CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18840 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IP SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonino Lo Cascio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte il 28 settembre 2022 per mancato deposito della motivazione nei termini di legge dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di IP SA dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato, definito il 9 settembre 2021 con sentenza di condannaolla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis co. 1, 4 e 6 cod. pen., l'ordinanza cautelare è stata rinnovata dalla Corte di appello di Palermo in data 19 ottobre 2022. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18840 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 16/03/2023 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il provvedimento applicativo della misura custodiate per il reato di partecipazione alla famiglia mafiosa di SS di Rigano. Assunta a base della rinnovazione del titolo cautelare la sentenza di condanna, il Tribunale ha ritenuto giustificato l'intervento cautelare dal grado eccezionale delle esigenze di cautela, desunto dalla totale disponibilità dell'imputato nei confronti dell'associazione, dal ruolo essenziale svolto e, soprattutto dal forte legame con il capomafia OM ER, del quale il IP era il braccio destro anche nel mantenere i contatti con la propaggine statunitense del mandamento di SS di Rigano, specie durante la detenzione di questi, individuando nella strettissima collaborazione con il capo mandamento l'attuale e concreta sussistenza del pericolo di recidiva. A fronte del profilo criminale dell'imputato il Tribunale ha ritenuto irrilevante il comportamento tenuto nei periodi di rimessione in libertà, avuto riguardo alle cautele adottate per i contatti e gli incontri riservati con i sodali, alla risalente appartenenza all'associazione e al persistente legame con l'articolazione statunitense, disponibile ad assicurare fornire rifugio agli esponenti del sodalizio in momenti di criticità. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del IP, che ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. Il ricorrente premette che a seguito del fermo per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, il 22 luglio 2019 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva emesso l'ordinanza custodiale, annullata dal Tribunale del riesame il successivo 12 agosto 2019; la nuova ordinanza cautelare, emessa ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen., il 16 novembre 2021 a seguito della sentenza di condanna e confermata dal Tribunale del riesame il 2 dicembre 2021, era stata annullata senza rinvio da questa Corte il 28 settembre 2022 per inosservanza del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione, dichiarando, per l'effetto, la perdita di efficacia della misura. A seguito della scarcerazione dell'imputato, il P.g. presso la Corte di appello di Palermo aveva richiesto l'emissione di una nuova ordinanza, fondata sulle stesse argomentazioni della precedente, rinnovata dalla Corte di appello con ordinanza che non contiene né elementi nuovi né motivazione sulla eccezionalità delle esigenze, espressamente richieste dalla legge quale condizione per la rinnovazione della misura caducata. L'ordinanza emessa dalla Corte di appello non contiene nessun cenno all'esistenza di eccezionali esigenze cautelari, in particolare al pericolo di fuga e di reiterazione, concrete ed attuali nei confronti del ricorrente, incensurato, 2 imputato solo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a differenza dell'ER, unico coimputato per il quale sono state ritenute sussistenti eccezionali esigenze cautelari e contestati dieci capi di imputazione oltre al ruolo direttivo dell'associazione mafiosa. La mancanza di motivazione sul punto non può essere integrata dal Tribunale del riesame, che, pur consapevole dei limiti dei propri poteri integrativi, nel caso di specie ha ritenuto implicitamente ravvisate esigenze eccezionali, stante il riconoscimento di spiccatissime esigenze di tutela della collettività, che la Corte di appello ha ricavato dalla mera intraneità al sodalizio, ma si è poi impegnato a dimostrare l'esistenza di un quadro cautelare dotato di straordinaria rilevanza delle esigenze cautelari. In tal modo il Tribunale ha sanato una mancanza cui non poteva porre rimedio, atteso che l'ordinanza genetica non solo non menziona le eccezionali esigenze cautelari, ma neppure dà conto della straordinaria gravità dei pericula libertatís, facendo mero riferimento ad esigenze di grado ordinario, tenuto, altresì, conto dell'incensuratezza del ricorrente, che non risponde di reati fine e è stato condannato al minimo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. La censura del ricorrente, secondo la quale l'ordinanza riemessa dalla Corte di appello sarebbe una mera riedizione della precedente, che non contiene né elementi nuovi né specifica motivazione sulle eccezionali esigenze, muove da un presupposto erroneo. Le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02. In motivazione, la Corte ha precisato che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura). La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che le eccezionali esigenze cautelari non debbono 3 essere necessariamente sopravvenute e ben possono risalire già al momento dell'applicazione della prima misura, divenuta inefficace. E' peraltro, pacifico che l'eccezionalità delle esigenze deve essere individuata nella consistenza del pericolo per la collettività e può essere desunta dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662). L'eccezionalità va, quindi, individuata nel grado, nell'intensità del pericolo, che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per avvicinarsi alla certezza che l'imputato, se non sottoposto a misure coercitive, commetta delitti della specie o si dia alla fuga e l'obbligo di specifica motivazione sul punto è imposto al giudice anche nel caso di reati assistiti, come nel caso di specie, dalla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiedendosi al giudice di motivare sulla straordinarietà del pericolo cui sarebbe esposta la collettività nel caso di mancata sottoposizione dell'imputato a misura coercitiva (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270624). A tali principi si è attenuto il Tribunale del riesame, escludendo il difetto di motivazione sia sul quadro probatorio, ormai consolidato nella sentenza di condanna, sia sull'eccezionalità delle esigenze, che la difesa sembra ancorare alla mancanza di riferimento espresso a tale formula o alla mancanza di formale qualificazione del grado delle esigenze nell'ordinanza genetica, per il rilievo attribuito al contenuto del provvedimento, che giustificava la assoluta necessità dell'intervento cautelare in ragione della pericolosità dell'associazione mafiosa di riferimento e della ritenuta intraneità del IP. Dagli elementi, ampiamente illustrati nella sentenza di condanna, posta a fondamento della rinnovazione della misura, derivavano per la Corte di appello spiccatissime esigenze di tutela della collettività, dovendo a tal fine valorizzarsi sia la totale disponibilità dell'imputato nei confronti dell'associazione per attività di fondamentale importanza per la vita della stessa (raccolta di denaro, risoluzione di controversie, trasmissione di messaggi, accompagnamento del capo mafia ad incontri riservati), e, soprattutto, il forte legame con il capo mafia OM ER, sia la risalente partecipazione al sodalizio, da ritenere perdurante in mancanza di elementi indicativi di dissociazione o di allontanamento. Era stata anche valorizzata la circostanza che, dopo l'arresto del capo famiglia e di numerosi sodali, lo stato di libertà del ricorrente, alla luce del ruolo attivo svolto e della vicinanza al capo emersa, fondava una concreta prognosi di recidiva, stante la possibilità del IP di contribuire al 4 mantenimento dei detenuti e al consolidamento della presenza del sodalizio sul territorio. Quanto al pericolo di fuga, la Corte di appello aveva valorizzato i rapporti tra la famiglia di SS di IG e la compagine statunitense, già dimostratasi disponibile nei confronti dei componenti dell'associazione a . fornire supporto economico e logistico. Pertanto, è corretta la valutazione del Tribunale, che ha escluso il difetto di motivazione dell'ordinanza genetica sull'eccezionalità delle esigenze cautelari, desumendo appunto dalla motivazione il riferimento al grado non ordinario delle esigenze ravvisate a carico del IP. Valutazione condivisa dai Tribunale, che ha rimarcato sia la gravità del fatto, sia la capacità criminale del ricorrente, che, ad onta dell'incensuratezza, era risultato un affiliato di lungo corso, versatile e disponibile a fornire svariati e decisivi contributi associativi nonché a svolgere incarichi fiduciari in ragione del rapporto con il capofamiglia al punto da esserne il braccio destro, anche nel mantenere i contatti con l'articolazione statunitense. E', quindi, attribuito assoluto rilievo al profilo criminale del ricorrente, risultante dalla sentenza di condanna, e alla pericolosità dell'associazione, capace di resistere a lotte interne e agli interventi repressivi anche grazie agli aiuti della compagine estera. Particolare e decisivo rilievo è stato attribuito, al fine di dar conto dell'eccezionalità delle esigenze e alla concretezza del pericolo di reiterazione, in particolare, proprio al legame fiduciario, alla collaborazione con il capo-mafia, il cui stato di detenzione rende necessitato l'intervento cautelare per la specifica infungibilità del ruolo associativo del ricorrente e per la sua risalente adesione al sodalizio, collocata dai collaboratori al 2007 e confermata dalle risultanze delle conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza impugnata, che ne rivelano persino la nostalgia per i moduli comportamentali della mafia di un tempo. La significatività di tali risultanze, per la ricaduta sul grado eccezionale delle esigenze ravvisate, è opportunamente sottolineata dal Tribunale, in quanto correlata all'attività estorsiva e indicativa della ricerca di soluzioni e di metodi più incisivi in tema di estorsioni. Sempre al fine di delineare il profilo criminale del ricorrente il Tribunale ne ha valorizzato (pag. 9) la capacità di risolvere problemi, le cautele utilizzate e la disponibilità ad esporsi a rischio pur di portare a termine un incarico, ritenute indicative di determinazione e di pervicacia criminale, idonea a fondare la concretezza di ricaduta. Analogo rilievo è stato attribuito (pag. 9-10) ai rapporti intercontinentali dell'associazione con la compagine statunitense e alla disponibilità dimostrata nei confronti di sodali in difficoltà, di cui potrebbe beneficiare anche il ricorrente, quali elementi idonei a fondare un concreto 5 pericolo di fuga, da intendere, dopo la condanna sebbene solo di primo grado, come rischio di sottrarsi all'esito del processo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ,e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonino Lo Cascio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte il 28 settembre 2022 per mancato deposito della motivazione nei termini di legge dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di IP SA dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato, definito il 9 settembre 2021 con sentenza di condannaolla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis co. 1, 4 e 6 cod. pen., l'ordinanza cautelare è stata rinnovata dalla Corte di appello di Palermo in data 19 ottobre 2022. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18840 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 16/03/2023 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il provvedimento applicativo della misura custodiate per il reato di partecipazione alla famiglia mafiosa di SS di Rigano. Assunta a base della rinnovazione del titolo cautelare la sentenza di condanna, il Tribunale ha ritenuto giustificato l'intervento cautelare dal grado eccezionale delle esigenze di cautela, desunto dalla totale disponibilità dell'imputato nei confronti dell'associazione, dal ruolo essenziale svolto e, soprattutto dal forte legame con il capomafia OM ER, del quale il IP era il braccio destro anche nel mantenere i contatti con la propaggine statunitense del mandamento di SS di Rigano, specie durante la detenzione di questi, individuando nella strettissima collaborazione con il capo mandamento l'attuale e concreta sussistenza del pericolo di recidiva. A fronte del profilo criminale dell'imputato il Tribunale ha ritenuto irrilevante il comportamento tenuto nei periodi di rimessione in libertà, avuto riguardo alle cautele adottate per i contatti e gli incontri riservati con i sodali, alla risalente appartenenza all'associazione e al persistente legame con l'articolazione statunitense, disponibile ad assicurare fornire rifugio agli esponenti del sodalizio in momenti di criticità. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del IP, che ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. Il ricorrente premette che a seguito del fermo per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, il 22 luglio 2019 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva emesso l'ordinanza custodiale, annullata dal Tribunale del riesame il successivo 12 agosto 2019; la nuova ordinanza cautelare, emessa ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen., il 16 novembre 2021 a seguito della sentenza di condanna e confermata dal Tribunale del riesame il 2 dicembre 2021, era stata annullata senza rinvio da questa Corte il 28 settembre 2022 per inosservanza del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione, dichiarando, per l'effetto, la perdita di efficacia della misura. A seguito della scarcerazione dell'imputato, il P.g. presso la Corte di appello di Palermo aveva richiesto l'emissione di una nuova ordinanza, fondata sulle stesse argomentazioni della precedente, rinnovata dalla Corte di appello con ordinanza che non contiene né elementi nuovi né motivazione sulla eccezionalità delle esigenze, espressamente richieste dalla legge quale condizione per la rinnovazione della misura caducata. L'ordinanza emessa dalla Corte di appello non contiene nessun cenno all'esistenza di eccezionali esigenze cautelari, in particolare al pericolo di fuga e di reiterazione, concrete ed attuali nei confronti del ricorrente, incensurato, 2 imputato solo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a differenza dell'ER, unico coimputato per il quale sono state ritenute sussistenti eccezionali esigenze cautelari e contestati dieci capi di imputazione oltre al ruolo direttivo dell'associazione mafiosa. La mancanza di motivazione sul punto non può essere integrata dal Tribunale del riesame, che, pur consapevole dei limiti dei propri poteri integrativi, nel caso di specie ha ritenuto implicitamente ravvisate esigenze eccezionali, stante il riconoscimento di spiccatissime esigenze di tutela della collettività, che la Corte di appello ha ricavato dalla mera intraneità al sodalizio, ma si è poi impegnato a dimostrare l'esistenza di un quadro cautelare dotato di straordinaria rilevanza delle esigenze cautelari. In tal modo il Tribunale ha sanato una mancanza cui non poteva porre rimedio, atteso che l'ordinanza genetica non solo non menziona le eccezionali esigenze cautelari, ma neppure dà conto della straordinaria gravità dei pericula libertatís, facendo mero riferimento ad esigenze di grado ordinario, tenuto, altresì, conto dell'incensuratezza del ricorrente, che non risponde di reati fine e è stato condannato al minimo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. La censura del ricorrente, secondo la quale l'ordinanza riemessa dalla Corte di appello sarebbe una mera riedizione della precedente, che non contiene né elementi nuovi né specifica motivazione sulle eccezionali esigenze, muove da un presupposto erroneo. Le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02. In motivazione, la Corte ha precisato che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura). La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che le eccezionali esigenze cautelari non debbono 3 essere necessariamente sopravvenute e ben possono risalire già al momento dell'applicazione della prima misura, divenuta inefficace. E' peraltro, pacifico che l'eccezionalità delle esigenze deve essere individuata nella consistenza del pericolo per la collettività e può essere desunta dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662). L'eccezionalità va, quindi, individuata nel grado, nell'intensità del pericolo, che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per avvicinarsi alla certezza che l'imputato, se non sottoposto a misure coercitive, commetta delitti della specie o si dia alla fuga e l'obbligo di specifica motivazione sul punto è imposto al giudice anche nel caso di reati assistiti, come nel caso di specie, dalla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiedendosi al giudice di motivare sulla straordinarietà del pericolo cui sarebbe esposta la collettività nel caso di mancata sottoposizione dell'imputato a misura coercitiva (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270624). A tali principi si è attenuto il Tribunale del riesame, escludendo il difetto di motivazione sia sul quadro probatorio, ormai consolidato nella sentenza di condanna, sia sull'eccezionalità delle esigenze, che la difesa sembra ancorare alla mancanza di riferimento espresso a tale formula o alla mancanza di formale qualificazione del grado delle esigenze nell'ordinanza genetica, per il rilievo attribuito al contenuto del provvedimento, che giustificava la assoluta necessità dell'intervento cautelare in ragione della pericolosità dell'associazione mafiosa di riferimento e della ritenuta intraneità del IP. Dagli elementi, ampiamente illustrati nella sentenza di condanna, posta a fondamento della rinnovazione della misura, derivavano per la Corte di appello spiccatissime esigenze di tutela della collettività, dovendo a tal fine valorizzarsi sia la totale disponibilità dell'imputato nei confronti dell'associazione per attività di fondamentale importanza per la vita della stessa (raccolta di denaro, risoluzione di controversie, trasmissione di messaggi, accompagnamento del capo mafia ad incontri riservati), e, soprattutto, il forte legame con il capo mafia OM ER, sia la risalente partecipazione al sodalizio, da ritenere perdurante in mancanza di elementi indicativi di dissociazione o di allontanamento. Era stata anche valorizzata la circostanza che, dopo l'arresto del capo famiglia e di numerosi sodali, lo stato di libertà del ricorrente, alla luce del ruolo attivo svolto e della vicinanza al capo emersa, fondava una concreta prognosi di recidiva, stante la possibilità del IP di contribuire al 4 mantenimento dei detenuti e al consolidamento della presenza del sodalizio sul territorio. Quanto al pericolo di fuga, la Corte di appello aveva valorizzato i rapporti tra la famiglia di SS di IG e la compagine statunitense, già dimostratasi disponibile nei confronti dei componenti dell'associazione a . fornire supporto economico e logistico. Pertanto, è corretta la valutazione del Tribunale, che ha escluso il difetto di motivazione dell'ordinanza genetica sull'eccezionalità delle esigenze cautelari, desumendo appunto dalla motivazione il riferimento al grado non ordinario delle esigenze ravvisate a carico del IP. Valutazione condivisa dai Tribunale, che ha rimarcato sia la gravità del fatto, sia la capacità criminale del ricorrente, che, ad onta dell'incensuratezza, era risultato un affiliato di lungo corso, versatile e disponibile a fornire svariati e decisivi contributi associativi nonché a svolgere incarichi fiduciari in ragione del rapporto con il capofamiglia al punto da esserne il braccio destro, anche nel mantenere i contatti con l'articolazione statunitense. E', quindi, attribuito assoluto rilievo al profilo criminale del ricorrente, risultante dalla sentenza di condanna, e alla pericolosità dell'associazione, capace di resistere a lotte interne e agli interventi repressivi anche grazie agli aiuti della compagine estera. Particolare e decisivo rilievo è stato attribuito, al fine di dar conto dell'eccezionalità delle esigenze e alla concretezza del pericolo di reiterazione, in particolare, proprio al legame fiduciario, alla collaborazione con il capo-mafia, il cui stato di detenzione rende necessitato l'intervento cautelare per la specifica infungibilità del ruolo associativo del ricorrente e per la sua risalente adesione al sodalizio, collocata dai collaboratori al 2007 e confermata dalle risultanze delle conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza impugnata, che ne rivelano persino la nostalgia per i moduli comportamentali della mafia di un tempo. La significatività di tali risultanze, per la ricaduta sul grado eccezionale delle esigenze ravvisate, è opportunamente sottolineata dal Tribunale, in quanto correlata all'attività estorsiva e indicativa della ricerca di soluzioni e di metodi più incisivi in tema di estorsioni. Sempre al fine di delineare il profilo criminale del ricorrente il Tribunale ne ha valorizzato (pag. 9) la capacità di risolvere problemi, le cautele utilizzate e la disponibilità ad esporsi a rischio pur di portare a termine un incarico, ritenute indicative di determinazione e di pervicacia criminale, idonea a fondare la concretezza di ricaduta. Analogo rilievo è stato attribuito (pag. 9-10) ai rapporti intercontinentali dell'associazione con la compagine statunitense e alla disponibilità dimostrata nei confronti di sodali in difficoltà, di cui potrebbe beneficiare anche il ricorrente, quali elementi idonei a fondare un concreto 5 pericolo di fuga, da intendere, dopo la condanna sebbene solo di primo grado, come rischio di sottrarsi all'esito del processo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ,e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/03/2023.