Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
L'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullità di ordine generale a regime intermedio - peraltro suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all'udienza e sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso della parte che, dopo aver regolarmente partecipato all'udienza riservata all'esame del perito, si era limitata a denunciare la violazione del termine di sospensione feriale per l'avvenuto espletamento di un incombente peritale in data compresa nel periodo di sospensione, senza dedurre alcun pregiudizio alla facoltà di partecipazione o di esercizio del diritto di difesa).
Commentario • 1
- 1. Cleptomania: valido motivo di assoluzione per il reato di furto?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 39025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39025 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento