Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 664
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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Massime1

In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art.2 della legge n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso può essere disapplicato solo se in punto di fatto si accerti che gli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità siano insussistenti.

Commentario1

  • 1Foglio di via: verifica del giudice penale sul provvedimento amministrativo (Cass. pen., sent. 51062/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 664
Data del deposito : 9 dicembre 1999

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