Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 19338
CASS
Sentenza 11 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato per escludere la cosciente partecipazione al processo non è sufficiente una patologia psichiatrica, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi o seminfermi di mente, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 19338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19338
    Data del deposito : 11 maggio 2006

    Testo completo