Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE CASSAZI E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente- R.G.N. 600/98 - Rel. Consigliere MERCURIO 3395 Dott. Ettore Cron. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep. Dott. Guglielmo Consigliere SIMONESCHI Ud.20/10/00 Dott. Giovanni Consigliere AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 680 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 5 FEB 2001 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, LIRE 3000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO CG408275 GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BEDONI GINO;
2000 intimato 4329 avverso la sentenza n. 1933/97 del Tribunale di Emer -1- VERONA, depositata il 24/09/97 R.G.N. 2746/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per del giudizio con compensazione delle l'estinzione spese. Toms -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gino Bedoni, con ricorso al Pretore di Verona depositato il 9 novembre 1990, conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva che, titolare di pensione di invalidità dal 1° giugno 1970, aveva percepito dal 1°marzo 1980, a seguito della morte della moglie, pensione di reversibilitàanche unitamente al figlio minore;
che, al compimento della maggiore età del figlio (il 26 dicembre 1983) l'INPS aveva ridotto detta pensione al di sotto del trattamento minimo previsto per coloro che avevano una contribuzione inferiore ai 781 contributi settimanali e l'aveva riliquidata erogandola nella misura a calcolo;
e che il ricorso amministrativo da lui presentato all'Istituto, a sèguito della n. 314 del sentenza della Corte Costituzionale 1985, per ottenere il ripristino del trattamento minimo, era stato respinto. Chiedeva quindi fosse dichiarato illegittimo il provvedimento dell'INPS che aveva negato la c.d. "cristallizzazione" sulla pensione di reversibilità, pur decorrente da data anteriore alla legge n. 638 del 1983, e fosse dichiarato il suo diritto a percepire tale pensione nella misura "cristallizzata" al 31 dicembre 1983, Eme 3 con condanna dell'Istituto al pagamento di quanto conseguentemente dovuto. Costituitosi 1' INPS che resisteva alle richieste del ricorrente, il Pretore, con sentenza depositata il 6 ottobre 1993, rigettava la domanda sul rilievo che poiché la bititolarità della pensione era cessata in epoca posteriore all'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983, dovevano nella specie trovare integrale applicazione i limiti di cui all'art. 6 primo comma della legge stessa. Il Tribunale di Verona, con sentenza depositata 24 settembre 1997, ha accolto l'appello il dell'assicurato, richiamando decisioni di questa Corte (Cass. n. 9346 del 1993, e n. 1657 del 1988), secondo cui nel caso in cui uno dei superstiti aventi diritto alla relativa pensione (di reversibilità o indiretta) perda per una qualsiasi causa tale diritto uscendo dal nucleo familiare il trattamento pensionistico spettante assistito, ai residui superstiti va determinato nella sua consistenza quantitativa mediante conseguente un'operazione di determinazione ab origine, assumendo a base del calcolo la pensione diretta al momento del decesso. Ha ME goduta dal dante causa quindi riformato la sentenza pretorile ed ha dichiarato dovuta al ricorrente la pensione di reversibilità nell'importo cristallizzato al 31 dicembre 1983 condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute a tale titolo. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimato non è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Il ricorrente INPS nell'unico motivo denunzia "violazione e falsa applicazione art. 6 L. 638/83, comma 3° in particolare;
sentenza Corte Costituzionale 240/94; art. 1, comma da 181 a 184 L. 662/96" (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Deduce che, anche applicando i criteri enunciati da questa Corte e recepiti nell'impugnata sentenza, la pensione di reversibilità in questione avrebbe dovuto essere cristallizzata nell'importo del trattamento minimo spettante alla data del 30 settembre 1983 (e non già al 31 dicembre 1983), così come sarebbe avvenuto se l'assicurato fosse stato fin dall'inizio, e non soltanto al momento del raggiungimento della maggiore età da parte del Eur figlio contitolare della pensione di reversibilità, 5 unico titolare di questa pensione. Censura inoltre la decisione del Tribunale per non avere subordinato la cristallizzazione (al 30 settembre 1983) alle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994; ed altresì per la mancata previsione dei criteri di cui all'art. 1, commi 181 e segg., della legge n. 662/1996 relativi alla verifica reddituale negli anni successivi al 1983. 2.-E' fondata la censura riguardante il momento cui fare riferimento per stabilire il momento di insorgenza del diritto del pensionato, attuale intimato, a conservare l'importo (così "cristallizzato") della pensione di reversibilità integrata al minimo da lui goduta unitamente alla pensione diretta: momento che dev'essere individuato nel 30 settembre 1983, così come esattamente indicato dall'Istituto ricorrente. E in applicazione della sentenza della Corte ciò Costituzionale 10 giugno 1994 n. 240 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 secondo comma della Costituzione, l'art. 11, comma 22, della legge 24 di concorso fra due ○ più pensioni integrate Ener. dicembre 1993 n. 537 nella parte in cui nel - caso 6 integrabili al minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638) non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti prevedeva la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla sopra indicata data (il di tale 30 settembre 1983) fino ad assorbimento importo negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Con tale decisione il giudice delle leggi ha allorquando un intervento dunque stabilito che pur legittimamente in legislativo comporti, considerazione della inderogabile necessità di dover contenere la spesa pubblica, una riduzione del trattamento pensionistico nei riguardi di titolari di più pensioni che dispongano peraltro di un reddito complessivo inferiore a determinati n.limiti (nella specie indicati dallo stesso D.L. 463 del 1983), debba essere adottata, in osservanza Come di principi sanciti nella Costituzione, una disciplina transitoria (attuata appunto a mezzo 7 della c.d. "cristallizzazione") che assicuri gradualità nella applicazione del nuovo e meno favorevole trattamento, escludendo una improvvisa riduzione della erogazione ed immediata pensionistica. 3.-Ciò posto deve peraltro ritenersi che nel caso di specie debba trovare applicazione così come del resto richiesto espressamente dall'INPS tramite il suo procuratore all'odierna udienza la normativa di cui all'art. 1, commi 181 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, quale modificata e come interpretata dall'art. 36 della سلام legge 23 dicembre 1998 n. 448, giacché si E verte in ipotesi di giudizio avente ad oggetto questione riguardante il pagamento di somme, maturate anteriormente al 31 dicembre 1995 su trattamento pensionistico INPS, in conseguenza della applicazione della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994. Pertanto, ai sensi del comma quinto del detto art. 36 (legge n. 448/1998), il presente giudizio va dichiarato estinto d'ufficio con compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. Emer. Resta così superata ed assorbita ogni altra questione pure trattata nel motivo di ricorso. 8
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
e dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 20 ottobre 2000. Il Cons. estensore:Лиаміну тешки Mercuris- II Presidente: Pill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 5 FEB. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE A M DI CANCELLERA E R P U S I D , SSA LLO 0 , TA BO 1 . I 3 T ESA 3 D R 5 'A STA I SP . L L N E O N P D 3 G -7 I IM O S 1-8 A N A E D D S 1 , E E I T O A E N ISTR G ESE O T G IT E G L IR E R D A L O L E D 9