Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, il P.M. legittimato a partecipare all'udienza camerale è quello istituzionalmente incardinato presso l'ufficio competente a giudicare e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, in tal caso, la legittimazione spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame. (La Corte ha rilevato che la partecipazione del P.M. alle udienza camerali in materia di misure cautelari reali è facoltativa e non obbligatoria, l'intervento del P.M. non legittimato non costituisce motivo di nullità, non essendovi al riguardo alcuna espressa previsione, e deve considerarsi "tamquam non esset").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 30100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30100 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 905
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 10361/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L. (LEGAL. RAPPRESENTATA DA BERTANZETTI ALBERTO);
avverso l'ordinanza n. 90/2009 TRIB. LIBERTÀ di CUNEO, del 08/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del terzo interessato avvocato Olivo Riccardo, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Saluzzo in data 30 novembre 2009 ha disposto il sequestro preventivo di un complesso di beni, tra i quali beni immobili, già di proprietà della Neograf srl ed oggi di proprietà del IT AG LE TA spa, detta IT, che li aveva poi concessi in leasing alla neonata Neograf Immobiliare srl.
Tale provvedimento di vincolo reale era disposto nell'ambito di un procedimento penale nel quale, proprio in relazione alla cessione di tali immobili, si era ipotizzato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione a carico degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale della fallita Neograf srl.
Il Tribunale del riesame, nel respingere tutte le argomentazioni difensive del terzo interessato IT, ravvisava la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, consistente nella necessità di evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori.
Con il ricorso per cassazione la IT deduceva:
1) la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione perché la IT era del tutto estranea al reato ipotizzato dal Pubblico Ministero ed aveva acquistato i beni immobili nella più assoluta buona fede. Inoltre il Tribunale non aveva spiegato per quali ragioni la libera disponibilità dei beni sequestrati, oramai usciti definitivamente dal patrimonio della Neograf srl, potesse costituire un pericolo di aggravamento o di protrazione del reato;
2) la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Cuneo per inosservanza dell'art. 324 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. b) perché all'udienza camerale del Tribunale del riesame aveva partecipato il Pubblico Ministero di Saluzzo, cosa non consentita in materia di applicazione di misure cautelari reali.
Nel corso della udienza camerale dinanzi a questa Corte il difensore della società ricorrente ha eccepito che il GIP che aveva ordinato il sequestro era la stessa persona fisica del giudice delegato al fallimento.
Pur volendo prescindere dal fatto che più che una eccezione preliminare si tratta di un motivo di ricorso del tutto nuovo e, quindi, tardivo, va detto che il GIP, investito della richiesta di sequestro del Pubblico Ministero si sarebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, dovuto astenere dal provvedere sulla richiesta di sequestro, avendo già adottato provvedimenti giudiziari sullo stesso fatto in quanto giudice delegato al fallimento della Neograf srl.
Anche a volere ammettere la esistenza di tutti i presupposti necessari per una astensione del giudice, va detto che, non avendo il giudice ciò fatto, la parte interessata avrebbe dovuto ricusarlo, instaurando il relativo procedimento incidentale. La questione, non sollevata ritualmente secondo le norme del codice di procedura penale, non può costituire motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame emesso nel corso del procedimento incidentale per applicazione di misura cautelari reale.
Il secondo motivo posto a sostegno del ricorso, che per ovvie ragioni deve essere esaminato per primo, proposto da IT AG LE TA spa non è fondato.
In punto di fatto è accaduto che alla udienza camerale del Tribunale del riesame di Cuneo abbia partecipato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Saluzzo. Ciò non era possibile perché nel nostro ordinamento vige il principio generale, desunto dall'art. 51 c.p.p. e dalle norme di ordinamento giudiziario, nonché dall'art. 570 c.p.p., comma 3 - che consente la partecipazione alla udienza di appello del pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni in primo grado - ritenuta norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica, secondo il quale la competenza del Pubblico Ministero è collegata a quella del giudice presso il quale è costituito l'ufficio dell'accusa (vedi Cass., Sez. 3, 1 marzo - 9 aprile 1991, n. 1340, Miano;
SS.UU. 31 maggio 1991 - 24 luglio 1991,n. 8, Faraco). Nè in materia di misure cautelari reali è applicabile la disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8 bis, introdotta dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, art. 2, secondo la quale il Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare personale può partecipare all'udienza di riesame, perché nella disciplina dei procedimenti di riesame od appello delle misure cautelari reali nessuna disposizione rinvia espressamente al disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 8 bis (da ultimo vedi Cass., Sez. 1, 14 marzo - 31 maggio 2007, n. 21397, CED 236716). Naturalmente l'art. 309 c.p.p., comma 8 bis non è interpretabile analogicamente perché è una norma che deroga al principio generale che regola la competenza del Pubblico Ministero, di cui si è già detto.
Tuttavia i chiari principi dinanzi enunciati non determinano le conseguenze indicate dalla ricorrente.
Ed, infatti, bisogna considerare che la partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze camerali in materia di misure cautelari reali non è obbligatoria, bensì facoltativa, cosicché la partecipazione di un Pubblico Ministero non legittimato deve considerarsi tamquam non esset, senza comportare conseguenze negative sul provvedimento adottato dal Tribunale.
Cosicché la presenza di un Pubblico Ministero non legittimato in tale tipo di udienza deve ritenersi certamente irregolare, ma non sanzionata con nullità, non prevista esplicitamente da nessuna disposizione di legge.
Ritenere la ipotesi indicata affetta da nullità costituirebbe una violazione del principio di tassatività delle nullità. Tuttavia anche se si volesse ritenere - per amor di discussione - che una siffatta violazione processuale possa comportare una nullità del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame per alterazione del contraddittorio (vedi Cass., 2 marzo 1999, n. 7114, anche se la sentenza si riferisce ad una ipotesi di mancata partecipazione del pubblico ministero legittimato ad una udienza camerale per la quale era prevista la obbligatorietà della presenza), va detto che, avendo la parte assistito al compimento della nullità, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, eccepirla prima del suo compimento, cosa che, invece, la ricorrente non risulta abbia fatto. Le dichiarazioni che precedono impongono di ritenere infondato il motivo di ricorso in questione.
Il primo motivo di impugnazione è infondato e si risolve in deduzioni di merito inammissibili in sede di legittimità. In effetti dalla descrizione della operazione immobiliare compiuta dal Tribunale e dinanzi sommariamente riportata si desume che di fronte alla difficoltà di liquidità della Neograf srl gli amministratori operarono in modo tale da trasferire i beni immobili in capo ad altri soggetti, talvolta costituiti per l'occasione, ed infine alla IT.
L'intero collegio sindacale a fronte di tale operazione rassegnò immediatamente le dimissioni proprio perché ravvisò nella operazione un concreto ed irreversibile depauperamento della società sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo della affidabilità nei confronti del sistema bancario.
Il Pubblico Ministero ha ipotizzato che nella operazione dinanzi descritta fosse ravvisabile il delitto di bancarotta per distrazione e, quindi, i beni immobili oggetto di sequestro costituiscono niente altro che l'oggetto della distrazione patrimoniale contestata. Il fatto che gli immobili erano di proprietà di terzi, allo stato estranei all'indagine, non precludeva certo la possibilità di sottoporre i beni stessi a sequestro preventivo, posto che gli stessi erano niente altro che il frutto della distrazione patrimoniale compiuta.
A fronte di tale, del tutto logica, impostazione nessun pregio hanno le obiezioni della ricorrente, fondate essenzialmente sulla asserita buona fede della società, che aveva acquistato i predetti beni dalla Leasint spa.
E ciò a prescindere dal fatto che il Tribunale ha mostrato di dubitare della buona fede della società acquirente non solo per la rapida successione, fortemente sospetta, delle vendite dei beni immobili da una società all'altra, ma anche perché la IT fa parte dello stesso gruppo finanziario della creditrice CARIPARMA E PIACENZA e sarebbe, quindi, ipotizzabile una bancarotta preferenziale.
Oltre al fumus commissi delicti è certamente ravvisabile anche il periculum in mora perché eventuali successivi passaggi dei beni immobili in sequestro ad altri soggetti, ben possibili se venissero restituiti alla IT, potrebbero rendere ancora più difficile il recupero degli stessi alla massa fallimentare attraverso possibili azioni revocatorie.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010