Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui al difensore che esercitando fuori distretto abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità competente per il giudizio a norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sia stata notificata l'impugnazione a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 cod. proc. civ. nel prevedere per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli per il giudizio "a quo" e che pertanto la notifica risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 cod. proc. civ., secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notifica mediante la consegna della copia dell'atto a mani proprie del destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7613 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NG, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMICI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende unitamente all'avvocato TORQUATO SARTORI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 138/97 del Tribunale di MACERATA, depositata il 05/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato AMICI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SARTORI difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GE IN, con atto di citazione notificato il 17 aprile 1978, convenne TE BU innanzi al Pretore di Amandola, per sentir condannare il convenuto a restituirgli un fondo, di cui si dichiarava comproprietario, previa risoluzione del contratto di comodato, che assumeva di aver concluso col BU. Il convenuto resiste alla domanda, opponendo che il fondo gli era stato consegnato dall'attore nel maggio 1959, in esecuzione di una promessa di vendita verbale, verso il corrispettivo di L.550.000, e propose domanda riconvenzionale, volta al risarcimento del danno sofferto a causa dell'inadempimento dell'attore nonché alla rifusione delle migliorie arrecate al fondo.
L'adito pretore, ritenendolo che tra le parti fosse stato concluso un contratto di compravendita verbale e, quindi, nullo per difetto di forma scritta, dichiarò nullo il contratto e condannò, il convenuto, di restituire all'attore il terreno e, l'attore, a restituire al convenuto il prezzo riscosso ed a pagargli le migliorie.
A seguito di appello proposto dal BU, il tribunale di Ascoli Piceno, ritenuta fondata l'eccezione di usucapione speciale ex artt. 1159 bis. cod.civ. sollevata in secondo grado dall'appellante, rigettò la domanda di restituzione del fondo proposta dal IN. Tale decisione fu impugnata con ricorso per cassazione dal IN e questa Suprema Corte, con sentenza n. 7280 del 13 giugno 1992, in accoglimento del ricorso, cassò l'impugnata sentenza e rinviò la causa al Tribunale di Macerata.
La corte regolatrice censurò la decisione del Tribunale nella parte in cui attribuiva efficacia retroattiva all'art. 1159 bis cod.civ., osservando che l'usucapione speciale non poteva essersi maturata nel maggio 1975, poiché allora l'istituto non era ancora entrato in vigore e, precisato che era in primo luogo necessario verificare l'idoneità ad interrompere il termine dell'usucapione di una lettera inviata dal IN al BU in data 6 ottobre 1973, affermò che, in caso di verificata inidoneità a tal fine dell'atto di costituzione in mora, l'usucapione speciale poteva essersi compiuta, nella ricorrenza delle condizioni richieste, con l'entrata in vigore dell'art. 1159 bis. cod.civ., anteriore alla notificazione dell'atto di citazione.
Ogni ulteriore rilievo del ricorrente sulla sussistenza degli altri requisiti prescritti dall'art. 1159 bis cod.civ. venne dalla Corte ritenuto assorbito e, quindi, riproponibile al giudice del rinvio.
La causa fu riassunta dal IN ed il Tribunale di Macerata, con sentenza resa in data febbraio 1997, ritenuta l'inidoneità del suddetto atto di costituzione in mora ad interrompere il termine utile ad usucapione e considerato quanto agli altri requisiti richiesti dall'art. 1159 bis. cod.civ., che non era necessaria anche la presenza di fabbricati nel fondo e che la natura montana del fondo risultava ritualmente documentata, ha accolto l'appello del BU, rigettando la domanda di restituzione del fondo proposta dal IN.
Avverso tale decisione il IN propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui il BU resiste con controricorso.
V'è memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, nominata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso e di conseguente decadenza dall'impugnazione, che il controricorrente solleva, adducendo che erroneamente il ricorso è stato notificato al suo procuratore costituito, presso il suo studio in Camerino, poiché, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, egli aveva eletto domicilio in Macerata, dove si svolgeva il giudizio di rinvio, presso lo studio legale di altro professionista.
Precisa il ricorrente che tale elezione di domicilio si era resa necessaria ai sensi dell'art. 82 R.D. n.37 del 1934, poiché il suo difensore era iscritto nell'albo di Camerino, mentre il giudizio si svolgeva presso il Tribunale di Macerata;
sicché, ai sensi dell'art.330 cod.proc.civ., a prescindere dall'errore contenuto nell'intestazione della sentenza, la notificazione del ricorso andava eseguita nella cancelleria del giudice che aveva emessa la sentenza impugnata.
L'eccezione, confusamente formulata, è priva di fondamento, poiché il ricorso risulta notificato a mani proprie dell'Avv. Torquato Sartori, che assisteva il BU nel giudizio di rinvio. Per vero, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, "nell'ipotesi in cui al difensore che, esercitando fuori distretto, abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità adita e competente a norma dell'art. 82 R.D. n.37 del 1934, sia stata notificata l'impugnazione a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto a norma del citato art. 82, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 c.p.c., nel prevedere, per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza, che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli per il giudizio a quo, e che pertanto la notifica risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 C.P.C. (secondo il quale, l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notifica mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario cui è addetto), disposizione da ritenersi applicabile non solo alle parti ma anche ai loro difensori" (Cass., n. 5743 del 10 giugno 1998). I due motivi in cui si articola il ricorso, essendo intimamente collegati sul piano logico-giuridico, possono essere esaminati congiuntamente.
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1146, 1158, 1164 cod.civ. e 384 cod.proc.civ. nonché per omesso esame di un punto decisivo della controversia, adducendo che il giudice del rinvio, disattendendo il compito affidatogli da questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento, si è limitato a risolvere il problema dell'efficacia retroattiva dell'art. 1159 bis. cod.civ. ed ha del tutto omesso di occuparsi dell'accertamento delle condizioni richieste per l'usucapione nonché dell'applicabilità dell'art. 1165, in riferimento all'ult. co. dell'art. 2943 cod.civ.. Senonché, osserva il ricorrente, tali accertamenti erano preliminari alla decisione, poiché l'esatta eccezione del mandato conferito dalla corte regolatrice comportava che fosse previamente accertato se il BU avesse esercitato nel fondo un processo uti dominus, tale indagine essendo stata omessa nei precedenti gradi. Ad avviso del ricorrente, era ugualmente doveroso l'accertamento preliminare della natura del negozio intercorso tra le parti - se ad effetti reali od obbligatori -, poiché solo nel primo caso il contratto era idoneo a determinare nel soggetto l'animus detirrendi. Col - secondo mezzo il- ricorrente denuncia violazione degli artt. 384 e 329 cod.proc.civ. nonché violazione e falsa applicazione di "norme di diritto" ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che costituiva giudicato interno la qualificazione di compravendita, nulla, data dal Pretore al negozio concluso dalle parti, qualificazioni coincidente con quella sostenuta dal BU, il quale, per ciò stesso, aveva negato l'animus rem sibi habendi. Su tale affermazione del Pretore, invero, non vi era stata impugnazione, per cui si era verificato il giudicato interno, con la conseguenza che la sentenza del giudice del rinvio ha violato l'art. 2909 cod.civ.. Osserva, inoltre, il ricorrente che è pacifico che il godimento del fondo abbia inizio per una tolleranza del proprietario, sicché, per potersi avere un possesso utile all'usucapione, sarebbe stato necessario un atto di intervenzione del possesso.
Le censure sono inammissibili.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel ricostruire la portata della decisione pretorile, ebbe ad affermare tra l'altro, quanto segue:
"L'indagine cognitiva svolta in prime cure per la qualificazione giuridica del consentito possesso, in aderenza al thema decidendump prospettato dai contendenti, ha approdato all'accertamento, in favore del BU dante, di uno stato possessorio di buona fede, "animo domini", pacifico e peddolico, ininterrotto dal maggio 1959 al maggio 1975, epoca in cui.....".
Indi, lo stesso Tribunale nel dimostrare conclusivamente la fondatezza dell'eccezione di usucapione speciale, aggiunse: "È dato incontrovertibilmente acquisito alla presente causa, recepito nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata, al quale anche la parte attrice ha fatto acquiescenza, il possesso "animo domini" ininterrotto dal BU TE per la durata di oltre quindici anni (maggio 1959 al maggio 1975) alla data di entrata in vigore della legge 10.5.1976, n.346 e quindi la "legitimatio ad usucapionem" speciale ex art. 1159 bis alla data della proposizione della domanda introduttiva.....".
Non v'è dubbio, indipendentemente dalla fondatezza del pensiero attribuito al Pretore, che il Tribunale di Ascoli Piceno abbia ritenuto accertato l'esercizio, da parte del BU, del possesso sul fondo, espressamente qualificando tale relazione di fatto col bene come possesso idoneo a determinare l'acquisto per usucapione. Sul punto, il ricorso per cassazione proposto dal IN avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che, accogliendo l'eccezione di usucapione speciale aveva rigettato la domanda di restituzione del fondo, non conteneva alcuna censura. Sicché, non v'è dubbio che sull'esercizio del possesso minimo domini da parte del BU, formato il giudicato interno e che, conseguentemente, la sentenza di annullamento pronunciata da questa Suprema Corte non potesse occuparsi di tale aspetto della controversia. Invero, quando, accolto il motivo di ricorso concernente il problema dell'efficacia nel tempo della previsione normativa di cui all'art. 1159 bis. cod.civ., la corte regolatrice ritenne assorbito "ogni ulteriore rilievo relativo alla sussistenza degli altri requisiti presenti dall'art. 1159 bis cod.civ.", volle riferire ai requisiti speciali - la natura "montana" del fondo e la presenza nel fondo di fabbricati -, nei quali soltanto si appuntava la censura del ricorrente, dichiarata assorbita.
Devesi, pertanto, ritenere corretto l'operato del giudice del rinvio, che ha ritenuto già accertato il requisito del possesso ad usucapendum e preclusa ogni ulteriore possibilità di accertamento su di esso, con la conseguenza che le censura ora proposte dal IN, investendo una questione coperta da giudicato interno, si rivelano chiaramente inammissibili.
Giova, da ultimo, osservare che manifestamente infondata è la censura relativa all'omesso esame della questione relativa alla interruzione del periodo di usucapione, cui si accenna nella parte introduttiva del primo motivo, poiché l'esame e la risoluzione di tale questione costituisce l'oggetto della prima parte della motivazione dell'impugnata sentenza, che si caratterizza per la dovizia di argomenti e di richiami giurisprudenziali. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999