Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, la condotta di guida senza patente, o con patente revocata, posta in essere dal soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., dà luogo non soltanto all'autonomo e speciale reato di cui all'art. 6 L. n. 575 del 1965, ma anche al reato di cui all'art. 9, comma secondo, stessa legge, che non può ritenersi assorbito nel primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 491
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 016325/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIUDICE FRANCESCO N. IL 17/04/1979;
avverso SENTENZA del 06/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di VITTORIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALATI G. (inammissibilità). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con sentenza del 6/3/2008 il Tribunale di Ragusa, sez. dist. di Vittoria, applicava a Giudice Francesco la pena concordata di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, pur essendo sprovvisto di patente di guida siccome revocata, violava la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, lamentando mancanza di motivazione ed erronea qualificazione del fatto come delitto, anziché come contravvenzione ai sensi della disposizione speciale di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 6;
che, giusta l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 27/5/1987 n. 11103, Bellocco, rv. 176887; Sez. 1^, 17/11/1994 n. 1053/95, Chimenti, rv. 200645; Sez. 1^, 10/12/2003 n. 1673/04, Venosa, rv. 227108), nella condotta di guida senza patente o con patente revocata, da parte di soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., si configura (non solo l'autonomo e speciale reato punibile ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 6, ma anche) la violazione dell'obbligo di rispettare le leggi fissato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5 e, di conseguenza, l'ulteriore reato di cui all'art. 9 (secondo la più severa previsione della L. n. 1423 del 1956, comma 2, sost. dal D.L. n. 144 del 2005, art. 14, comma 1, conv. in L. n. 155 del 2005, nel caso d'inosservanza di obblighi e prescrizioni inerenti, come nella specie, alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno), senza che quest'ultima violazione possa ritenersi assorbita nella prima;
che la censura del ricorrente si palesa manifestamente infondata, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009