Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 28002
CASS
Sentenza 16 marzo 2016

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Massime1

Le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelle ipotesi previste dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare la misura cautelare, non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tuttavia, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. (Fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi, nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato, che si era procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa).

Commentario1

  • 1Il “nuovo” art. 309 c. 10 c.p.p. supera l’esame di
    Giulia Angiolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 28002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28002
Data del deposito : 16 marzo 2016

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