Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 39025
CASS
Sentenza 30 marzo 2016

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Massime1

L'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullità di ordine generale a regime intermedio - peraltro suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all'udienza e sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso della parte che, dopo aver regolarmente partecipato all'udienza riservata all'esame del perito, si era limitata a denunciare la violazione del termine di sospensione feriale per l'avvenuto espletamento di un incombente peritale in data compresa nel periodo di sospensione, senza dedurre alcun pregiudizio alla facoltà di partecipazione o di esercizio del diritto di difesa).

Commentario1

  • 1Cleptomania: valido motivo di assoluzione per il reato di furto?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 39025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39025
Data del deposito : 30 marzo 2016

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