Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 1
Nel giudizio di appello, è inammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in applicazione del principio dell'effetto devolutivo, previsto dall'art. 597, comma primo, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la questione era stata dedotta con un motivo nuovo non inerente nè funzionalmente connesso ai punti della decisione di primo grado investiti dall'impugnazione principale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2015, n. 33353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33353 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 10/06/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 645
Dott. LOCATELLI US - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 34519/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU EP N. IL 29/09/1982;
avverso la sentenza n. 66/2014 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 22/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EP LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ed alle attenuanti generiche;
udito il difensore avv. TESAURO WALTER, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
A seguito di richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla produzione di una relazione del Sert sullo stato psichico dell'imputato, il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 24.10.2013 dichiarava UR US colpevole dei reati previsti da: A) artt. 56 e 575 cod. pen. perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di TR RI che colpiva ripetutamente con un arma da taglio al tronco e alla testa , non riuscendo nell'intento per l'opposizione della persona offesa e per l'intervento di TR PP;
B) L. n. 110 del 1975, art. 4 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione uno strumento da taglio atto ad offendere. In Caltanissetta il 8.3.2013. Per l'effetto, unificati i reato sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Con sentenza del 22.4.2014 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione del Giudice dell'udienza preliminare. Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:1) violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione agli artt. 88 e 89 cod. pen.; i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il documento sullo stato mentale dell'imputato rilasciato dal medico specialista in servizio presso la struttura pubblica di igiene mentale che aveva in cura l'imputato, attestante che il medesimo è affetto da disturbo paranoide, ed il giudice di appello non ha assunto una prova di natura decisiva in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato; 2) violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha qualificato il fatto quale tentato omicidio anziché lesioni aggravate dall'uso di arma e nella parte in cui qualifica il dolo dell'autore del delitto come dolo eventuale, dissociandosi dalla giurisprudenza consolidata che ritiene l'incompatibilità del tentativo (omicidiario) con il dolo eventuale;
3) mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche.
In data 4.6.2015 deposita motivi aggiunti con riferimento al mancato accertamento della capacità di intendere e di volere. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo è infondato. Preliminarmente si rileva che l'esame della memoria denominata "motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4" è preclusa dalla tardività della produzione, effettuata in violazione del termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto a pena di decadenza dall'art. 585 c.p.p., commi 4 e 5. Volendo considerare l'atto depositato quale semplice memoria illustrativa del motivo già dedotto al punto primo del ricorso originario, sussiste ugualmente la violazione del termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio ed applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le memorie tardive (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì e altro, Rv. 259618).
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, nonché la richiesta di assoluzione per infermità totale o parziale, osservando che tale motivo di impugnazione era stato introdotto soltanto con i motivi aggiunti e la richiesta di perizia psichiatrica non era stata formulata nel giudizio abbreviato di primo grado.
La motivazione della Corte di merito circa l'illegittimo ampliamento dell'oggetto del giudizio di appello è giuridicamente corretta. L'imputabilità attiene ad uno stato del soggetto agente e non al fatto e, pertanto, non è possibile inquadrare il tema della capacità psichica in quello della definizione giuridica del fatto. La regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello che limita la cognizione del giudice di secondo grado "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p., comma 1) comporta che il giudice di appello non possa prendere in esame la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere o di volere dell'imputato nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame. (Sez. 1, n. 10828 del 10/10/1988, Maglio, Rv. 179645). Dall'esame delle conclusioni delle parti riportate nella sentenza di primo grado non risulta che il difensore dell'imputato abbia chiesto al Tribunale di dichiarare il proprio assistito incapace di intendere o di volere, totalmente o parzialmente. In ogni caso è pacifico che il tema della sussistenza di un vizio di mente dell'imputato è stato introdotto nel giudizio abbreviato di appello soltanto con la presentazione di motivi nuovi. Secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (da ultimo Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 - dep. 10/02/2015, Comitini, Rv. 262343). Nel caso in esame deve escludersi ogni "connessione funzionale" tra il motivo aggiunto, relativo alla richiesta di accertamento della sussistenza di un vizio di mente dell'imputato, e ed i motivi originariamente dedotti nell'atto di appello, relativi alla richiesta di riqualificazione del fatto come lesioni aggravate dall'uso dell'arma ed alla concessione delle attenuanti generiche.
Peraltro la Corte di appello, pur in assenza di una espressa devoluzione sul punto, non si è sottratta alle sollecitazioni del difensore in ordine alla sussistenza del requisito della capacità di intendere e di volere dell'imputato, ed ha reputato non necessario procedere all'espletamento di una perizia psichiatrica in quanto " il certificato del dott. Giammusso contiene una diagnosi relativa ad un epoca ben successiva al fatto e non individua una specifica relazione tra questa diagnosi e la vicenda per cui è processo", "il comportamento dell'imputato dopo il fatto non prefigura sintomi che egli abbia agito con una capacità di intendere o di volere limitata o assente", "nell'interrogatorio reso al pubblico ministero egli è stato in grado di ricostruire dettagliatamente i fatti dimostrando di aver agito con ampia consapevolezza e volontà". Il rigetto della richiesta di perizia psichiatrica, effettuata dal giudice di merito con motivazione priva di vizi logici, è insindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 08/01/2013, Cena e altri, Rv. 254226).
2. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto quale tentativo di omicidio per la seguente motivazione: "i colpi dall'imputato inferti alla donna per la loro direzione e per le parti del corpo interessate (prossime ad organi vitali) mostrano ictu oculi la volontà di realizzare una volontà di ledere la persona offesa, accettando anche l'eventualità del suo decesso" (pag. 3 sentenza impugnata). La testuale qualificazione dell'elemento soggettivo del reato quale "dolo eventuale" contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato, che richiede il dolo diretto anche nella forma del dolo alternativo. (da ultimo Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, R., Rv. 252565; Sez. 1, n. 25114 del 31/03/2010, Vismara, Rv. 247707). La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato al capo A), attenendosi alla regola che il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo. L'accoglimento del motivo assorbe la censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al conseguente trattamento sanzionatorio, che sarà determinato all'esito del giudizio circa la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e conseguentemente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015