguate ricerche.
Ove, interpretando l'art. 330 c.p.c., si ponesse a carico del soccombente l'onere della ricerca del domicilio del difensore di controparte in assenza di formale comunicazione di mutamento dello stesso ed in presenza di atti equivoci, tali da ingenerare nell'appellante il legittimo affidamento circa il permanere dell'originaria elezione di domicilio, la norma sarebbe incostituzionale in relazione agli artt. 24 e 3 Cost.
4. Il motivo non è fondato.
Nella specie, non vi è stata una dichiarazione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, essendosi la parte limitata a notificare la sentenza di primo grado. La circostanza che dall'intestazione della sentenza risultasse l'elezione di domicilio dell'attore in primo grado non poteva integrare una dichiarazione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, per la quale sarebbe stata necessaria un'apposita e distinta dichiarazione. La sentenza non poteva essere notificata che nella sua integrità, compresa l'intestazione, il cui contenuto era riferibile però al giudizio di primo grado e non alla fase successiva al deposito della sentenza stessa.
Ora, la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed infatti, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo;
tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione (Cass. 13 marzo 1998 n. 2740; cfr. pure Cass. 29 maggio 1997 n. 4746). Nel caso in esame, l'appellante non si è fatto carico del suddetto onere, mentre avrebbe potuto individuare presso il Consiglio dell'Ordine il nuovo domicilio del procuratore della controparte. In punto di fatto, la Corte d'appello ha osservato, in particolare, che il procuratore dell'appellante aveva dedotto, senza contestazioni di sorta, di aver provveduto alla comunicazione di cambio di domicilio del suo studio legale al consiglio dell'Ordine e che il nuovo domicilio risultava anche da alcuni atti inseriti nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado.
La dedotta conoscenza del trasferimento dello studio dell'avv. Dama dopo che il termine per la notifica dell'atto di impugnazione era ormai scaduto costituisce una conseguenza della scelta di effettuare la notifica l'ultimo giorno utile. Tale scelta, imputabile al soggetto tenuto alla notifica, comporta il rischio di non essere in grado di svolgere le eventuali ricerche che si rendessero necessarie in caso di mancata notificazione.
La prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 330 c.p.c. è manifestamente infondata, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere facilmente svolta, sicché essa non viola il canone della ragionevolezza ne' costituisce una limitazione del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 4746/1997 citata).
5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 350, 184 bis, 294, 359 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. L'ordinanza con la quale l'istruttore aveva disposto la rinotifica nei confronti dell'avv. Dama doveva qualificarsi come remissione in termini per errore scusabile. La Corte d'appello, pur riconoscendo che il IN aveva qualificato la disposizione impartita dall'istruttore come remissione in termini, non aveva esplicitato le ragioni per le quali avrebbe dovuto escludersi l'ammissibilità di tale istituto.
Indipendentemente dal carattere inscindibile o meno del giudizio e dalla qualità di parte del p.m., la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello era prevista dall'art. 350 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990 (applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa instaurata anteriormente all'entrata in vigore della riforma).
Gli artt. 184 bis, 294 e 359 c.p.c., ove interpretati nel senso dell'omessa previsione della rimessione in termini per errore scusabile, nel caso dell'appellante che, senza sua colpa, non abbia potuto proporre tempestivamente l'impugnazione, sarebbero incostituzionali in relazione agli artt. 3 e 34 Cost. L'espressa previsione nell'ordinamento processuale amministrativo dell'istituto della remissione in termini per errore scusabile anche per il giudizio di appello rende manifesta l'illegittimità costituzionale delle corrispondenti norme processuali civili (184 bis, 294, 350 e 359) che non prevedono l'istituto.
6. Nemmeno questo motivo è fondato.
La rinnovazione della notificazione dell'atto di appello non è applicabile nei casi in cui, come nella specie, la notifica non è nulla, ma inesistente.
Quanto alla questione di costituzionalità per la mancata previsione della remissione in termini per errore scusabile, essa è irrilevante non potendosi configurare, nel caso in esame, un errore di tale natura per le ragioni espresse in ordine al primo motivo di ricorso.
7. Il terzo motivo di ricorso esprime doglianze di violazione degli artt. 325, 331, 350, 292 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La motivazione della Corte d'appello relativamente alla qualità di mero interventore necessario del p.m. non tiene conto della circostanza che la notifica dell'atto di citazione al p.m. ha comunque consentito l'instaurazione del giudizio e che, alla prima udienza, conformemente al dettato degli artt. 350 e 331 c.p.c., era stato richiesto termine per la rinotifica nei confronti dell'avv. Dama.
8. Il motivo non è fondato.
La possibilità di integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili (art. 351 c.p.c.) presuppone l'avvenuta impugnazione nei confronti di almeno una delle parti. Questa ipotesi non ricorre nella specie, essendo stato l'atto di appello notificato tempestivamente al solo pubblico ministero, il quale non è parte nel giudizio in oggetto, come affermato dalla Corte d'appello e non contestato in questa sede.
Poiché l'atto di impugnazione non era stato tempestivamente notificato a nessuna delle parti, non poteva disporsi l'integrazione del contraddittorio.
9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo con riferimento alla difesa effettuata dall'avv. Dama all'udienza, vanno poste a carico del ricorrente, in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Lire 1.000.000 (Euro 516,46) per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002