Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato per escludere la cosciente partecipazione al processo non è sufficiente una patologia psichiatrica, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi o seminfermi di mente, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 19338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19338 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1683
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 028584/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT NO N. IL 30/09/1954;
avverso ORDINANZA del 22/06/2005 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ferri Enrico che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 22 giugno 2005 il GIP del Tribunale di Catania ha revocato la sospensione del procedimento n. 14881/03 R.G. pendente nei confronti di SA TO, disposta ai sensi dell'art. 71 c.p.p., per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al procedimento, poiché la perizia psichiatrica espletata nel contraddittorio fra le parti aveva consentito di appurare che l'imputato era affetto da psicosi schizofrenica in buon compenso psicopatologico, ma, malgrado la malattia da cui era affetto, era in grado di partecipare coscientemente al procedimento che lo vedeva indagato stante la fase di compenso clinico attuale, garantito dalla applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, come confermato dalla comprensione normale dimostrata dall'indagato, che era apparso vigile ed orientato nel tempo e nello spazio e con funzioni mnesiche in ordine, nonché dalla valutazione del suo attuale funzionamento psichico globale secondo le scale V.G.F. che gli aveva attribuito un punteggio di 55 in rapporto a sintomi di malfunzionamento moderati. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del SA lamentando violazione degli articoli 70 e 71 c.p.p., in correlazione con l'art. 24 Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché l'indagato era affetto da schizofrenia cronica paronoidea che lo rendeva incapace di partecipare coscientemente al processo, come ritenuto dal GIP con provvedimento in data 17.2.2005 sulla base di un elaborato peritale depositato in data 8.2.2005, per cui appariva "assurdo" che lo stesso giudice a pochi mesi di distanza, sulla sola base di una nuova perizia, avesse modificato la propria decisione e comunque incongruo che la fase di compenso clinico potesse fare modificare il precedente giudizio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4 la difesa del SA ha aggiunto che il GIP aveva basato acriticamente il suo giudizio su una nuova perizia disposta prima della scadenza del periodo di sospensione senza spiegare per quali motivi aveva ritenuto di revocare l'ordinanza di sospensione e condiviso invece il nuovo elaborato peritale. Il ricorso è manifestamente infondato. Il GIP del Tribunale di Catania ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze concordanti di una nuova perizia psichiatrica d'ufficio, dei rilievi obiettivi emergenti dall'esame dell'indagato e della valutazione dell'attuale funzionamento clinico del SA sulla base delle scale di V.G.F. per desumerne che la patologia da cui è affetto il ricorrente, in quanto attualmente ben compensata, anche a causa del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, lo rende in grado di partecipare coscientemente al processo, pur se in passato la valutazione era stata diversa.
Si tratta di motivazione analitica ed ineccepibile sotto il profilo logico, oltre che conforme al parametro normativo di cui all'art. 72 c.p.p., che prevede il riesame del provvedimento di sospensione allo scadere del sesto mese dalla pronuncia della sospensione o anche prima, essendo quindi normativamente previsto che il passaggio anche soltanto di alcuni mesi, specie se associato a terapie, possa modificare la situazione.
La circostanza che cinque mesi prima fosse stata affermata la incapacità del AN resta quindi irrilevante poiché la modifica del precedente giudizio è avvenuta sulla base di una nuova perizia, disposta nel contraddittorio fra le parti, che è pervenuta a risultati diversi dai precedenti. Nè ciò appare " assurdo" come assume il ricorrente, essendo ben possibile un miglioramento delle condizioni di salute psichica del soggetto, pur in presenza di una patologia psichiatrica, durante una fase di compenso, come si è verificato nel caso in esame. Orbene, le censure mosse ora dal ricorrente il quale sostiene, contro la valutazione medico legale dei periti del Tribunale, che il SA sarebbe ancora incapace perché affetto da schizofrenia integrano mere affermazioni di principio prive di supporto scientifico, che comunque non possono trovare ingresso in sede di legittimità in presenza di una motivazione del provvedimento impugnato priva di contraddizioni o di salti logici e che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di legge. Non è invero sufficiente una patologia psichiatrica anche grave per escludere la cosciente partecipazione al processo, posto che altrimenti sarebbe impossibile procedere sempre e comunque al giudizio nei confronti dei soggetti infermi o seminfermi di mente, richiedendosi invece che l'indagato o l'imputato non sia in grado di comprendere quanto avviene e di difendersi e cioè una situazione diversa da quelle in cui versa il ricorrente.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento della somma di 500,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2006