Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
Per il servizio di noleggio con conducente esercitato nella laguna veneta con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, pur se svolto nella condizioni di navigazione promiscua, viene escluso l'obbligo della licenza comunale sempreché non vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna, con facoltà in detti canali di operare lo sbarco ed il reimbarco di passeggeri precedentemente imbarcati in canali ed in bacini di navigazione marittima. È necessario, pertanto, accertare che non siano stati iniziati viaggi o imbarcati passeggeri( non precedentemente sbarcati dopo un primo imbarco in canali e bacini di navigazione marittima) in canali lagunari di navigazione interna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/1999, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Antonio ZUMBO Presidente del 23.9.1999
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 2913
3. " Carlo GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 19425/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia avverso l'ordinanza 20.4.1999 pronunziata dal Tribunale per il riesame di Venezia nei confronti di:
1 - MO OL, n. a Venezia il 17.12.1961
2 - NC VA Battista, n. a Venezia il 14.9.1933 3 - D'TE IC, n. a Venezia il 20.2.1974
4 - RA Angelo,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. W. DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, Avv.to Mario GIANTIN, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.
FATTO E DIRITTO
In data 2 e 30 settembre 1998 la Polizia giudiziaria procedeva a sequestro preventivo, ex art. 321, comma 3 bis, c.p.p., di due imbarcazioni di gran turismo aventi una stazza lorda di oltre 10 tonnellate:
- la MN "Ducale", condotta da D'ES IC e di proprietà della Cooperativa fra gondolieri "Ducale", legalmente rappresentata dal vice - presidente Tagliapietra Angelo;
- la MN "Sior Tita", condotta da ME OL e di proprietà della medesima Cooperativa, legalmente rappresentata dal presidente Bianchini VA.
Il G.I.P. della Pretura circondariale di Venezia disponeva la convalida dei sequestri anzidetti in relazione al reato di cui all'art. 1231 cod. nav., ipotizzato nei confronti dei due conducenti per avere condotto le imbarcazioni nella laguna veneziana senza essere muniti dell'autorizzazione comunale prescritta dall'art. 5, 5^ comma, legge Regione Veneto 30.12.1993, n. 63.
Lo stesso G.I.P., poi, con provvedimento del 18.3.1999, revocava le misure cautelari sul presupposto che la disciplina del trasporto non di linea pubblico e privato di cose e persone con natanti a motore, di cui alla legge della Regione Veneto 30.12.1993, n. 63, risulta essere parzialmente mutata in seguito all'introduzione - avvenuta con l'art. 2 della legge regionale 18.1.1999, n.
3 - dei commi 1 bis e 1 ter nel testo del preesistente art. 1.
Rilevava quel giudice che, in forza delle nuove disposizioni, mentre non muta la preesistente disciplina per quel che concerne il servizio di "taxi-acqueo" ed il "noleggio con conducente" per le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, viene innovativamente escluso invece l'obbligo dell'autorizzazione comunale per l'attività di noleggio con conducente per natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, quand'anche svolta con navigazione promiscua, sempreché non vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna, con possibilità di effettuare - in detti canali - lo sbarco o il reimbarco di passeggeri precedentemente imbarcati in canali o bacini di navigazione marittima.
Il Tribunale per il riesame di Venezia - con ordinanza 20.4.199.0 - rigettava l'appello proposto dal P.M. avverso l'anzidetto provvedimento di revoca.
Osservava, in particolare, il Tribunali:
a) che la legge della Regione Veneto 30.12.1993, n. 63 (Norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di servizi di trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia), agli artt. 4 e 5, pone la distinzione tra due categorie di servizi:
- il servizio di taxi acqueo (qualificato dall'essere destinato a soddisfare le necessità di fruizione individuale o di piccoli gruppi, dall'essere rivolto ad un'utenza indifferenziata, dall'avere inizio con l'imbarco degli utenti presso apposito pontile pubblico di attracco, dall'essere esercitato a mezzo di imbarcazione avente portata non superiore alle venti persone);
- il servizio di noleggio con conducente (tipizzato dall'essere rivolto ad un'utenza specifica che avanza la richiesta di trasporto presso la sede del vettore;
con l'obbligo di stazionamento del mezzo in spazi acquei o pontili oggetto di concessione "al vettore medesimo e diversi da quelli destinati al servizio di taxi;
dalla possibilità di adibire a tale attività natanti con portata superiore alle venti persone, e, negativamente, dalla ineseguibilità del trasporto per destinazioni fisse con continuità e/o periodicità per non rientrare nella diversa categoria del "servizio di linea");
b) che, a norma dell'art. 24 cod. nav, pure le navi addette alla navigazione marittima rimangono assoggettate alla disciplina prevista per le acque interne laddove facciano ingresso in dette acque, sicché i natanti che effettuino in ambito lagunare navigazione promiscua (e perciò sia in canali marittimi sia in canali interni), in ipotesi di espletamento dei servizi nominati agli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 63/1993, debbono ritenersi interessati dalle prescrizioni dettate da tali norme, a nulla rilevando il fatto che nei canali interni avvenga la sola navigazione e non l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
c) che, conseguentemente, si verifica l'assimilazione alla disciplina dettata per "taxi acquei" (destinati all'imbarco ed allo sbarco degli utenti in canali interni) di quella interessante il "noleggio con conducente", quand'anche esercitato con natanti di portata superiore alle venti persone, con connessa necessaria titolarità di autorizzazione comunale anche per i natanti di portata superiore alle venti persone (destinati all'uso di navigazione marittima) in considerazione della normale fruizione di canali interni, con sussunzione sotto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 1231 cod. nav. di ogni ipotesi di esercizio senza titolo (e perciò in carenza di autorizzazione o licenza comunale) di attività di "taxi acqueo" o di "noleggio con conducente";
d) che - in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 3/1999 - mentre il quadro di riferimento normativo non è mutato quanto alla disciplina dei servizi di "taxi acqueo" e di "noleggio con conducente" esercitato con natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, una disciplina di favore viene prevista per quel che concerne il servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, dacché per tale servizio, pur se svolto nelle condizioni di navigazione promiscua, viene escluso l'obbligo dell'autorizzazione comunale sempreché non vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna, con facoltà in detti canali di operare lo sbarco e il reimbarco di passeggeri precedentemente imbarcati in canali e in bacini di navigazione marittima. Sulla base delle premesse anzidette concludeva il Tribunale che, a far data dal 23 gennaio 1999 (ma tenuto conto del principio di retroattività della legge penale più favorevole), il noleggio con conducente esercitato senza autorizzazione comunale con natanti di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, effettuato nelle condizioni fissate dalla nuova normativa, non integra più la contravvenzione di cui all'art. 1231 cod. nav. Avverso tale ordinanza reiettiva dell'appello ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il quale ne ha eccepito l'illegittimità sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
- l'attività per cui è processo viene interamente svolta all'interno dell'area lagunare veneziana, che nella sua interezza deve considerarsi "zona di navigazione promiscua", in quanto ogni ripartizione dei canali lagunari effettuata con atti amministrativi deve ritenersi limitata alla regolamentazione della polizia del traffico, ai controlli delle autorità marittime, alle competenze per interventi specifici;
- le disposizioni della legge regionale n. 3/1999 non possono che valere per le imbarcazioni provenienti dal mare aperto che, attraversate le bocche di porto, fanno ingresso nell'area lagunare. Il difensore degli indagati e degli altri interessati ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso del P.M. deve essere rigettato, poiché infondato. Il fenomeno dell'abusivismo dei trasporti di passeggeri nella laguna di Venezia da tempo ha suscitato vive polemiche in dottrina e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla possibilità di configurare il reato previsto dall'art. 1231 cod. nav., tanto da giustificare l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, che si sono pronunciate con le sentenze:
- 20.7.1998, n. 8485, ric. P.M. in proc. Fabris
- 3.9.1999, n. 13, ric. OT.
Con la prima di tali decisioni (sentenza Fabris) le Sezioni Unite - premessa la natura di norma penale sussidiaria in bianco della contravvenzione di cui all'art. 1231 cod. nav. (il cui contenuto precettivo deve essere quindi mutuato da altre norme giuridiche e provvedimenti dell'autorità), nonché la sua legittimità costituzionale - ha ravvisato il fondamento della norma nella "esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico concernente la sicurezza della navigazione", concetto che investe sia la incolumità dell'equipaggio e dei passeggeri della imbarcazione, sia quella dei terzi estranei che potrebbero ricevere danni dalla navigazione esercitata "contra legem" ed essere comunque coinvolti in un sinistro.
Individuato così il bene giuridico tutelato dalla fattispecie contravvenzionale in esame, le Sezioni Unite - rilevato che la sicurezza della navigazione deve essere garantita oltre che dall'idoneità del mezzo nautico, anche dalla specifica capacità professionale del conducente di esso - hanno ritenuto, previa accurata disamina delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, di aderire all'orientamento interpretativo maggioritario, secondo il quale, per l'esercizio del servizio pubblico non di linea di "taxi acqueo" nella laguna di Venezia, non è sufficiente il possesso da parte del conducente dei titoli professionali marittimi di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale, ma occorre altresì il rilascio di un'apposita licenza comunale, previa iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, di cui costituiscono requisiti indispensabili il possesso dei menzionati titoli professionali marittimi ed il superamento di apposito esame di idoneità all'esercizio del servizio. La mancanza di detta licenza, quindi, integra la contravvenzione di cui all'art. 1231 cod. nav., in quanto il regime autorizzatorio predisposto dalla normativa regionale e da quella comunale ("Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea", approvato con delibera n. 239/1994) di attuazione inerisce anche al profilo della sicurezza della navigazione.
Trattasi di principi ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza OT del 1999.
Quanto premesso appare necessario per una più agevole comprensione delle questioni poste dal ricorso in esame, la cui risoluzione resta intrinsecamente connessa all'interpretazione delle disposizioni poste dalla legge regionale 18.1.1999, n. 3, ove:
- dall'art. 1 viene specificato che:
"Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità";
- dall'art. 2 vengono introdotti i seguenti commi dopo l'art. 1, 1^ comma, della legge regionale n. 63/1993:
"1 bis. Per la laguna di Venezia, nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5.
1 ter. I soggetti che svolgono l'attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, privi dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 5, nei canali lagunari di navigazione interna:
a) non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;
b) nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 361 e con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, possono:
1) sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima;
2) reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine, Deve ricordarsi, altresì, che la Regione Veneto ha successivamente emanato la legge regionale 1.6.1999, n. 24, il cui art. 1 dispone che:
"In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, sino all'espletamento di tutte le procedure relative alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo i medesimo".
Questa Sezione, con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del ricorso OT (camera di consiglio del 26.2.1999) ha fornito la seguente interpretazione della legge regionale n. 3/1999:
- prima dell'entrata in vigore della legge medesima la conduzione dei taxi acquei svolgenti il servizio in navigazione promiscua non era soggetta alla licenza comunale;
- solo dopo l'entrata in vigore della legge i conducenti degli stessi taxi hanno necessità della licenza comunale per svolgere servizi di navigazione promiscua, se le imbarcazioni hanno stazza inferiore alle 10 tonnellate;
- anche dopo l'entrata in vigore della legge i conducenti degli stessi taxi in servizio di navigazione promiscua non devono essere muniti della licenza comunale se i natanti hanno stazza superiore alle 10 tonnellate.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 13 del 3.9.1999, hanno affermato che:
- il principio dettato dall'art. 24 cod. nav. che fornisce la nozione di navigazione promiscua, è che le navi si uniformino al regime delle acque praticate;
- in sintonia con tale principio, la legge regionale n. 3/1999 "non limita ma, al contrario, estende l'obbligo della licenza - nell'ipotesi di navigazione promiscua - anche ai soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna";
- la stessa legge, pertanto, "appare esigere l'obbligo della licenza anche per i conducenti dei natanti, con stazza inferiore alle 10 tonnellate, che pratichino i canali lagunari, venendo magari da fuori della laguna. In una parola l'obbligo della licenza per un tale genere di trasporto deriva dalle acque di navigazione interna praticate, a causa della maggiore capacità che si richiede ai conducenti, e non dalla normale attività di navigazione, marittima o interna, cui si sia addetti".
Anche sulla base di tali enunciati delle Sezioni Unite, appare coerente alla ratio legis la interpretazione fornita dal Tribunale del riesame di Venezia nel provvedimento impugnato, laddove si afferma che - in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 3/1999 - per il servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, pur se svolto nelle condizioni di navigazione promiscua, viene escluso l'obbligo della licenza comunale sempreché non vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna, con facoltà in detti canali di operare lo sbarco e il reimbarco di passeggeri precedentemente imbarcati in canali e in bacini di navigazione marittima.
Nel noleggio con conducente di natante di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, dunque, al fine di escludere la necessità dell'autorizzazione comunale, è necessario accertare che non siano stati iniziati viaggi o imbarcati passeggeri (non precedentemente sbarcati dopo un primo imbarco in canali e bacini di navigazione marittima) in canali lagunari di navigazione interna, poiché - ove ciò accada - anche i conducenti di natante di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate devono uniformarsi al regime delle acque interne praticate ed essere muniti, quindi, della prescritta autorizzazione di cui si discetta.
Può concludersi, pertanto, nel senso che dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 3/1999:
- la conduzione dei taxi acquei - i quali, per definizione dell'art. 4 della legge regionale n. 63/1993, svolgono un servizio nelle acque di navigazione interna - continua ad essere comunque soggetta alla licenza comunale;
- i conducenti degli stessi taxi e comunque i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate hanno altresì sempre e comunque necessità della licenza comunale anche per svolgere servizi di navigazione promiscua (salvo il regime transitorio posto dalla legge regionale n. 24/1999);
- i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate hanno necessità dell'autorizzazione comunale sia allorché detto servizio venga espletato esclusivamente nei canali lagunari di navigazione interna, sia, nell'ipotesi di navigazione promiscua, allorché imbarchino passeggeri (non precedentemente sbarcati dopo un primo imbarco in canali e bacini di navigazione marittima) o inizino viaggi nei canali lagunari di navigazione interna.
Nella fattispecie in esame il Tribunale ha deciso conformemente alle conclusioni tratte dianzi ed ha escluso razionalmente la sussistenza del "fumus" del reato di cui all'art. 1231 cod. nav., sul presupposto di fatto che le motonavi sequestrate (di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate), espletando navigazione promiscua, non abbiano imbarcato passeggeri (non precedentemente sbarcati dopo un primo imbarco in canali e bacini di navigazione marittima) ne' iniziato viaggi nei canali lagunari di navigazione interna.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 1999