Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
Non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 594 e 612 cod. pen.).
Commentari • 4
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Non integra il reato di resistenza a publico ufficiale la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale. Quando non sussiste prova di un comportamento volto ad operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, attraverso una condotta oppositiva diretta, con violenza o minaccia, ad ostacolarne o impedirne l'attività istituzionale, deve escludersi la natura violenta dell'azione e concludersi che questa si è risolta in una mancata collaborazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2012, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 06/11/2012
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1513
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 37499/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC RK, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/06/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 15 giugno 2007 del Tribunale di Milano, appellata da RK OC, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione, con entrambi i benefici di legge, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p., per avere usato violenza e minacce, pronunciando le frasi "vi ammazzo tutti", "vi scanno", nei confronti di Carabinieri della Stazione di Milano San Cristoforo che cercavano di accompagnarlo negli uffici per accertamenti (in Milano, il 7 maggio 2007).
2. La Corte di appello precisava in punto di fatto che a seguito di segnalazione di un'aggressione avvenuta in un bar milanese, una pattuglia di Carabinieri si portava sul luogo e ivi trovava tale RK OC che, essendo privo di documenti, e quindi invitato dagli operanti a seguirlo nell'auto di servizio, si dimenava per sottrarsi al controllo e andava in escandescenze pronunciando le frasi riportate in imputazione;
giunto poi in caserma, persisteva nel proprio comportamento, colpendo con calci e pugni le scrivanie e dando testate contro il muro a fini autolesionistici. In linea di diritto, e rispondendo alle deduzioni dell'appellante, osservava che ai fini della configurabilità del reato contestato non occorre che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale essendo sufficiente che il soggetto agente, come avvenuto nel caso di specie, usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento dell'atto.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Corrado Limentani, che deduce i seguenti motivi di ricorso.
3.1. Violazione dell'art. 337 c.p., per inidoneità della condotta posta in essere dall'imputato a costituire un impedimento concreto per l'esercizio del pubblico ufficio, dato che il OC all'intervento dei Carabinieri si era limitato a dimenarsi e pronunciare nei loro confronti espressioni ingiuriose. La Corte di appello non aveva affatto motivato sulla idoneità dell'azione a costituire un concreto impedimento all'azione dei Carabinieri, che rappresenta un elemento imprescindibile ai fini della configurabilità del reato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2. Vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato, sotto altro aspetto, avendo la Corte di appello fatto osservato che le frasi pronunciate implicavano un significato di disprezzo per le funzioni di polizia, elemento del tutto estraneo alla fattispecie in esame, come pure precisato dalla giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso della Corte i fatti accertati non corrispondono alla fattispecie di cui all'art. 337 c.p.. 2. I giudici di merito danno per provato che il OC, essendo privo di documenti, e quindi invitato dagli operanti a seguirli nell'auto di servizio, si dimenava per sottrarsi al controllo e andava in escandescenze pronunciando frasi ingiuriose e minatorie;
giunto poi in caserma, il medesimo persisteva nel proprio comportamento, colpendo con calci e pugni le scrivanie e dando testate contro il muro a fini autolesionistici.
3. Come è noto, a fini della integrazione del reato in esame occorre che l'agente ponga in essere una condotta, violenta o minacciosa, al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio.
Restano dunque del tutto estranee alla fattispecie le espressioni meramente ingiuriose.
Quanto alla condotta minatoria, la frase "vi ammazzo tutti", date le circostanze, caratterizzate dalla presenza di tre agenti di polizia nell'esercizio pubblico ove il OC si trovava, e l'evidente genericità e improbabilità di realizzazione del male minacciato, essa era evidentemente inidonea a coartare o anche a semplicemente ostacolare la doverosa attività dei pubblici ufficiali (v., per il principio, da ultimo, Sez. 6, 15 maggio 2012, Meligeni). Anche la condotta consistita nel mero "divincolarsi", implicando un uso moderato di violenza, soprattutto non diretta contro i pubblici ufficiali, in quanto consistente in un atto di resistenza passiva, non integra il reato (v. per simile affermazione Sez. 6, 10 gennaio 2000, Ndiaye;
Sez. 6, 21 ottobre 2002, Guardino). Ugualmente è da dire per gli atti autolesionistici, o di violenza sulle cose, commessi dal ricorrente una volta giunto in caserma, che appaiono essere espressione di un mero disagio psicologico, non univocamente diretto a impedire il compimento di un atto di ufficio.
4. Il fatto, come sopra accertato, integra all'evidenza le fattispecie di cui agli artt. 594 e 612 c.p.. Non essendo stata però proposta querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per difetto di tale condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 594 e 612 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013