Sentenza 24 marzo 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2017, n. 17128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17128 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2017 |
Testo completo
1 7 1 2 8- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza camerale del 24/3/2017 Sentenza n. 689 Registro generale n. 40260/2016 50261/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Piercamillo Davigo Presidente dott. Domenico Gallo dott. Mirella Cervadoro Consigliere rel. dott. Lucia Aielli dott. Giuseppe Sgadari Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: OL MA NI nato a [...] il [...] avverso il decreto della Corte di Appello di Torino del 8/11/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 8/11/2016 la Corte d'appello di Torino confermava il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di MA NI OL in quanto ritenuto socialmente pericoloso anche attualmente, ai sensi dell'art. 4 prima parte lett. a) D.L.vo 159/2011, tenuto conto della sua partecipazione al sodalizio criminoso denominato 'ndrangheta, operante anche in territorio piemontese.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il OL per mezzo del difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge (anche per omessa motivazione), avuto riguardo alla insussistenza del requisito della persistente pericolosità sociale, non ricavabile, ad avviso del ricorrente, dalla (sola) suindicata condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., posto che il proposto, detenuto in regime cautelare, aveva sostanzialmente espiato la pena, dimostrando, una volta uscito dal carcere, di voler cambiare regime di vita, dedicandosi al lavoro ed alla famiglia, sicchè la logica presuntiva utilizzata dalla Corte d'appello per ritenere permanente il requisito della pericolosità sociale, dava luogo ad avviso del ricorrente, ad una motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti. Ribadito, infatti, che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), cosicché il controllo di questa Corte non si estende all'iter giustificativo della decisione, a meno che non risulti del tutto mancante o apparente, così traducendosi in violazione di legge (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 66365), sono inammissibili le censure di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione proposte dal ricorrente.
2. Il ricorrente si limita a censurare la motivazione del provvedimento impugnato, contestando le valutazioni della Corte di appello, che reputa fondate su valutazioni soggettive, trascurando la valenza indiziante delle circostanze di fatto apprezzate dai giudici di merito, ed in particolare della comprovata affiliazione del OL al clan denominato "locale di Livorno Ferraris" per come accertata con sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Al pari dei giudici di primo grado, la Corte di appello ha attribuito netta rilevanza alla sentenza definitiva di condanna in mancanza di segnali positivi di una ' maturata scelta di inversione di stile di vita, che non contempli più detta adesione ed inclusione in un clan ancora attivo. 3.
Considerato che
la verifica dell'attualità della pericolosità piuttosto che sull'esame degli indicatori della stessa, in "positivo", richiede il superamento degli eventuali elementi "negativi", emersi od allegati, dai quali risulti che il proposto sia non più pericoloso, che nel caso di specie non risultano allegati, la 2 valutazione risulta corretta ed in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 24782 del 09/03/2015, Rv. 264367; Sez. 5 n. 43490 del 18/03/2015, Rv. 264927). Tale valutazione si fonda sulla elevata e perdurante capacità dimostrativa dell'attributo della pericolosità, che scaturisce in via diretta dalla partecipazione alle attività riconducibili alle organizzazioni mafiose, atteso che, quando emerga il collegamento del proposto alla criminalità organizzata, si ritiene dimostrata la specifica e perdurante pericolosità sociale dello stesso, che discende dalla nota, stabile e pervasiva capacità criminale delle organizzazioni mafiose, e che può essere vinta solo dall'emersione o allegazione di elementi concretamente indicativi della rescissione di ogni legame del proposto con il sodalizio (Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016, Rv. 266155; Sez. 5, n.51735 del 12/10/2016, rv. 268849; Sez. 6, n. 50129 del 11/11/2016, rv. 268937), nella specie mancante. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 alla cassa della ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Piercamillo Davigo fuera belli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 APR. 2017 IL D I Cancelliere N E R P 3 Claudia Pianeli