Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7396 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
·2·08/01 S.U. MARCA DA BOLEO RE UB NOME DEL POPOLO ITALIANO PREMA DI CASSAZIONE 5 IS N A - G LA C . T I Oggetto R E B U . R P RIMBORSO IV.A. - B . R . A I L D REGOLAMENTO DI T L SEZIONI UNITE CIVILI R U A L GIURISDIZIONE A B E T D . I D B R O T E A Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S D A N I E 1 N S R 3 E R.G.N. 8261/00 1 I E VESSIA Primo Presidente f.f. S A T A Dott. Francesco AMIRANTE- Presidente di sezione M - Cron. 14546 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione - Rep. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Consigliere Ud 15/02/01 Dott. Antonio VELLA Consigliere CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COP Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 6000 per diritti .. Dott. Francesco SABATINI Consigliere il 1.4.196 2001 IL CANCELLIERE ししゃ - Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. EL L'EPISCOPO AMELIA, CONIUGATA FRAGOLA, elettivamente per diritti į..6000 14 MAG 200 domiciliata in ROMA, VIA LOMBARDIA 30, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato UMBERTO FRAGOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente CORTE SUPREMA DIC AZIONE
contro
UFFICIO COPE Richiesta copia studio AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro 2001 dal Sig. 6 000 pro-tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 666 per diritti L. 2001 in 4 MOG IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la UFFICIO COPIE rappresenta e difende ope legis;
Richiesta copia studio dal Sig. HROMOS - controricorrente- per diritti L. 6000 11 16.05.1 preventivo di giurisdizione in per regolamento IL CANCELLIERE relazione al giudizio pendente n. 12962/98 del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Tribunale di NAPOLI;
Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. per diriti L. del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico udienza 1 1/8 MAG 2001 IL CANCELLIERE ALTIERI;
udito l'Avvocato Umberto FRAGOLA;
DIRITTI DI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la hav giurisdizione delle Commissioni Tributarie. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1. Svolgimento del processo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. GHEEDILL. Amelia L'SC conveniva in giudizio dinanzi al per diritti L. 6000 21-5.91 Tribunale di Napoli il Ministero delle Finanze, chie- il IL CANCELLIERE dendo il rimborso della parte dell'i.v.a. pagata €0.52 L.100 sull'accisa corrisposta per alcuni acquisti di gasolio, CANCELLERIA sostenendo che la stessa era dovuta soltanto la tesi sull'importo del prezzo. Esponeva che AX927445 pretendeva dell'amministrazione, la quale l'applicazione del tributo anche sull'accisa invocando CANCELLERIA. la direttiva 77/338/CEE del 17 maggio 1977, era stata EVARIE DCV E VARIE DCV EVARIL DEV 00670266 00670271 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE disattesa dalla sentenza delle Sezioni Unite del 27 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio aprile 1997, nella quale veniva affermato che, secondo dal Sig. LA GATTA ✓ 6000 un principio fondamentale dell'ordinamento tributario, per diritti L.
2.2 MAG. 2001 la base imponibile i.v.a. sulle vendite era costituita IL CANCELLIERE dal solo prezzo e i casi di prelievo fiscale in cui LIRE 3000 CANCELLERIA questo non si verificava costituivano un'anomalia ri- spetto a tale principio, la quale necessitava di espressa previsione normativa. CG058082 Deduceva, inoltre, che, secondo l'amministrazione CG058081 finanziaria, la citata direttiva sarebbe la fonte giu- stificatrice dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, haus n.633, e che tale tesi costituirebbe un'errata inter- pretazione del precedente art.11, il cui pri- mo comma ( « nella base imponibile si devono comprende- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE re le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad ecce- Richiesta copia studio dal SigCOMELLE zione della stessa imposta sul valore aggiunto»> ) deve per diritti essere posto in relazione con quanto stabilito nel pre- il 501 IL CANCELLIERE cedente comma, nel quale la base imponibile è « CO- stituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato al fornitore o al prestatore » . Occorreva, quindi, dirimere 1' (apparente ) antinomia in via interpretativa, ovvero, ove ritenuto sussistente un contrasto tra norma interna e norma comunitaria, 0408852 rimettere la questione alla Corte di Giustizia delle D408856 Comunità Europee. Tale soluzione formava anche oggetto LIRE 1500 CANCELLERIA 3 ПAÑO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE di una domanda preliminare dell'attrice. Richiesta copia studio Costituitasi in giudizio, la difesa dal Sig. IL ES 6000 per diritti K dell'amministrazione eccepiva il difetto di giurisdi- # 31 MAG 2001 IL CANCELLIERE zione del giudice ordinario. L'attrice, quindi, propo- €0,77 11500 neva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizio- ne, illustrato da memoria. L'amministrazione finanzia- ria resiste con controricorso. $ 2. Le ragioni svolte dalle parti sulla questione di giurisdizione a) Il ricorso per regolamento. hous Per quanto attiene alla legittimazione attiva, il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE cui accertamento sarebbe pregiudiziale a quello sulla Richiesta copia studio giurisdizione, non si può negare che il vero contri- dal Sig.BE per diritti L. 6000 buente i.v.a. è il cessionario della fornitura, mentre 1.6.01 IL CANCELLIERE il fornitore sarebbe soltanto un anticipatore;
non si DIRITTI può, pertanto, escludere un interesse giuridico del consumatore a chiedere il rimborso. Ove si ammettesse l'estraneità del consumatore al rapporto tributario, si perverrebbe all'assurda conseguenza che lo stesso AU765635 sarebbe privo di tutela giurisdizionale;
LIRE 2000 quanto alla giurisdizione, la ricorrente sostie- ne che sussiste quella del giudice ordinario, da lei 4 AU765700 CORTE SUPREM UFFICI adito. Pur assoggettando l'art. 2, n. 1, lett. b) del Richiesta copia studio d.l.vo n.546/92, con qualche eccezione, le controversie dal Sig. EF per diritti L. 6000 concernenti l'i.v.a. alla giurisdizione tributaria, e 11.05810.2001- AL CANCELLIERE pur contenendo l'elenco degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni ( articolo 19 ) il rifiuto di restitu- zione di tributi;
pur prevedendo l'art.2 una discipli- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE na generale del ricorso contro il rifiuto tacito della UFFICIO COPIE Richiesta pia studio restituzione, occorre tener conto delle particolarità dal Sig. per diritti L. 6000 della disciplina sull'i.v.a. 13/6-01 il autonomo, anche perTale regime è completamente IL CANCELLIERE quanto attiene alle procedure di rimborso di tributi non dovuti, cuiper la disciplina di cui al d.l.vo torr n. 546 del 1992 avrebbe carattere meramente sussidiario;
il d.P.R. n.633 del 1972 prevede una serie di DIRITTI procedure proprie ed esclusive di coloro che hanno l'obbligo di fatturazione, di dichiarazione e di regi- strazione. La L'SC, invece, non appartiene al no- DIRITTI vero di tali soggetti, nè sarebbe a lei applicabile la 2. lett.b), e 19, disciplina di cui agli articoli lett.g), del d.l.vo n.546/92, in quanto tale procedura presuppone un accertamento che, nella specie, è manca- €0,77. £.1500 to. Per esclusione, non resterebbe che la competenza del giudice ordinario, secondo il principio già affer- mato dalla giurisprudenza in tema di rimborso di con- tributi di bonifica;
5 non sarebbe applicabile, infine, il foro della p.a. ( art.8 del r.d. 1933 sull'Avvocatura dello Stato 00: ), ma le regole ordinarie sulla competenza territoriale Ric pagamento MARIAMI 1 art.25 cod. proc. civ. ), trattandosi di 041002001 spontaneo, non preceduto da accertamento. b) Il contricorso dell'amministrazione finanzia- ria. Secondo l'Avvocatura la controversia sarebbe una tipica controversia tributaria, sotto il profilo sog- ка т gettivo e sotto quello della causa petendi. Le questioni svolte in tema di legittimazione a del tributo attengono chiedere la restituzione all'ammissibilità e alla fondatezza della domanda, e non al problema del riparto della giurisdizione. 00 20 CANCELLERIA $ 3. Motivi della decisione LIRE 3.1. Per risolvere la questione di giurisdizione BE130791 necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura del tributo, le cui modalità di applicazione, e in par- BE130732 ticolare la determinazione della base imponibile, sono state poste in discussione dalla ricorrente. Come viene generalmente riconosciuto, l'i.v.a. ' D ( 6 un'imposta neutrale, in quanto non colpisce l'intero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE bene ad ogni suo passaggio, ma soltanto, attraverso il UFFICIO COPIE sistema delle detrazioni, la parte d'incremento che il Richiesta copia studio dal Sig. BALESTRA bene subisce nelle singole fasi di distribuzione e pro- per dintti L. 6.002 7.81 duzione, fino a gravare definitivamente sul consumatore IL CANCELLIERE finale, il quale non ha diritto ad operare alcuna dedu- zione. L'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sta- bilisce che il soggetto d'imposta, cui solo compete il diritto di deduzione o di rimborso, « deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessiona- har rio o al committente». Secondo il sistema normativo introdotto dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 ( art.4 ), e dalla disciplina comunitaria uniforme delle imposte sulla cifra di affa- 14 3000 CANCELLERIA ri ( art. 4 della sesta direttiva i.v.a. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 ), i soggetti passivi i.v.a. sono gl'imprenditori, gli esercenti le arti o professioni e 00122027 coloro che effettuano importazioni. A tutti tali sog- CANCELLERIA getti è riconosciuto il diritto di deduzione in alcune ipotesi ( articoli 38 bis e 38 ter del d.P.R. n. 633/72 ), di rimborso dell'imposta pagata e non dovu- OD122020 ta. Il consumatore finale è estraneo al rapporto obbli- gatorio tributario: esso viene, infatti, definito come un soggetto passivo di fatto. 7 Pertanto, dovendosi escludere che il cessionario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE assuma, in forza del precetto del citato art.18, la po- Rilasciata copia legale" al Sig. FRAG A sizione di soggetto passivo del tributo, la rivalsa del per diritti L. -002 thre cedente, come hanno osservato le Sezioni Unite nella |--4-6-200, 2001 AL CANCELLIERE sentenza 22 maggio 1998, n.5140, « non può essere confi- gurata che come diritto del cedente verso il cessiona- 000 rio, che sorge al momento dell'effettuazione CANCE dell'operazione assoggettabile all'IVA, collateralmente al sorgere dell'obbligazione tributaria del cedente, ma autonomamente ed indipendentemente da essa, ed ha quale AY116433 oggetto la pretesa al pagamento da parte del cessiona- rio, in aggiunta al corrispettivo dell'operazione». Nella stessa sentenza è stato, altresì, affermata ITTI DI la giurisdizione del giudice ordinario nella controver- sia tra appaltatore e committente circa la rivalsa A ARE ancorchèdell'i.v.a. sui corrispettivi dell'appalto, AY116428. sia insorta questione circa la corrispondenza tra le AY116427 somme concretamente versate a titolo d'imposta e quelle 魚 LAY116426 dovute in relazione alle aliquote applicabili, in con- AY116432 siderazione del fatto che la decisione del giudice non investe il rapporto tributario tra contribuente e AY116431 amministrazione finanziaria, ma si esaurisce in un ac- CANCELL certamento incidentale nell'ambito del rapporto ( strettamente privatistico ) fra soggetto at- tivo e soggetto passivo della rivalsa . 8 Tali principi si inseriscono nell'alveo di una co- MARCA DA BOLLO stante giurisprudenza delle Sezioni Unite: si vedano le sentenze 13 dicembre 1991, n.13446 ( nella quale è VENTIMILA L F E stato anche escluso che il cessionario possa agire in via surrogatoria per ottenere il rimborso dovuto al ce- dente ); 21 febbraio 1992, n. 2138; 28 ottobre 1995, n. 11313. La Corte ritiene che tali principi debbano essere condivisi, e che gli stessi siano da applicare anche alle controversie tra cessionario e amministrazione fi- nanziaria in quanto, anche in tal caso, la giurisdi- han zione tributaria non può ricomprendere la tutela di soggetti estranei al rapporto obbligatorio tributario. I rapporti tra i diversi soggetti coinvolti a se- guito del compimento di un'operazione assoggettabile ad i.va. e dell'adempimento degli obblighi conseguenti danno vita ad una complessiva situazione profondamente diversa, nonostante le apparenti analogie, da altre si- tuazioni giuridiche disciplinate dal diritto tributa- rio, nelle quali un soggetto assume un'obbligazione tributaria al posto di un altro, ed è tenuto al paga- mento dell'imposta da quest'ultimo dovuta, o di un ac- conto sulla stessa, senza che il soggetto sul quale grava definitivamente il tributo perda la sua origina- ria qualità di obbligato. Si tratta della c.d. sosti- 9 tuzione d'imposta, prevista in materia d'imposte sui redditi (art.64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 ) nella quale, secondo la giurisprudenza della Corte 1 fra le altre, sentenza 11 agosto 2000, n. 10613 ), en- trambi i soggetti sono solidalmente obbligati nei con- fronti dell'erario e solidalmente soggetti ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finan- ziaria, tanto che a ciascuno di essi è separatamente attribuito il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta o dell'acconto versati ( art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 ) e, quindi, di impugnare il rifiuto di rimborso dinanzi alle commis- чай sioni tributarie. Non contraddice, pertanto, al richiamato indirizzo in materia di controversie instaurate dal consumatore finale, il quale contesta la rivalsa i.v.a., la Co- stante giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite in te- ma di controversie tra sostituto e sostituito d'imposta ( fra le numerose conformi, sentenze 6 febbraio 1998, n. 1276; 16 marzo 1999, n. 141 ), secondo la quale le stesse devono essere necessariamente instaurate anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria e, quin- di, nel processo tributario. Nel caso della sostituzio- ne d'imposta, infatti, la ragione della necessaria de- voluzione al giudice tributario non è la natura della 10 questione, ma il diretto coinvolgimento dei due sogget- ti entrambi coobbligati solidalmente e destinatari - nel rapporto dei poteri di accertamento e riscossione tributario. Il meccanismo della sostituzione d'imposta è, per- ciò, profondamente diverso da quello della traslazione dell'i.v.a. sul consumatore finale, il quale, come si è detto, non ha alcun rapporto con l'amministrazione fi- nanziaria.
3.2. Passando all'esame delle altre questioni pro- spettate dalla ricorrente, deve ritenersi che, come quest'ultima ha esattamente rilevato, il problema чай legittimazione è strettamente connesso con la della questione di giurisdizione. Il processo tributario, nel modello disegnato dal d.P.R. n.636 del 1972 e con contenuti sostanzialmente simili, dal d.l.vo n.546 del 1992, ha una configura- zione particolare, che lo differenzia da quello civile classico e da quello amministrativo di annullamento. Esso, infatti, pur dovendo necessariamente essere in- trodotto attraverso l'impugnazione di specifici atti, comporta una cognizione del giudice sul rapporto obbli- gatorio tributario. La giurisdizione del giudice tribu- tario è, però, individuata soltanto in relazione a spe- 11 cifici rapporti d'imposta ( art 1 del d.P.R. 26 otto- • bre 1972, n.636, e 2 del d.l.vo 31 dicembre 1992, determinati atti n.546 ), e non a dell'amministrazione finanziaria. L'ambito della giurisdizione tributaria è, pertan- modellato sull'assetto dei rapporti giuridici so- to, stanziali che ne costituiscono l'oggetto. Da ciò consegue che l'estraneità del consumatore finale al rapporto obbligatorio tributario non comporta un mero difetto di legittimazione di tale soggetto all'azione di rimborso, ma la non esperibilità, da parte dello stesso soggetto, del rimedio giurisdiziona- hous le del ricorso alle commissioni tributarie. Il destinatario finale del bene non resterà, natu- ralmente, privo di tutela giurisdizionale, in quanto potrà sempre svolgere questioni - costi- sull'i.v.a. - di- tuente parte integrante del corrispettivo pagato nanzi al giudice ordinario. Dovrà essere, pertanto, quest'ultimo a stabilire se tale domanda possa essere proposta, oltre che nei confronti del diretto cedente, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3.3. In conclusione, deve essere dichiarata la giu- risdizione del giudice ordinario. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese. 12
P.Q.M.
00002 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni Unite civili, il 15 febbraio 2001. Il Presidente Aldo Vessia Aldrems Il Consigliere est. Enrico Altieri Than Il Collaboratore di Concellerie Даши Depositato in Cancelleria Roma, li 1 4 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA DTa limi A I E 6 R 5 8 N . 9 A 1 O N T I / - 4 Z U / A B 6 B 2 R I . . L T R L R S . I T A P . G . D E B R L A A E I T D A R 1 I D E 3 S 1 T N E E . T S N N ) * E A 13 S E