Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
$ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUÏ04746703 ggetto SEZI J Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO L Presidente R.G.N. 16976/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 10796 Dott. Donato FLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud.26/11/02 DE CHTARA ConsigliereDott. Carlo ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA in ROMA PIAZZA rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE RICCI CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NI LE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 1638/00 del Giudice di pace di 2185 BARI, depositata il 20/07/00; I 1 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 5.6.1999 AS NT conveniva avanti al giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 154.440 a titolo di contributo a seguito delle avversità atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, un'ingente perdita di prodetti agricoli coltivati sui propri terroni siti in agro di Corato. Sosteneva che tale contributo era regolazo dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integraza dalle Leggi della Regione Puglia n.19/79 C n.38/82, con Cui erano stati previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con decreto del dell'Agricoltura e che а Lal fine, Ministro avesse presentato regolare domanda al nonostante Comune di Corato, quale ente delegato "ex lege" a ricevere, istruire @ liquidare l'indennità e gli fosse stato riconosciuto תנ contributo di f. 154.440, la Regione, cui era stata inoltrata dalla Provincia (delib. G. F. n.1357 del 7.6.1989 richiesta di finanziamento, con aveva provveduto. 3 ų Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva ir: via preliminare il of fello di gurisaizione l'inammissibilità della domanda Dor dell'A.G.O., dell'art.. 102 C.P.C. per mancata violazione integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune o della Frovincia ec il proprio difetto di legittimazione passiva, Nel meritc Sosteneva l'infondatezza della domanda. Con sentenza del 3-20.7.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Puglia al pagamento a favore dell'attore della richiesta somma di £ 154.440 oltre agli interessi dalla domanda. Rigettava in primo luogo l'eccepito difetto di dell'A.G.O.. Afformava poi lagiurisdizione legittimazione passiva della Regione ed escludeva quella del Comune c de la Provincia, avendo tali erci esplicato, come previsto per legge, na Tera attività amministrative istruttoria delegata dalla Regione cui compete esclusivamente la funzione di accertamento in virtù dell'art. 70 del D.P.R. 616/77, cor facoltà di controllo e ai sostituzione all'ente delegato. Escludeva altresì che alla sospensione disposta con l'art. 6 comma 2 della Successiva L.R. 0.10/89 potessero essere + LG riconosciuti effetti retroattivi e sosteneva infine la fondatezza della domanda, trovando applicazione nel caso in esame la L.K. n.19/79 integrata dalla L.R. 38/82 CCn cui ia Regione Puglia aveva introdctto un'autonoma disciplina DiÙ favorevole per gli operatori agricoli ed essendo stata, oltre tutto, la situazione di occezionalità, riconosciuta dal decreto ministeriale. Avverso tale sentenza propone ricorso per 4 cassazione la Regione Puglia, deducendo due motivi di censura. Con sentenza n.7390/02 le Sezioni Unite di questa Corto rigottavano jl primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine a secondo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario primo motivo di dedotta dalia Regione con va esaminato il restante motivo a seguito ricorso, del rinvio operato a questa sezione. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., Lamentando che qiudice di puce, nonostante S さ l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia Tenuta ad accreditare al Comune di Corato l'importo Occorrente a.l pegamento del contributo e malgrado quindi desto Comune fosse stato coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, non abbia accolto ia richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggetto l'accertamento di situazione giuridica comune a più soggetti una che cessora rilevanza può assumere la circostanza che la partecipazione al giudizio del Comune sia necessaria solo con riferimento alla domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essore espresso non già "ex post" in base all'esito della lite ma "ex ante. Ta censura è certamente ammissibile sotto il profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardando una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superore a lire due milioni, prospetta questione processuale che rientra fra quelle una che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/99). LA stessa À del pari ammissibile sotto il dedotto profilo della violazione de l'art. 102 G سرا C.P.C. i 11 quanto, pur trattandosi di questione Lova dato one in prime grado г.Сп era s ala richiesta del contraddittorio Bul 1'integrazione presupposto dolla presenza d i นา litisconsorzio necessario ma era stata eccepita dalla Regione solo la carenza ce la propria legittimazione passiva con 'indicazione di quella de Comune فتم della Provincia, поп v'è duboio che lina tulo mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del li sconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata stato e grado del processoanche d'ufficio in ogn e q ind per La prima volia anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti rella precedente fase. Devo cacludezai però in radice che nel caso in esame 10 sussistano le condizioni, richiedendosi u al fire, al di fuori del casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta n giudizio debba essere decisa 1 I maniera unitaria nei confronti di più soggeLL (Cass. 11150/99) => nor configurandosi tala ipotesi in presenza ai una domanda diretta od otterere, come quella formulata introductivo, 'adempimento di na l'atte O qualora st indichi in via obbligazione, eventuale destinatario suoordinata, quale ся 7 dell'accredito che 'obbligato dovrà effettuare, un elt.ro soggeLLo che dovrebbe provveсere poi a riversare la somma all'avenle diritto. Una tale prospettazione, che fa riferimento ad ила modalità di pagamentosostanzialment.e attraverso la partecipazione di 11 terzo, пог ё idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale semplice considerare Lale Terzo солкеeventualità mandatario, eqii пол potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obligato. alle Nulla deve essere disposto in ordine spose, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 26.11.2002 Ti Consiglie I Presidente ледо CORTE IL CANCELLERE De DR NC 28 MAR/2009 IC CANCELLIERE