Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5871
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Sentenza 22 aprile 2002

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La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 634 cod. civ., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all'ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all'impossibilità originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5871
    Data del deposito : 22 aprile 2002

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