Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelle ipotesi previste dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare la misura cautelare, non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tuttavia, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. (Fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi, nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato, che si era procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Il “nuovo” art. 309 c. 10 c.p.p. supera l’esame diGiulia Angiolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 28002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28002 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
28 0 02/ 1 6 5 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1040/2016- Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 1132/2016 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - - Rel. Consigliere - ANTONIO MINCHELLA Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IO N. IL 14/04/1978 avverso l'ordinanza n. 5873/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 05/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Meuco, Jacoviello, che he chiesto dichiersi l'inammissibilità del ricorso Toctoca, che ha insistito per Udit i difensor Avv.vv. Giovanni l'accoglimento del ricorso;
, RILEVATO IN FATTO E Con ordinanza in data 18.09.2015 il GIP del Tribunale di Nola applicava ad IA UN la custodia cautelare in carcere: si legge nell'atto che, in data 14.09.2015, i Carabinieri di Terzigno ricevevano una disperata telefonata con la quale una donna invocava aiuto, ma la comunicazione si interrompeva;
poco dopo, il servizio 118 li avvertiva che era in corso un intervento poiché era stata rinvenuta una autovettura con all'interno una donna esanime, fatta segno da colpi di arma da fuoco. La donna giungeva cadavere in ospedale: la polizia giudiziaria la identificava in Avino Vincenza e si accertava che, nello stesso giorno, ella si era recata dai Carabinieri a denunziare ancora una volta condotte persecutorie del suo ex convivente IA UN;
costui era già sottoposto a misura cautelare in relazione ad un procedimento iscritto a suo carico per stalking nei confronti della Avino. Sulla scorta dell'esito delle indagini, dunque, all'IA veniva applicata la misura cautelare sopra indicata per omicidio premeditato, detenzione e porto illeciti di una pistola e per rapina ai danni della Avino, cui aveva portato via una borsa contenente la carta bancomat ed il telefono cellulare. Il difensore dell'IA proponeva istanza di riesame e il competente Tribunale in data 12.10.2015 dichiarava l'inefficacia della misura cautelare per difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. Così, su richiesta del P.M., nella stessa data del 12.10.2015 il GIP del Tribunale di Nola emetteva nuova ordinanza custodiale per i medesimi reati. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva rituale impugnazione e all'udienza del 05.11.2015 chiedeva al Tribunale di NA l'annullamento della ordinanza per violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc.pen., ritenendo non motivata la nuova ordinanza in punto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e, in subordine, per carenza di gravi indizi;
in ulteriore subordine, chiedeva l'applicazione di misura cautelare più gradata. Il Tribunale del Riesame di NA rigettava l'istanza: si rilevava che le indagini avevano messo in evidenza la personalità violenta e degradata dell'indagato, il quale aveva reso impossibile la vita della Avino;
le persone sentite avevano evidenziato un quadro di gravità indiziaria: poco dopo l'uccisione della Avino, dal telefono cellulare di quest'ultima era partita una telefonata verso il fratello di costei e una voce maschile (riconosciuta dal fratello in quella dell'IA) aveva detto: Tu sei il prossimo!>>; AN FA aveva raccolto la confessione dell'IA che le aveva detto di avere sparato alla Avino;
AN PA, nella sera stessa dei fatti, aveva udito l'IA dire di avere Mr ucciso la sua ex convivente nella autovettura;
LA CR, gestore di un bar, riferiva di aver sentito l'IA che manifestava la sua intenzione di uccidere la Avino. Nel luogo in cui l'IA si nascondeva in Poggiomarino, veniva rinvenuto il portafoglio della vittima con all'interno la carta bancomat sottratto: si scopriva che nello stesso giorno l'IA era stato ripreso da telecamere di sicurezza mentre, per due volte, faceva prelievi con la carta bancomat della vittima. All'udienza di convalida del fermo l'IA rendeva confessione dell'omicidio. Il Tribunale di NA riteneva incontestabili i fatti e rigettava la richiesta di annullare l'ordinanza per la asserita insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionali rilevanza, necessaria a causa dell'annullamento formale della precedente ordinanza cautelare: si rilevava che il predetto GIP aveva chiaramente evidenziato che il quadro cautelare di per sé di eccezionale rilevanza era immutato e che le esigenze cautelari erano invariate per l'efferatezza del gesto e la pervicacia dell'indagato, il quale, violando la misura restrittiva cui era sottoposto, si era avvicinato alla vittima uccidendola brutalmente, impossessandosi poi della sua borsa e persino facendo prelievi con la carta bancomat della donna uccisa;
si era notato, inoltre, che l'IA era stato freddo e spavaldo nell'interrogatorio, senza mostrare alcun segno di pentimento per il gesto compiuto. Il Tribunale riteneva che solo la custodia in carcere poteva salvaguardare le esigenze di cautela, considerando che l'IA si era procurato una pistola per uccidere e che aveva già minacciato il fratello della vittima. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del suo difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione di norme e mancanza di motivazione: si sostiene che il nuovo testo dell'art. 309, comma 10, cod.proc.pen. contempla le esigenze di eccezionale rilevanza per ridurre la possibilità di emettere nuovi titoli cautelari;
così si afferma che la seconda ordinanza cautelare si limita a riprendere il contenuto di quella precedente e le medesime circostanze cautelari, aggiungendo solo che non era intervenuto alcun elemento di novità (il che non sostanzierebbe un carattere eccezionale) e non apportando specifiche evidenze di fatto dimostranti la necessità della misura più afflittiva. Nel corso dell'udienza, il P.G. ha sostenuto che il ricorrente confonde l'eccezionalità delle esigenze cautelari con la novità di elementi sopravvenuti: ha concluso per l'inammissiiblità del ricorso. La difesa dell'interessato, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha sottolineato che il rinovellato comma 10 dell'art. 309 cod. proc.pen. deve essere interpretato attribuendogli un senso che non può essere la mera possibilità di reiterare un'ordinanza cautelare se non con una motivazione ulteriore, relativa alla esigenza ineludibile di riproporre la misura cautelare più restrittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato poiché infondato. La vicenda processuale è stata supra sintetizzata, per cui appare opportuno evitare inutili ripetizioni. Va segnalato che il ricorso attiene esclusivamente al tema delle connotazioni 2 che deve assumere un'ordinanza di custodia cautelare allorquando essa venga reiterata successivamente alla perdita di efficacia di una precedente analoga misura cautelare. È opportuno precisare che il rinovellato comma 10 dell'art. 309 cod. proc.pen. statuisce che, in tema di riesame di una ordinanza impositiva di una misura cautelare, qualora la trasmissione degli atti non avvenga nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perda efficacia e che, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non possa essere rinnovata. Nella fattispecie, si è verificata appunto l'ipotesi sopra indicata, poiché il Tribunale del riesame di NA, adito dall'IA relativamente alla prima ordinanza di custodia cautelare, aveva dovuto dichiarare l'inefficacia della misura cautelare per difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale;
ed allora, su impulso del P.M., nella stessa data del 12.10.2015 il GIP del Tribunale di Nola aveva emesso una nuova ordinanza custodiale per i medesimi reati. Il ricorso non censura le valutazioni del giudice relativamente alla gravità indiziaria, bensì incentra le sue argomentazioni sulla sussistenza o meno delle condizioni richieste per l'emissione in ipotesi di tal fatta di una nuova ordinanza cautelare che riguardi i - - medesimi fatti e che sia sostenuta dalle medesime ragioni. In altri termini, il ricorrente censura l'avvenuto apprezzamento delle eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate>>, sostenendo che la nuova ordinanza cautelare non faceva altro che riprendere gli stessi temi, gli stessi elementi e le medesime considerazioni di quella che l'aveva preceduta, limitandosi a constatare che non erano sopraggiunti elementi di novità. Ma questi argomenti non possono trovare accoglimento. Nella precedente formulazione, come è noto, l'art. 309, comma 10, cod. proc.pen., oltre a non prevedere la perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura cautelare anche per mancato deposito dell'ordinanza entro il termine prescritto dalla medesima norma, neppure contemplava espressamente a differenza dalla disposizione attualmente in vigore - la preclusione alla rinnovazione dell'ordinanza dispositiva della misura se non in presenza di eccezionali esigenze cautelari. Anzi, davanti al silenzio della norma in relazione alla possibilità o meno di rinnovazione dell'ordinanza, si era formata un'uniforme interpretazione giurisprudenziale affermativa del potere in capo giudice di emettere, anche prima dell'esecuzione del provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della misura, una nuova ordinanza applicativa della stessa misura cautelare nei confronti del medesimo soggetto e per gli stessi fatti, anche senza l'acquisizione di ulteriori elementi indiziari. Tale consolidato filone giurisprudenziale sosteneva che, in tema di misure cautelari personali, qualora si fosse determinato l'inefficacia della misura, ex art. 309, comma 10, cod.proc.pen., per il superamento dei termini previsti dal comma 9 dello stesso articolo, sarebbe stata legittima 3 : la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima dell'esecuzione del provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, avrebbe operato soltanto in caso di annullamento del provvedimento in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura fosse conseguenza di vizi puramente formali (Sez. 5, n° 35931 del 15.07.2010, Rv 248417). La modifica de qua ha una portata molto rigida poiché sottopone alla stessa sanzione l'inefficacia del provvedimento e l'impossibilità di rinnovarlo se non in presenza di eccezionali esigenze cautelari appunto situazioni che possono essere ben differenti tra loro, potendo la mancata osservanza dei termini dipendere da inerzie colpevoli o da inefficienze di sistema dell'apparato burocratico, oltre che da circostanze oggettive non attribuibili ad alcuno;
di pari rigidità è anche la sorta di presunzione relativa di insussistenza delle esigenze cautelari a fronte di una situazione fattuale che non è in nulla modificata rispetto al momento genetico, se non nella perdita di efficacia della misura cautelare per omesso rispetto dei termini perentori stabiliti dal Legislatore. Va parimenti rammentato che la categoria delle "eccezionali esigenze cautelari" è prevista dal vigente codice di rito per legittimare l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere in situazioni, del tutto particolari, ricollegabili a condizioni soggettive dell'indagato, ritenute di ostacolo all'applicazione dell'estrema misura privativa della libertà personale: ai sensi del citato art. 309, comma 10, cod.proc.pen., viceversa, le eccezionali esigenze cautelari vengono in rilievo non già quale condizione per reiterare la sola misura cautelare della custodia in carcere, bensì per legittimare la rinnovazione di qualsiasi misura cautelare coercitiva, con l'evidente rischio di determinare una sostanziale area di immunità cautelare in favore di soggetti nei cui confronti la procedura del riesame non si sia potuta completare entro il termine previsto. Premesse questa nozioni, va rilevato che effettivamente il tenore del ricorso sembra confondere i piani: le eccezionali esigenze cautelari richieste per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare non vanno equivocate con la necessità di un quid pluris rispetto alla situazione precedente né con la necessità di elementi nuovi sopraggiunti. Deve considerarsi che il requisito delle eccezionali esigenze cautelari costituisce un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione, il quale diviene elevata probabilità di ripetizione delle azioni delittuose. In altri termini, esse non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. Ma, al contempo, tali esigenze sono comunque desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. 4 Quel che l'art. 309, comma 10, cod.proc.pen. richiede in modo indefettibile non è semplicemente la ricorrenza di queste esigenze di cautela non ordinarie, ma anche la specifica e dettagliata indicazione delle stesse in motivazione. Sul piano concreto, va detto che l'ordinanza oggetto del ricorso rispetta i parametri contenutistici di cui si è detto: infatti, in essa sono state specificate le eccezionali esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato ha sottolineato che il quadro cautelare di per sè stesso presentava una rilevanza eccezionale ed ha proseguito nell'analisi delle esigenze di cautela non limitando affatto la valutazione al mero titolo di reato contestato, ma riportandosi al comportamento dell'indagato, anteriore e posteriore al delitto de quo. Così, il Tribunale di NA ha ripreso e condiviso le considerazioni del GIP circa l'estrema gravità dei fatti posti in essere dall'IA, la efferatezza del gesto e la pervicacia dimostrata dall'indagato; scrive il giudice che l'indagato era già sottoposto a procedimento penale per condotte persecutorie e già sottoposto ad una misura cautelare, ma non ha esitato a violare la stessa, dimostrando indifferenza alle regole ed avvicinandosi alla persona offesa sino ad ucciderla. Ed ancora il giudice evidenzia che l'IA si era procurato una pistola allo scopo di uccidere l'ex compagna e, dopo il suo delitto terribile, aveva trascinato a terra la vittima, derubandola di alcuni suoi beni, impossessandosi della sua carta bancomat ed effettuando persino dei prelievi di danaro;
inoltre, aveva preso alla vittima anche il telefono cellulare, con il quale aveva minacciato i congiunti della donna medesima. La personalità violenta ed inquietante del ricorrente, le gravissime modalità di commissione del fatto, lo scarsissimo autocontrollo venivano posti, dal giudice, alla base della necessità di una misura cautelare atta a tutelare la collettività. -E' a questi elementi e non ad una generica mancanza di fattori nuovi sopraggiunti - che è stata ancorata la valutazione di particolare allarme della personalità del ricorrentee, di conseguenza, è stato elaborato un giudizio prognostico non positivo. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'esistenza di concreti elementi indicativi in tal senso deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'imputato e che detto pericolo può essere desunto anche dalle connotazioni dei fatti contestati, che, considerate alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, possono essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto. Si è inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell'individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (Sez. 5, n. 35265, 21.08.2013; Sez. 1, n. 8534, 21.02.2013). Si tratta, complessivamente, di una serie di considerazioni che giustificano adeguatamente il percorso logico seguito dal Tribunale, la cui solidità non viene intaccata Di conseguenza, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 5 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 6 LUG 2016. Copia del provvedimento andrà trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc.pen. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016. IL Presidente Il Consigliere relatore (dott. Antonio Minchella) (dott. Arturo Cortese) A DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 LUG 2016 DI CA IL CANCELLERE N E R P U JO Pietro Di Meo S N E 6