Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
La nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione non incide sulla validità degli atti antecedenti, sicché alla rinnovazione dell'atto nullo deve provvedere il giudice che ha deliberato, con la conseguenza che il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, riprende il suo corso mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza.
Commentari • 4
- 1. prime problematiche applicative affrontate dalla Magistratura Giudicante | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Riportiamo di seguito il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno dal titolo “Il Processo penale telematico”, organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese, l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale Ferrarese Avv. Franco Romani” svoltosi in data 9 maggio 2025. Il presente contributo analizzerà esclusivamente alcune problematiche giuridiche derivanti dalla generalizzata entrata in vigore del processo penale telematico (PPT) nel corso del giudizio penale di primo grado, senza entrare nel merito delle difficoltà operative e concrete del sistema e che, come noto, hanno determinato l'adozione, in plurimi uffici giudiziari, di provvedimenti volti a sospendere (in tutto …
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Riportiamo di seguito il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno dal titolo “Il Processo penale telematico”, organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese, l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale Ferrarese Avv. Franco Romani” svoltosi in data 9 maggio 2025. Il presente contributo analizzerà esclusivamente alcune problematiche giuridiche derivanti dalla generalizzata entrata in vigore del processo penale telematico (PPT) nel corso del giudizio penale di primo grado, senza entrare nel merito delle difficoltà operative e concrete del sistema e che, come noto, hanno determinato l'adozione, in plurimi uffici giudiziari, di provvedimenti volti a sospendere (in tutto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/01/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 29
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 38544/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC RC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Padova in data 19.5.2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio alla Corte d'appello.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.5.2011, il G.U.P. del Tribunale di Padova dichiarò SC RC responsabile del reato di rapina aggravata e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena sospesa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 con conseguente nullità della sentenza in quanto del tutto priva di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza è graficamente priva di motivazione in quanto, come consta dall'annotazione di cancelleria in atti, risulta che il fascicolo, per errore, non era stato trattenuto dal magistrato e che furono depositati solo intestazione e dispositivo. La sentenza impugnata è pertanto nulla, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e la relativa nullità deve essere dichiarata.
Quanto agli effetti dell'annullamento, va precisato che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma non incide sulla validità degli atti antecedenti.
Non può, perciò, esser disposto un nuovo giudizio, dato che il procedimento risulta essersi svolto correttamente sino all'emanazione del dispositivo letto in udienza il 19.5.2011.
L'effetto dell'annullamento della sentenza - documento è dunque costituito soltanto dalla necessità di rinnovazione dell'atto nullo ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 2, che nel caso in esame non può che avvenire ad opera del giudice che ha deliberato, non potendo questa Corte provvedervi direttamente.
Il processo deve dunque regredire, secondo quanto stabilito espressamente dall'art. 185 c.p.p., comma 3, allo stato e grado in cui si è verificata la nullità rilevata, affinché il giudice che ha emesso l'atto dichiarato nudo possa redigere la nuova sentenza sottoscrivendola regolarmente.
Ritornato nella fase post-dibattimentale, il processo riprenderà quindi il suo corso ai sensi dell'art. 548 c.p.p., mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza (Cass. Sez. 3, 16.1.1997, Di RC;
Sez. 5, 11.3.1999, PM in proc. Vivallos). Nello stesso senso si è espressa questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 12754 del 27.9.1999 dep. 10.11.1999 rv 214395, che ha affermato che la nullità della sentenza derivante, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale deve essere trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.
La sentenza Cass. Sez. Un., n. 3287 del 27.11.2008 dep. 23.1.2009 rv 244118 riguarda l'ipotesi del tutto diversa in cui sia stato proposto appello ed il giudice d'appello debba integrare la motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per la rinnovazione dell'atto nudo. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012