Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
È ricorribile per cassazione il provvedimento, di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare. (In motivazione, la S.C. ha affermato l'assimilabilità del provvedimento in esame, assunto nel contraddittorio delle parti, alla decisione sull'opposizione dell'interessato "ex" art. 263 comma quinto, cod. proc. pen., rispetto alla quale l'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. Impugnabilità rigetto della richiesta di dissequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2023
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano alla sua delimitazione nei seguenti termini: “Se la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato con ricorso per cassazione o appello ex art. 322 bis c.p.p.”. Premesso ciò, si notava che una prima soluzione, in realtà preclusiva di ogni impugnabilità, era stata inizialmente affermata da Sez. 2, n. 209017 del 30/09/1997, secondo cui non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio, il provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2009, n. 33695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33695 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 18/06/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 911
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO PA Antonio - Consigliere - N. 11914/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO TA AN INT. Lmt., quale responsabile civile;
nel proc. a carico di:
SS PA, nato il [...], ed altri;
avverso l'Ordinanza del 20.2.2009 resa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Parma;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Nicola.
IN FATTO
RG NL BA Lmt. avanzò - nella sua veste di responsabile civile nel procedimento instaurato avverso responsabili di PARMALAT - al GIP presso il Tribunale di Parma istanza di revoca del sequestro probatorio e restituzione dei supporti informatici portanti telefonate effettuate da dipendenti di quella società sequestrati presso la sede sociale (e, per essa, presso l'Istituto di Vigilanza in Milano che li custodiva) il 21/23 gennaio 2004: dette comunicazioni, secondo l'ipotesi di accusa, consacravano la serie di ordini impartiti dalla clientela sui titoli PARMALAT/NEXTRA nell'attività di intermediazione finanziaria svolta dall'attuale ricorrente (supporti che la banca ha obbligo di conservare per almeno 2 anni). Infatti, la Procura della Repubblica di Parma aveva disposto indagine relativa alla emissione e negoziazione di bond per Euro 300 milioni.
La medesima Procura dispose, tra tutte le telefonate, l'individuazione di quelle intercorse tra tali OR CH e FF IO, ritenendo le medesime di interesse per l'indagine disposta. Dagli atti processuale si apprende che la particolare conformazione di questi supporti li rende inidonei all'utilizzo presso normali apparecchi di ascolto e, comunque, per quelli in uso alla Procura ed alla Polizia Giudiziaria: pertanto, venne richiesto e, quindi, concesso da NL RG un'attrezzatura adatta all'audizione delle conversazioni utili. Terminate le indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare la difesa della attuale ricorrente instò per la restituzione dei supporti portanti conversazioni probatoriamente inutili, segnalando il rischio che terzi soggetti potessero avere accesso alle conversazioni, con danno per la riservatezza delle stesse. La domanda ricevette rigetto da parte del GIP con Ordinanza resa il 20.2.2009, la quale esclude attuale interesse all'istanza poiché i supporti informatici sono già presenti nei fascicoli di indagine presso l'AG di Milano e di Parma e che, comunque, l'esigenza di tutela della riservatezza non appartiene alla sfera di finalità processuali assegnate dall'ordinamento al sequestro probatorio. Avverso questo provvedimento la difesa, con compendioso ricorso per Cassazione, eccepisce;
- la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza delle norme processuali poiché non risponde al vero che l'istanza manchi di interesse e di attualità, sul presupposto che le conversazioni risultano già presenti nei fascicoli di indagine in Milano e Parma e gli atti sono stati depositati ai difensori, poiché il filtro per la lettura dei supporti è stato acquisito soltanto nel presente procedimento ed il rischio della divulgazione di notizie riservate è attualmente presente anche in vista dell'eventuale apertura del dibattimento;
mentre è sicura l'assenza di interesse per la Pubblica Accusa che ha già trascritto ed esaminato le conversazioni non rilevanti;
- la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che le ragioni che legittimano la revoca del sequestro probatorio attengono ad una sfera processuale, che è diversa dalla tutela della segretezza dei dati. Infatti, la disciplina dell'art. 262 c.p.p. e ss. prevede la restituzione del bene se il suo mantenimento non sia utile a fini di prova, lasciando aperta ogni possibilità di istanza che non refluisca su esigenze probatorie.
In data 12.6.2009 perveniva (tardivamente, rispetto ai termini dettati dall'art. 611 c.p.p.) memoria della Parte Civile BR LU, protesa al rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
Preliminarmente occorre appurare (ancorché sul punto via sia silenzio da parte del ricorrente) se l'esperita impugnazione possa ritenersi ammissibile, poiché - come in passato ha rilevato questa Corte (Cass., Sez. 2, 30.9.1997 Pietrobono, CED Cass. 209017):
- le norme sul sequestro probatorio contemplano rimedi esperibili nella fase delle indagini preliminari ovvero (unitamente alla sentenza) nella fase del giudizio, sicché - attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 cod. proc. pen. - non risulta prevista l'esperibilità di ricorso avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare, nel corso di detta udienza, rigetti istanza di restituzione di cose vincolate al sequestro probatorio.
Tuttavia, il precedente giurisprudenziale non risulta convincente e l'attuale ricorso si profila come ammissibile.
Invero, il principio di tassatività non preclude al giudice l'interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l'analogia tra diversi casi, purché si tratti di sopperire ad una evidente deficienza del sistema. In questo senso si è già espressa questa Corte (Cass., Sez. 1, 24.6.1992, Romeo, n. 3239; Cass. Sez. 1, 21.7.1992, Barbaro, n. 2958). Nel caso qui dedotto si riscontra l'assenza di rimedio nella sola fase dell'udienza preliminare, essendo assicurata alla parte impugnazione nella fase precedente, quella delle indagini preliminari (mediante l'istituto della opposizione previsto dall'art. 263 c.p.p., comma 5) ed in quelle successive del giudizio (che ammette impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento, art. 586 cod. proc. pen. in una con quella proposta contro la sentenza), e dell'esecuzione (art. 676 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 6). La lacuna prescrittiva è, dunque, irragionevole se si considera che il rigetto dell'istanza di restituzione di cose sequestrate, reso dal giudice non già nella fase delle indagini preliminari, bensì in seno all'udienza preliminare è provvedimento assunto nel contraddittorio tra le parti. Non si profila motivo alcuno perché il provvedimento non sia assimilabile alla decisione sulla opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., comma 5, in relazione alla quale è applicabile la disposizione di cui all'art.127 cod. proc. pen., comma 7.
Nè, al proposito, riesce adeguata protezione processuale la possibile impugnazione proponibile all'esito dell'udienza preliminare sulle decisioni del giudice del dibattimento, a ciò sollecitato espressamente (o di quelle rese dal giudice dell'esecuzione), ovvero dello stesso g.i.p., qualora questi pronunci sentenza di non luogo a procedere: le possibili ragioni di urgenza che di regola giustificano l'istanza di annullamento dell'atto che ha originato il vincolo reale, paiono incompatibili con le cadenze processuali adombrate. È, quindi, operazione ermeneutica legittima l'applicazione estensiva al caso in esame del rimedio dettato dall'art. 263 c.p.p., comma 5, già previsto dal sistema delle impugnazioni.
Più specificamente, l'ammissibilità del ricorso discende anche dall'accertato oggetto della doglianza, protesa a far valere censura concernente la necessità della permanenza del vincolo probatorio sulla cosa a fini di prova, pienamente compatibile con la fattispecie di cui all'art. 127 c.p.p., comma 7. Nel merito la censura ha fondamento.
In tema di durata del sequestro probatorio e di restituzione delle cose sequestrate, il codice di rito del 1988 ha accolto quale principio generale il favor restitutionis. Detta regola è espressa dall'art. 262 c.p.p., comma 1, che sancisce in modo perentorio come, non appena siano cessate le esigenze probatorie, le cose sequestrate "sono restituite" a chi risulti averne diritto. Dunque, il legislatore ha previsto un esito per così dire automatico, una volta accertata l'assenza di esigenze correlate alla tutela delle istanze connesse alla prova, elencando tassativamente le possibili deroghe nei commi successivi.
Tralasciando l'argomentazione sull'attualità dell'interesse, essendo inibito a questa Corte accertare la presenza di idonei "filtri" presso le diverse Autorità Giudiziarie interessate dalle vicende della banca istante, il provvedimento oggetto del ricorso non precisa con la necessaria precisione e completezza l'effettiva presenza di esigenze probatorie.
Anzi, pur negando la restituzione del cespite, l'atto impugnato non esclude l'asserto difensivo che già furono estratte copie dei supporti informatici, mancando di fornire essenziale giustificazione, pertanto, sull'unico profilo che, come si è detto, può legittimare il diniego giudiziale all'istanza in discorso. Per converso il giudice prende in esame ragioni che sono ininfluenti alla decisione, quali la riservatezza.
Pertanto, l'Ordinanza si rivela carente nella motivazione dovendosi dar preciso conto, della permanenza di specifiche esigenze probatorie, la quale - attenendo al merito delle vicende sottese al processo - non può essere accertata da questa Corte (al riguardo la memoria di parte nulla aggiunge al contenuto dell'Ordinanza oggetto di ricorso).
Per questa ragione la decisione viene annullata per un nuovo esame con rinvio all'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Parma.
P.Q.M.
Annulla l'Ordinanza impugnata per nuovo esame, con rinvio all'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2009