Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 634 cod. civ., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all'ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all'impossibilità originaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CE AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STEFANO JACINI 30, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE PARISI, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO RESCIGNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO CE RI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI RIENZO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3585/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
uditi gli Avvocati Pietro RESCIGNO e Raffaele PARISI, difensori della ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo, assorbiti il quinto e il sesto, il rigetto sul resto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 22/5/1990 AR IA SD AC conveniva in giudizio la sorella CL, coerede del fratello AI deceduto il 9/10/1989, chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia del testamento olografo da costui redatto in data 1/10/1974 in quanto sottoposto alla condizione poi non verificatasi della premorienza del testatore alla madre e che, per l'effetto, venisse dichiarata aperta la successione legittima.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la divisione dei beni non elencati nel testamento, l'emissione dei provvedimenti necessari al riparto tra i coeredi delle spese di conservazione e godimento dei beni relitti e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.. Con sentenza 26/10/1993 l'adito tribunale di RO accoglieva la domanda dell'attrice affermando che il de cuius aveva condizionato l'efficacia del testamento alla circostanza, non verificatasi, della premorienza alla madre.
A seguito del gravame della soccombente la corte di appello di RO, con sentenza 30/5/1996, riformava parzialmente la decisione impugnata dichiarando entrambe le parti obbligate a concorrere in uguale misura al pagamento di tutte le spese inerenti agli immobili compresi nell'asse ereditario. Il giudice di secondo grado affermava che il testatore aveva voluto condizionare all'evento indicato l'efficacia di tutte le disposizioni testamentarie e negava l'applicabilità nella specie del principio della conservazione del negozio perché di interpretazione dubbia.
CL SD AC ricorreva per cassazione sulla base di cinque motivi. La sorella AR IA resisteva con controricorso. Questa Corte, con sentenza 5/10/1998, accoglieva il primo motivo di ricorso ed annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di RO.
Riassunta la causa il designato giudice di rinvio, con sentenza 15/11/2000, confermava l'impugnata decisione del tribunale di RO per le parti relative all'accoglimento della domanda dell'attrice e alle spese del grado.
La cassazione della sentenza pronunciata dalla corte di appello di RO in sede di rinvio è stata chiesta da SD AC CL con ricorso affidato a sei motivi illustrati da memoria.. SD AC AR IA ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso CL SD AC denuncia violazione dell'articolo 384 c.p.c. per essersi i giudici del rinvio rifiutati di uniformarsi a quanto era stato stabilito dalla Corte di Cassazione in ordine all'applicabilità, nel caso concreto, del principio di conservazione del testamento quando ne sia dubbia l'interpretazione e dell'articolo 634 c.c. in base al quale le condizioni impossibili si considerano non apposte al testamento. Ad avviso della ricorrente i giudici del rinvio non potevano contestare e rimettere in discussione quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: a) l'interpretazione del testamento era tutt'altro che scevra da dubbi;
b) nella specie occorreva applicare l'articolo 634 c.c. essendo pacifico che, al momento dell'apertura della successione, la premorienza del testatore alla madre, a cui sarebbe stata subordinata l'efficacia del testamento, non avrebbe potuto più avverarsi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del principio di conservazione stabilito in via generale per tutti gli atti negoziali dall'articolo 1367 c.c. - ed applicabile anche agli atti mortis causa - che impone nel dubbio di interpretare le clausole del negozio nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 64 c.c. per aver la corte di appello affermato che la premorienza del testatore alla madre non costituiva un evento impossibile a verificarsi al momento dell'apertura della successione. nonostante la madre fosse già deceduta prima del testatore. Ad avviso della ricorrente il giudice di rinvio ha dimenticato che è proprio alle condizioni possibili al momento della stesura del testamento, e divenute impossibili al momento dell'apertura della successione, che va applicato il disposto dell'articolo 634 c.c.. La corte di appello, in sede di rinvio, non ha considerato: 1) che il testamento acquista efficacia - qualora non venga revocato - solo alla morte del testatore;
2) che le condizioni, alle quali venga subordinata l'efficacia del testamento, assumono rilievo solo al momento della morte del testatore perché solo in tale momento acquista efficacia il testamento al quale esse accedono. Le dette condizioni possono essere esaminate e qualificate, congiuntamente al testamento, con riferimento al momento della morte del testatore. Nella specie al momento della morte del testatore l'evento futuro ed incerto della sua premorienza alla madre deve essere configurato come una condizione impossibile a verificarsi essendo già avvenuto il decesso della madre.
Con il quarto motivo di ricorso SD AC RA denuncia ulteriore violazione dell'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi ai criteri logici e giuridici ed alle regole in iudicando e in procedendo enunciati dalla Corte di Cassazione;
omesso esame della struttura del testamento e della diversa natura delle attribuzioni disposte rispettivamente a favore delle sorelle e della madre;
mancata valutazione di numerosi punti decisivi, travisamento dei fatti e difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione dei principi che caratterizzano e diversificano la figura dell'erede e del legatario e del principio di conservazione del testamento. Il motivo è articolato sulle seguenti deduzioni.
1) L'asserita "lettura globale del documento" non è idonea a sorreggere la conferma delle conclusioni a cui era già pervenuta la corte di appello nell'identificare le finalità del testamento e che erano state censurate dalla Corte di Cassazione: il giudice del rinvio ha ignorato i criteri logici e giuridici che erano stati indicati nella sentenza di annullamento e non ha precisato gli elementi tenuti presenti per giungere alla detta conferma della sentenza cassata, così impedendo il controllo dell'iter logico della decisione.
2) Il giudice del rinvio ha esaminato le cinque clausole del testamento senza considerare i criteri logici e giuridici enunciati dalla Corte di Cassazione.
3) Solo le sorelle erano state chiamate a succedere in qualità di eredi: i modesti legati a favore della madre non potevano costituire il motivo principale del testamento, tale da condizionare la successione delle sorelle. Omesso esame di tale questione e della struttura del testamento, nonché della diversa natura delle chiamate a favore della madre e delle sorelle.
4) L'asserita finalità del testamento di assicurare alla madre i redditi dei beni del testatore è contraddetta da quanto lo stesso giudice del rinvio ha accertato nell'esaminare le clausole del testamento.
5) Nell'analizzare le clausole 2 e 3 il giudice del rinvio ha violato le regole dell'interpretazione degli atti mortis causa ed il principio di conservazione del testamento e non ha considerato che i legati in favore della madre del testatore costituivano solo un limite rispetto alla successione delle sorelle in qualità di eredi, limite superabile e poi superato dalla premorienza della madre. 6) I legati previsti nelle clausole 1, 2 e 3 del testamento erano inidonei ad essere destinati - perché consistenti in modeste attribuzioni di esiguo valore economico e soltanto eventuali - ad assicurare alla madre il godimento dei redditi del testatore come affermato dal giudice del rinvio con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
7) Il giudice del rinvio, nell'esaminare la clausola n. 1 del testamento, ha omesso di valutarne la parte principale con la quale il testatore aveva attribuito alla sorella CL la nuda proprietà dell'appartamento in RO. Con tale clausola il testatore aveva leso la posizione successoria che sarebbe spettata alla madre se fosse sopravvissuta al testatore il quale, quindi, non aveva inteso tutelare nel modo più efficace la posizione della genitrice. 8) La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria per aver il giudice del rinvio, dopo aver ammesso che la disposizione n. 4 concernente il villino di Nettuno) aveva giovato soprattutto alla sorella AR IA poi affermato che tale disposizione era diretta a garantire i diritti e la posizione della madre.
9) L'attribuzione della proprietà del villino di Nettuno alla sorella AR IA deve ritenersi disposta nell'esclusivo interesse di quest'ultima in via definitiva non potendo attribuirsi a tale attribuzione carattere strumentale rispetto al diritto di abitazione in favore della madre, come invece illogicamente affermato dal - giudice del rinvio.
10) La corte di appello, nell'esaminare la clausola n. 5 dell'atto, non ha considerato che, se il testamento fosse stato finalizzato a proteggere la madre e destinato ad operare solo se quest'ultima fosse sopravvissuta al testatore, il suolo in questione sarebbe stato logicamente attribuito alla genitrice - qualora le sorelle non si fossero impegnate ad assisterla - e non già alla sorella AR IA:
ciò a dimostrazione che il testamento non era stato destinato a produrre i suoi effetti solo se la madre fosse sopravvissuta al testatore.
11) L'assegnazione alla sorella AR IA del suolo di cui alla clausola n. 5 rivela che il testamento era stato finalizzato a dividere i beni del testatore tra le due sorelle in via definitiva e non ad assicurare alla madre il godimento dei redditi dei beni del testatore. Il giudice del rinvio non ha poi considerato che l'unico immobile non contemplato nel testamento era l'appartamento di VI che era stato acquistato dal testatore solo due mesi prima della sua morte avvenuta in modo fulmineo prima della maturazione di alcuna decisione in ordine all'attribuzione mortis causa di detto appartamento: nessuna rilevanza può pertanto essere attribuita alla mancata indicazione del bene nel testamento.
12) Il giudice del rinvio è incorso in contraddittorietà, illogicità e omissioni nell'accertare quali erano le finalità delle attribuzioni stabilite dal testatore a favore della madre e delle sorelle. La corte di appello non ha considerato che il testatore aveva sacrificato i diritti della madre - disponendo in suo favore un trattamento inferiore a quello che le sarebbe spettato nella successione ab intestato - e che le attribuzioni in favore delle sorelle erano state stabilite dal testatore in via definitiva e destinate ad operare anche in caso di premorienza della madre. 13) L'espressione "in caso di premorienza" contenuta nel preambolo del testamento è stata interpretata dal giudice del rinvio in violazione del principio di conservazione e senza fornire alcuna risposta ai quesiti che al riguardo erano stati formulati nella sentenza di annullamento.
14) Le cinque clausole del testamento avevano lo scopo di attribuire esclusivamente e definitivamente alle sorelle e dividere soltanto tra esse - in qualità di credi e con esclusione della madre - la proprietà di tutti gli immobili posseduti dal testatore al momento della stesura del testamento. Il testatore non ha inteso subordinare l'operatività di dette attribuzioni alla sola ipotesi della sua premorienza rispetto alla madre.
15) Il giudice del rinvio ha eluso la valutazione della circostanza dell'avvenuta conservazione del testamento da parte del testatore per circa tre anni dopo la morte della madre: tale valutazione andava poi compiuta secondo quanto disposto dalla sentenza di annullamento, "con un esame più attento del testamento". La detta circostanza, in relazione al carattere meticoloso ed accorto del testatore, costituiva un indice rappresentativo della perdurante volontà del testatore di riconoscere l'efficacia del testamento in favore delle sorelle anche dopo la morte della madre. Il testatore, infatti, aveva utilizzato la forma del testamento olografo custodendo la scheda testamentaria in uno dei cassetti della propria scrivania mantenendo il costante e continuo controllo del documento e senza revocare il testamento - anche attraverso la mera distruzione - dopo la morte della madre, come sarebbe stato logico se avesse voluto che la sua successione avvenisse ab intestato.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di elementi di carattere testuale desumibili dalla formulazione grafica delle clausole 1, 4 e 5 del testamento idonei a confermare l'ipotesi che la premorienza alla madre era stata menzionata dal testatore nel preambolo del testamento solo per giustificare i legati in favore della madre.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione degli atti di ultima volontà e del principio di conservazione del testamento - che si desumono dal combinato disposto degli articoli 1367, 1354 e 634 c.c. - e difetto di motivazione, per insufficienza, per travisamento dei fatti, per illogicità e per omesso esame di numerosi punti decisivi - che erano stati sottoposti all'esame dei giudici di appello - nonché motivazione perplessa e contraddittoria. "Il motivo risulta così articolato:
1^) Il giudice del rinvio ha ignorato i principi di diritto sull'interpretazione degli atti mortis causa e non ha esaminato i numerosi elementi di carattere estrinseco e di ordine logico che sono stati pretermessi.
2^) La corte di appello avrebbe dovuto esaminare cinque punti decisivi. A) Nella sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva osservato che le disposizioni in favore delle sorelle non avrebbero avuto ragion d'essere in un testamento destinato adoperare solo in favore della madre qualora fosse sopravvissuta al testatore. B) Il mancato verificarsi della premorienza al testatore può comportare solo l'inefficacia delle disposizioni stabilite in favore del legatario e non anche delle altre stabilite dal testatore per regolare la propria successione. C) Il mancato verificarsi della premorienza del testatore al legatario può comportare solo l'inefficacia delle disposizioni stabilite a favore del legatario e non delle altre a favore degli eredi. D) Un testamento destinato a produrre i suoi effetti solo nel caso di premorienza del testatore alla madre sarebbe stato inspiegabile nel caso concreto anche alla luce del particolare contenuto delle varie disposizioni testamentarie. E) Il testatore ha la possibilità di procedere in ogni tempo alla revoca del testamento qualora si verifichino eventi che non giustifichino le sue determinazioni e non ha quindi bisogno di stabilire mediante condizioni l'inefficacia del testamento con riferimento a tali eventi.
3^) Omesso esame delle ragioni che avevano indotto il testatore a dividere in via definitiva i suoi beni immobili tra le due sorelle per porre rimedio alla situazione meno favorevole che era stata riservata alla sorella CL nella successione paterna e per evitare la nascita di comunioni ereditarie tra le due sorelle. 4^) Il testatore si era sempre prodigato per la madre e non ne avrebbe leso la posizione successoria come sarebbe accaduto se il testamento fosse stato destinato ad operare solo se la madre fosse sopravvissuta: omesso esame di tale circostanza dalla quale sarebbe stato confermato che la successione era stata disposta a favore delle sorelle.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure - come sopra ampiamente riportate e sviluppate in un corposo ricorso - che. per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, quale più quale meno e sotto vari profili, essenzialmente le questioni concernenti: a) la mancata applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento e delle direttive enucleabili dalla motivazione contenuta in tale sentenza;
b) la violazione sia del principio di conservazione stabilito in via generale per tutti gli atti negoziali dall'articolo 1367 c.c. e, in particolare del testamento quando ne sia dubbia la sua interpretazione, sia dell'articolo 634 c.c. secondo cui le condizioni impossibili si considerano non apposte al testamento;
c) i vizi di motivazione e l'omesso o l'errato esame della struttura, delle varie clausole, della formulazione grafica e delle finalità del testamento in questione;
d) la violazione dei principi che caratterizzano e differenziano le figure dell'erede e del legato;
e) l'omessa o l'erronea valutazione della circostanza della conservazione del testamento tra le carte del testatore per tre anni dopo la morte della madre.
La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: sono insussistenti le asserite violazioni di legge e non sono ravvisabili i lamentati vizi di motivazione.
Con la sentenza di annullamento era stata definita inadeguata ed erronea la motivazione posta a sostegno della decisione di secondo grado ed erano stati individuati i seguenti errori e le seguenti carenze:
1) era stata omessa l'analisi complessiva del documento necessaria per accertare se esso, anche non verificandosi la premorienza del testatore, non contenesse disposizioni ugualmente suscettibili di attuazione (con specifico riferimento alla prima disposizione);
2) occorreva una migliore analisi della disposizione di cui al n. 4 che avrebbe potuto ritenersi a favore della madre, ma soprattutto della sorella;
3) analoghe considerazioni valevano per la clausola n. 5 che avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere che il testatore - con disposizione di carattere definitivo - avesse comunque inteso disporre del terreno anche nell'ipotesi di mancata assunzione formale da parte delle sorelle dell'impegno di assistere la madre;
4) la corte di appello non si era chiesta se la collocazione della clausola del preambolo fosse finalizzata non ad evidenziarne importanza ed operatività, ma ad esigenze di carattere sintattico, logico e di chiarezza di esposizione;
5) non era stata valorizzata la circostanza che il testatore, dopo la morte della madre, avesse per anni conservato il testamento - pur trattandosì di un documento ormai privo di valore - senza provvedere a distruggerlo o a sostituirlo;
6) non era pertinente il richiamo al principio di conservazione senza tener conto del disposto dell'articolo 634 c.c. Il giudice di rinvio, con la sentenza impugnata, ha confermato l'impugnata decisione del tribunale di RO (per le parti relative - all'accoglimento della domanda dell'attrice e alle spese del grado) e, in relazione ai singoli punti della pronuncia di annullamento, ha osservato: che la lettura globale del documento confermava la ricostruzione offerta dal giudice di appello della volontà del testatore volta ad assicurare alla madre, in caso di sopravvivenza, il godimento reddituale e di fatto dei suoi beni e non a compiere attribuzioni in via definitiva alle sorelle essendo le relative attribuzioni strumentali a quelle fatte in favore della madre;
che tale ricostruzione era confermata dalle disposizioni 2 e 3 con le quali il testatore si era preoccupato di assicurare alla madre cespiti sostanzialmente liquidi senza curarsi della loro attribuzione alle sorelle nell'ipotesi in cui la madre gli fosse premorta;
che la disposizione n. 1, inquadrata nell'analisi complessiva del documento, era interpretabile come dettata dalla preoccupazione di tutelare nel modo più efficace la posizione economica della madre, tanto da onerare la sorella dell'obbligo di pulire l'immobile e di affittarlo, evidentemente per consentire alla madre usufruttuaria di godere del relativo reddito;
che anche con la disposizione n. 4 il testatore - attribuendo alla sorella AR IA la proprietà di altro appartamento con concessione alla madre del diritto d'uso e di abitazione - si era preoccupato di garantire i diritti e la posizione della madre;
che con la clausola n. 5 il testatore si era preoccupato della madre garantendo un vantaggio alla sorella disposta ad assisterla;
che la previsione dell'attribuzione del terreno alla sorella AR IA, nell'ipotesi di mancato impegno scritto di una delle due sorelle ad occuparsi della madre, non bastava per affermare la suscettibilità di attuazione in ogni caso della disposizione;
che non poteva ritenersi - come ipotizzato dalla sentenza di annullamento - che, ove il testatore non avesse voluto disporre in via definitiva, avrebbe logicamente potuto attribuire il terreno alla sorella più premurosa verso la madre, oppure attribuire la proprietà a quest'ultima o lasciarlo alla figlia che si fosse dimostrata più disponibile e premurosa nei suoi confronti: che la prima e la terza ipotesi non si attagliavano alla mentalità ed atteggiamento di una persona che intendeva tutelare in modo rigoroso ed efficace ali interessi della madre;
che la seconda ipotesi contrastava con la chiara volontà del testatore di evitare una doppia successione che avrebbe comportato duplicazioni impositive;
che, come era logico ritenere, il testatore aveva sottilmente tentato di influire la sorella CL per indurla ad occuparsi della madre, attribuendo il bene alla sorella AR IA solo in via residuale, che la collocazione della frase posta nel preambolo della scheda testamentaria era stata concordemente interpretata dal precedenti giudici di merito come volontà di porre una condizione sospensiva estesa a tutte le clausole;
che la detta collocazione non era dovuta ad esigenze di carattere sintattico e logico e di chiarezza di esposizione;
che, al contrario, era logico ritenere che il testatore (che aveva redatto disposizioni precise e meticolose), se effettivamente avesse voluto porre sotto condizione l'operatività solo di alcune delle clausole, avrebbe adottato espressioni idonee a manifestare in modo esplicito e inequivoco tale volontà; che, come affermato nella sentenza cassata, andava negato valore probatorio alla circostanza, equivoca e di natura estrinseca, della conservazione da parte del testatore tra le proprie carte del testamento anche dopo la morte della madre;
che il testamento andava interpretato come dettato dalla preoccupazione di garantire il futuro della madre nel caso che fosse sopravvissuta al testatore;
che, come gli atti di causa inducevano a ritenere, al testatore non interessava la ripartizione dei suoi beni tra le sorelle posto che non tutti i beni erano stati indicati nel testamento e che dopo la morte della madre egli non aveva adottato alcuna determinazione per distribuire tra le sorelle quei beni sostanzialmente liquidi che nel testamento aveva destinato alla genitrice in via esclusiva;
che l'indifferenza del testatore al problema dopo la morte della madre spiegava il successivo permanere del documento tra le sue carte;
che, quanto, all'articolo 634 c.c., occorreva distinguere tra improbabilità ed impossibilità e tra previsione di una condizione e suo avveramento o mancato avveramento;
che la premorienza di un figlio alla propria madre non poteva considerarsi impossibile per cui la previsione di una tale circostanza non costituiva condizione impossibile;
che la morte della madre del testatore, avvenuta diversi anni dopo la redazione del testamento, non rendeva a posteriori impossibile la condizione ma segnava semplicemente il non avverarsi di essa. Da quanto precede emerge con evidenza che il giudice di rinvio ha puntualmente e correttamente adempiuto al compito affidatogli nel pieno e completo rispetto dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento ed ha tenuto conto dei rilievi e degli argomenti esposti in detta sentenza.
La corte di appello, con motivazione puntuale e persuasiva, ha proceduto alla disamina di tutte le clausole del testamento, isolatamente e globalmente considerate, facendo espresso riferimento ed adeguandosi ai principi di diritto ai quali era tenuta ad uniformarsi provvedendo altresì a seguire pedissequamente e dettagliatamente le osservazioni, le direttive e le note critiche sviluppate nella sentenza di annullamento. Il giudice di rinvio ha inoltre svolto un'indagine penetrante sull'effettiva volontà del testatore avendo presente le contrapposte tesi delle parti e valutando criticamente tutti gli elementi utilizzabili al fine di individuare la portata e le finalità del testamento sulla base dell'esame globale dell'atto nonché delle singole disposizioni come espresse nella scheda testamentaria e, in particolare, della frase contenuta nel preambolo, giungendo alla conclusione che correttamente i precedenti giudici del merito avevano attributo a tale frase la natura di condizione sospensiva (collegata ad un evento non impossibile al momento della redazione dell'atto e non avveratosi al momento della morte del testatore) il citi venir meno aveva reso definitivamente inefficace il testamento. Da ciò l'indifferenza del testatore (successivamente alla morte della madre) alla sorte dei suoi beni dopo il suo decesso.
La corte di appello ha altresì chiarito - seguendo le direttive sul punto indicate nella sentenza di annullamento - la natura giuridica, la ragion d'essere e la rilevanza economica dell'attribuzioni disposte dal testatore in favore delle sorelle e della madre. In particolare bisogna porre in evidenza che - al contrario di quanto sostenuto (più volte e sotto vari profili) dalla ricorrente - la corte distrettuale non ha violato il principio di conservazione del negozio giuridico (e, segnatamente, del testamento) quando ne è dubbia la sua interpretazione. Nella sentenza pronunciata in sede di rinvio risulta espressamente precisato - con adeguata motivazione dopo l'approfondito ed esaustivo esame delle numerose e varie questioni ed osservazioni al riguardo contenute nella pronuncia di annullamento e dopo la valutazione delle espressioni letterali, della ratio, del senso, dello scopo e della formulazione grafica delle varie clausole testamentarie - che l'interpretazione del testamento (sottoposto alla condizione sospensiva della premorienza del testatore alla madre) non lasciava adito a dubbi.
La decisione sul punto è conforme al principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio ermeneutico della conservazione del contratto ha natura sussidiaria ed è applicabile alla materia testamentaria soltanto quando sia impossibile identificare la volontà del de cuius attraverso l'analisi letterale e logica del testo (in tali sensi, sentenze 15/6/1999 n. 5918; 21/3/1989 n. 1409; - 19/3/1980 n. 1850; 2/2/1973) n. 326). Del pari il giudice del rinvio ha correttamente svolto il compito affidatogli di "tenere conto del disposto di cui all'articolo 634 c.c., secondo cui le condizioni impossibili, illecite o immorali apposte ad una disposizione testamentaria si considerano non apposte, essendo pacifico che al momento dell'apertura, della successione la condizione de qua non poteva più avverarsi, essendosi già verificato l'evento che escludeva la possibilità di premorienza del testatore alla madre" (pagine 12 e 13 della sentenza di annullamento).
Bisogna al riguardo segnalare che, come già sopra rilevato, la precedente sentenza della corte di appello di RO è stata cassata da questa Corte per vizio di motivazione ritenuta "inadeguata ed inficiata da alcuni errori" (pagina 8 della sentenza di annullamento) senza l'affermazione di un principio di diritto al quale il giudice del rinvio si sarebbe dovuto attenere nell'interpretare la disposizione normativa dettata dall'articolo 634 c.c. La corte di appello ha quindi riesaminato la causa considerando anche la detta norma ed ha al riguardo affermato che nella specie la condizione apposta al testamento era collegata ad un evento non impossibile (sia pur improbabile) al momento della redazione dell'atto e non verificatosi al momento della morte del testatore. In proposito è sufficiente rilevare che nel caso in esame si tratta, come è pacifico, di una condizione consentita dalla legge e che nessuna norma impone che l'evento concretante l'avveramento o il non avveramento della condizione debba necessariamente verificarsi in epoca anteriore all'apertura della successione. È sufficiente che l'evento sia futuro ed incerto al momento della redazione del testamento e non anche a quello dell'apertura della successione. In particolare la Corte rileva che la disposizione dell'articolo 634 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile nel testamento, si riferisce alla ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva e non successiva e sopravvenuta alla redazione della scheda testamentaria: per ritenere non apposta la condizione impossibile a norma del più volte citato articolo 634 c.c. si deve trattare di un evento che si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo contemporanea al testamento. Pertanto la impossibilità sopravvenuta non può essere equiparata, quanto agli effetti, a quella originaria per cui la condizione se diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in sostanza - come appunto correttamente affermato dal giudice del rinvio - in una condizione mancata e non più verificabile (nella specie la premorienza della madre al testatore). La corte distrettuale ha poi dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un accurato e puntuale esame globale della scheda testamentaria e di una ineccepibile interpretazione delle singole clausole.
A tali valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le numerose censure relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte di appello nell'interpretare la scheda testamentaria in questione, è appena il caso di osservare che, come è noto e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del testamento - volta ad identificare l'effettiva volontà del testatore, - riguarda un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia corretta, adeguata (sì da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione) oltre che immune da violazione delle norme di ermeneutica dettate in materia di contratti, sia pur con gli opportuni adattamenti e con esclusione di quelle incompatibili con la natura del negozio mortis causa propria del testamento (articoli 1366, 1368 e 1370 c.c.). Nella specie - come si è rilevato - la corte di appello ha coerentemente proceduto ad assolvere il compito interpretativo affidatogli senza incorrere nei denunciati vizi di motivazione e nelle asserite violazioni di legge: il procedimento logico-giuridico riportato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'attività interpretativa è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei canoni di ermeneutica applicabili all'atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa che è il testamento e sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto.
È quindi evidente l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione poiché siffatta denuncia, come è noto, ha un obiettivo limitato che si coordina con il giudizio di legittimità e tende solo al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nel motivare la sua decisione affinché si accerti se questa sia coerente nell'esposizione delle ragioni delle fonti del suo convincimento, tanto da rendere possibile la verifica del processo logico seguito. Le critiche al riguardo mosse dalla ricorrente sono infondate risolvendosi essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa di giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se - come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri del giudice di merito.
In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito il che rende manifesto che con le censure mosse dalla ricorrente è stato essenzialmente investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in RO, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002