Sentenza 7 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di concorso nel reato proprio di falso in bilancio, è corretto desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo da una condotta inequivocamente finalizzata -attraverso l'intervento degli autori materiali del fatto- ad indurre in errore soci e terzi sulla consistenza patrimoniale della società. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'intento fraudolento dell'extraneus era stato giustamente desunto dai giudici di merito, non solo dalla conoscenza che costui aveva delle falsificazioni operate, ma anche dalla sua condotta, consistente in "aggiustamenti tecnici" dei dati che gli venivano forniti per la predisposizione dei bilanci di fine esercizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2000, n. 6894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6894 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 07/12/2000
1. Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 2004
3. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 18044/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI NC n. Vigevano il 27.10.1941
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 28.2.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Iadecola che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto dell'elemento soggettivo del reato
Udito il difensore prof. avv. Giovanni Flora del foro di Firenze MOTIVI
1)Il ricorrente è stato dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta impropria (rectius "societaria") per avere, quale consulente contabile del "Calzaturificio David Spa", in concorso con i componenti del CdA (e, limitatamente, al bilancio 1981 e 1982 anche con i sindaci) fraudolentemente esposto fatti non rispondenti al vero ed avere omesso altri fatti rilevanti circa le condizioni economiche della società nei bilanci 1979, 1980, 1981 e 1982.
In particolare, secondo i quattro capi di imputazione, la condotta del professionista si sarebbe estrinsecata nella istigazione, determinazione e rafforzamento negli amministratori del "comune proposito criminoso".
La società è stata dichiarata fallita il 5.8.1987.
2) Ha ritenuto la Corte di Appello che le denunciate falsità nei bilanci del 1979, 1980, 1981 e 1982 risultano acclarate innanzitutto tramite la perizia collegiale, in atti, dei dottori Molinari RI e Parea EN, i quali hanno evidenziato che i bilanci, in discussione, pur corrispondendo alle scritture contabili, non rispecchiavano la reale situazione patrimoniale dell'azienda, sia per una diversa valutazione delle giacenze di magazzino, o dei componenti positivi di reddito, in modo da mascherare perdite di esercizio, sia per la mancata registrazione - nella contabilità regolare - dei compensi per lire 11.4000.000, corrisposti all'Ubbiali nel 1981, e di altre operazioni, emerse tutte dalle schede relative alla contabilità nera della società.
- che, indubbia - è la prova della contabilità "a nero" che rappresenta un riscontro positivo alle conclusioni, alle quali è pervenuto il collegio dei periti, in ordine alle falsità dei bilanci del Calzaturificio Davide;
accanto alla contabilità ufficiale ve ne era un'altra, che non figurava, e nella quale confluivano determinati incassi e dalla quale venivano prelevate somme per effettuare pagamenti "a nero" ed altre operazioni;
i bilanci ufficiali - almeno per il periodo che ci occupa - non rispecchiavano la reale situazione patrimoniale della società, e quindi sono falsi.
Le argomentazioni esposte nella memoria difensiva;
stesa dallo stesso imputato e quelle del consulente della difesa, prof. Fernando Superti Furga, per confutare la perizia di ufficio, non valgono a scalfirne la valenza probatoria.
- che, quanto alla consapevolezza dell'imputato delle citate omissioni e falsità, va considerato che l'imputato, per un periodo, aveva fatto parte del Collegio dei sindaci e che curava la contabilità della società, onde è inverosimile che non abbia partecipato alle relative vicende e dato il proprio contributo professionale, consigliando ed apportando nella formulazione dei bilanci di fine esercizio, "gli aggiustamenti tecnici" ai dati che gli venivano forniti. Ne è prova l'avere sopravvalutato le rimanenze di magazzino al 31 dicembre del 1979 e al 31 dicembre del 1980, senza giustificazione, e rivalutato le immobilizzazioni al 31 dicembre del 1980. È agevole comprendere che egli, se seguiva da vicino le vicende della società, non poteva ignorare l'esistenza della contabilità "a nero", e quindi la non completa veridicità dei dati ufficiali a sua disposizione.
- che, conclusivamente, l'Ubbiali agì con la consapevolezza delle condotte illecite di coloro che furono allora membri del Consiglio di amministrazione, e con la volontà di dare un suo valido contributo professionale alla realizzazione di fatti costituenti reato, operando sulle valutazioni, apportandovi quegli "aggiustamenti tecnici", ritenuti idonei a fare rappresentare ai terzi una situazione economica del Calzaturificio Davide, diversa e migliore rispetto alla realtà.
3) Ricorre il difensore deducendo:
A) omissione e illogicità manifesta della motivazione desumibile dal testo della sentenza con riguardo:
- all'asserita falsità dei bilanci
- all'asserita responsabilità concorsuale dell'imputato nel reato di cui all'art. 2621 c.c., 223, 20 co., n. 1 L. Fall. Sostiene che il delitto di cui all'art. 2621 C.C. configura un'ipotesi di reato proprio, laddove l'Ubbiali non ha mai ricoperto alcuna delle cariche sociali indicate dalla norma;
che la Corte si è limitata ad affermare la consapevolezza del professionista, ma non ha motivato ne' sul piano oggettivo, ne' su quello soggettivo il concorso dell'Ubbiali
B) Violazione degli artt. 43, 110 C.p. e 223 L.F. ed omessa motivazione. Sostiene che il dolo del reato contestato si deve estendere anche all'elemento costitutivo "fallimento". C) Violazione dell'art. 223 L. Fall.. Sostiene che essendo il fallimento l'evento del reato, è necessario sussista non solo il dolo, ma anche il nesso causale tra la condotta di falso in bilancio ed il fallimento.
Ove non accolta tale impostazione la difesa chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, co. 2 n. 1 L. Fall. per violazione degli artt. 27, 25 co. 2 e 3 Costituzione. 4) Il ricorso non è fondato.
Col primo motivo la difesa deduce vizi della motivazione: a) in ordine alla falsità dei bilanci, in quanto è illogico argomentare la sussistenza di un falso in bilancio, consistente nella sopravvalutazione di poste attive, dalla sussistenza di una "contabilità nera" dalla quale non può che conseguire invece una omessa o inferiore esposizione in bilancio di poste attive;
ma la censura attiene a questioni in punto di fatto non sindacabili in sede di legittimità; b) in ordine al concorso dell'imputato nel reato di cui all'art. 2621 C.C., 223 L. Fall., in quanto nessuna delle cariche indicate nell'art. 2621 è stata mai ricoperta dall'indagato e non vi è motivazione sulla condotta materiale dell'imputato di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso sul piano oggettivo, ne' sul piano soggettivo della consapevole volontà di collaborare al raggiungimento delle specifiche finalità di altrui danno e profitto proprio che gli amministratori si proponevano con la presentazione di bilanci falsi;
ma anche tale censura non può essere accolta alla luce delle argomentazioni della sentenza impugnata, dalle quali si evince: che l'imputato aveva per un periodo fatto parte del collegio sindacale;
che era lui l'autore degli "aggiustamenti tecnici" dei dati che gli venivano forniti per la predisposizione dei bilanci di fine esercizio, aggiustamenti, rappresentati dai maggiori costi o dalle sopravvalutazioni delle poste attive finalizzate a dare una diversa rappresentazione della situazione patrimoniale del Calzaturificio.
Da tale motivazione è agevole dedurre: che, in relazione a taluni bilanci, l'imputato è stato dichiarato responsabile quale sindaco e quindi quale uno dei soggetti del reato proprio previsto dall'art. 2621, 1 Cod. Civ.; mentre in relazione agli altri bilanci, quale concorrente ex art. 110 c.p. nel reato proprio addebitato agli amministratori.
A fondamento dell'attività concorsuale, la Corte di merito ha evidenziato sia la condotta materiale (e cioè gli aggiustamenti della contabilità aziendale) sia l'elemento soggettivo dedotto con una sequenza logica incensurabile in questa sede dato che la società era dotata di una contabilità "a nero", in cui veridicamente, tra l'altro, veniva annotato il compenso all'imputato; che la formazione dei bilanci da portare in assemblea era affidata all'Ubbiali che teneva anche la contabilità generale dell'azienda e che "gli aggiustamenti" erano finalizzati a dare una rappresentazione della situazione patrimoniale della società non veritiera (è sufficiente a tale proposito notare la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni): ove non fosse intervenuta la rivalutazione, il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre del 1980 ed approvato nel giugno del 1981, avrebbe evidenziato, in luogo di un utile di lire 554.180 la perdita dell'intero capitale, con la conseguenza dell'obbligo della convocazione, senza indugio, dell'assemblea ex art. 2447 del codice civile. Il dolo dell'imputato è stato perciò dedotto non solo dalla sua conoscenza delle falsificazioni, (e cioè dal mero rapporto professionale) ma anche dalla sua condotta materiale analizzata nel contesto della complessa attività svolta dallo stesso nella società.
Sotto il profilo logico e giuridico è certamente corretto desumere l'elemento soggettivo del delitto di falso in bilancio (e cioè l'intento fraudolento), da una condotta inequivocamente finalizzata, attraverso l'intervento degli autori materiali del reato (qui gli amministratori della società) ad indurre in errore soci e terzi sulla consistenza patrimoniale della società. Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 223 L. Fall.. Sostiene la difesa che la necessità che l'art. 223 L. Fall. vada inteso nel senso di richiedere un nesso di causalità materiale tra la condotta di falso in bilancio ed il fallimento (art. 40 e segg. c.p.) discende dalla qualificazione (pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza del "fallimento" (inteso nel senso sostanziale, di "stato di insolvenza", presupposto della formale "dichiarazione di fallimento"), quale evento del reato;
che è indubbio, come proclamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1998, che l'art. 27 Cost. richiede che debbano essere investiti dell'elemento soggettivo ("quanto meno della colpa") gli "elementi più significativi della fattispecie penale" e non vi è parimenti dubbio che l'evento appartenga alla categoria degli elementi più significativi della fattispecie penale, se non altro perché comporta una pena tripla del minimo e doppia del massimo rispetto all'ipotesi delittuosa consumata con la sola condotta di falso in bilancio;
che, poiché per il reato di causazione dolosa del fallimento è prevista la stessa pena edittale di quella contemplata dal fallimento conseguente a false comunicazioni sociali (o ad altro reato societario), se si ritenesse superfluo il nesso di causalità tra il falso in bilancio ed il fallimento risulterebbe violato il principio di tipicità poiché sarebbero accomunate sotto un'unica previsione (il secondo comma dell'art. 223 L. Fall.) due ipotesi delittuose connotate da eterogeneo significato di disvalore: una connotata da necessario nesso causale tra condotta ed evento, l'altra del tutto svincolata da tale nesso, dove oggetto del rimprovero sarebbe costituito solo dalla condotta, peraltro già prevista e punita (molto meno gravemente) da altra norma penale;
non solo, ma sarebbe macroscopicamente violato anche il principio di uguaglianza;
la stessa pena sarebbe del tutto irragionevole prevista tanto per chi cagiona con la propria condotta il fallimento, tanto per chi tiene una condotta del tutto ininfluente sul piano causale, rispetto al fallimento della società.
Tale censura, pur diffusamente argomentata, non è
condivisibile. Premesso che il fallimento non può essere considerato l'evento del delitto di bancarotta in quanto un avvenimento per essere considerato come evento nel reato, ai sensi dell'art. 40 C.p., deve necessariamente essere conseguenza dell'azione o dell'omissione del soggetto agente, laddove il fallimento può anche dipendere da cause del tutto estranee al fallito (come guerre, gravi crisi economiche, dissesto di grandi istituti bancari), va osservato che i temi trattati dalla difesa, sono stati oggetto dell'attenzione di questa stessa Sezione della Corte nella sentenza 26.6.1990, OR ed altri (le cui motivazioni appaiono tuttora valide anche alla luce delle obiezioni difensive).
In esse è stato precisato:
- che la dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento dei reati di bancarotta, semplice o fraudolenta, e, pertanto, i fatti di bancarotta previsti nella prima parte del n.1 dell'art. 216 L. fall. sono perseguibili in qualunque momento siano stati commessi, a prescindere da collegamenti eziologici e soggettivi col fallimento, collegamenti necessari solo tra la condotta e l'evento a norma degli artt. 40 e 43 c.p.. Si può aggiungere che, al più, il fallimento viene considerato (in dottrina) come evento solo nell'ipotesi della causazione del fallimento della società col dolo o per effetto di operazioni dolose (n. 2 dell'art. 223 L. Fall.);
- che, poiché il principio della responsabilità in materia penale non presuppone che tutti gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall'atteggiamento psichico dell'agente, la dichiarazione di fallimento, pur essendo elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta prefallimentare prevista dall'art. 2161 L. Fall., non rappresenta un elemento significativo che debba necessariamente essere collegata da nesso psichico al soggetto agente;
- che l'analisi della importante sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente in relazione alla individuazione degli elementi "più significativi" della fattispecie, (che devono essere ricompresi nella sfera di rappresentazione del soggetto agente), ha già indotto questa Corte ad affermare che per il legislatore fallimentare, la dichiarazione di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) di norma (e quindi fatte salve le eccezioni espressamente previste, come l'ipotesi del cpv n.2 dell'art. 223 L. Fall.), non deve necessariamente essere collegata da nesso psicologico al soggetto agente;
- che la questione di legittimità costituzionale (sollevata in relazione all'art. 2171 L. Fall. per violazione dell'art. 27 Cost.) era già stata affrontata da questa Sezione della Corte che con sentenza in data 22 novembre 1969, imp. Goti, l'aveva risolta, ritenendola manifestamente infondata, proprio in quanto il principio della responsabilità personale in materia penale non presuppone che tutti gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall'atteggiamento psichico dell'agente;
- che non vi sono ragioni per ritenere violato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza della pena quando questa è identica sia per chi cagiona con la propria condotta il fallimento della società che per colui che tiene una condotta ininfluente rispetto al fallimento, dato che ciò che conta nella fattispecie è la falsificazione del bilancio, coi suoi riflessi all'interno e all'esterno della società.
Pertanto la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
Il ricorso conseguentemente va rigettato con gli effetti previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo ed al versamento di lire cinquantamila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001