Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art.2 della legge n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso può essere disapplicato solo se in punto di fatto si accerti che gli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità siano insussistenti.
Commentario • 1
- 1. Foglio di via: verifica del giudice penale sul provvedimento amministrativo (Cass. pen., sent. 51062/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. LA GIOA VITO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE rel. Consigliere N. 1110
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 30951/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso da:
LI EL n. 06/12/1969;
avverso sentenza del 25/03/1999 Corte appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta da Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. P.G. Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Con sentenza del 25/3/1999 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Pretore di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta, in data 20/4/98 con la quale LI LL era stato condannato alla pena di gg. 20 di arresto, con i benefici di legge, per la contravvenzione di cui all'art. 2, 1^ e 2^ comma, Legge 1423/56 ascrittagli perché diffidato dal Questore di Lucca a non far rientro nei Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi per la durata di anni tre, giusta foglio di via obbligatorio emesso il 5/2/97, faceva ritorno nel Comune di Forte dei Marmi il 7/6/97.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione il LI deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del provvedimento del Questore pur basato su dati di fatto non rispondenti al vero in quanto il LI era stato assolto da una denunzia detenzione illecita di hashich ed altra accusa per tentato omicidio era stata modificata in violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dai quali reati il LI pure assolto con sentenza del Pretore di Pietrasanta del 18/3/1999. Rimaneva, dunque, a carico del LI, tuttora incensurato, soltanto una denunzia per ricettazione.
Appariva ,pertanto, secondo il ricorrente, immotivata l'affermazione della Corte di merito secondo cui: "... si deve ritenere che l'imputato rientri fra coloro che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose, come risulta dalla presenza del LI in luoghi frequentati da tossicodipendenti e dalla denuncia di ricettazione".
Lamenta, inoltre, il ricorrente il vizio di motivazione anche in ordine al diniego di conversione dalla pena detentiva da parte dei giudici di appello apoditticamente ritenuto che "... il comportamento dell'imputato non lascia presumere, ai sensi dell'art. 58, comma 2, Legge 689/81 che le prescrizioni sarebbero adempiute".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art.2 della legge 1423/56, infatti, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto.
Per tanto, nel caso che il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso può essere disapplicato solo se in punto di fatto si accerti che gli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità siano insussistenti.
Devesi aggiungere, peraltro, che i presupposti del giudizio di pericolosità non vengono necessariamente meno per effetto dell'esito favorevole all'imputato di procedimenti giudiziari su taluno dei fatti presi in considerazione per valutare la pericolosità del soggetto allorché il giudice della prevenzione proceda ad un esame complessivo degli elementi dai quali tale giudizio viene desunto. Infatti, come è noto, in tema di applicazione di misure di prevenzione al giudice è demandato l'accertamento della pericolosità sociale e non già della responsabilità penale del soggetto con la conseguenza che l'autonomia dei giudizi consenta l'utilizzazione di elementi processuali anche soltanto indiziari purché rivelatori in concreto della pericolosità sociale soprattutto se correlati, come nel caso in esame, ad altri elementi ricavabili "aliunda", quali la frequentazione di zone ove solitamente si incontrano tossicodipendenti e spacciatori nonché la pendenza di altro procedimento penale per un reato contro il patrimonio (ricettazione).
Nè pare ultroneo rilevare che le zone costituenti luogo di incontro fra spacciatori e tossicodipendenti, frequentate dal LI, rientrano proprio in quei Comuni cui si estende il divieto del Questore nei confronti del predetto.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Invero già nei motivi di appello il ricorrente si era limitato a chiedere in maniera assolutamente generica "la conversione della pena detentiva" ,senza ulteriori specificazioni. Di conseguenza non appare giustificata la doglianza con la quale in questa sede si censura la genericità della motivazione del giudice di secondo grado che, evidentemente, sulla base del ritenuto giudizio di pericolosità del soggetto, ha considerato applicabile nel caso di specie il 2^ comma dell'art. 58 L. 689/81, secondo cui il giudice "non può tuttavia sostituire la pena preventiva quando presume che le prescrizioni non sarebbero adempiute dal condannato".
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000