Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 30100
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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In tema di riesame di misure cautelari reali, il P.M. legittimato a partecipare all'udienza camerale è quello istituzionalmente incardinato presso l'ufficio competente a giudicare e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, in tal caso, la legittimazione spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame. (La Corte ha rilevato che la partecipazione del P.M. alle udienza camerali in materia di misure cautelari reali è facoltativa e non obbligatoria, l'intervento del P.M. non legittimato non costituisce motivo di nullità, non essendovi al riguardo alcuna espressa previsione, e deve considerarsi "tamquam non esset").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 30100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30100
    Data del deposito : 3 giugno 2010

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