Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' RE27-40/0 3 3 IN NOME FEL POPC O IN ANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto 0 2 748 / 03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta Dott. Giu Presidente R.G. N. 17047/00 Consigliere - Cron.6280 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere od.04/12/02 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE PP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6. presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 5113
contro
-1- I. N. P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in регвопа del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
resistente con mandato avversO la sentenza II. 645/99 del Tribunale di R.G. N. 257/97;MESSINA, depositata il 17/12/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, inammissibile nei confronti dell'INPS_ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Messina, depositato il 10 aprile 1995, SE. TE chiedeva il riconoscimento, in proprio favore, del diritto, negato in esito al procedimento amministrativo, a percepire l'assegno/pensione di invalidità a carico del Ministero dell'Interno. Con sentenza del 10 dicembre 1996 il RE dichiarava inammissibile la domanda, non essendo il Ministero dell'Interno legittimato passivamente. Avverso tale decisione proponeva appello la TE, contestando le argomentazioni adottate dal primo Giudice a sostegno del suo assunto. Il Ministero dell'Interno si costituiva, resistendo al gravame. Con sentenza del 19 novembre-17 dicembre 1999, l'adito Tribunale di Messina, ritenuto, conformemente a quanto ritenuto dal RE, che unico legittimato passivo fosse il Ministero del Tesoro, trattandosi di azione di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, rigettava la domanda, sostituendo tale formula a quella di inammissibilità, adottata dal Giudice di primo grado. In particolare, il Tribunale, in relazione alla posizione del Ministero dell'Interno, dopo aver precisato che l'art. 11, comma 1, della legge n.537 del 1993, aveva by distinto il procedimento di accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari ed il procedimento per la concessione delle provvidenze economiche e che, in seguito all'attuazione del principio con l'emanazione del d.P.R. n.698 del 1994, la legittimazione passiva spettava rispettivamente al Ministero del Tesoro e a quello dell'Interno, osservava che, nel caso in esame, essendo contestato solo il mancato riconoscimento del requisito sanitario, unico legittimato nel giudizio di secondo grado era il Ministero del Tesoro, rispetto al quale non poteva essere emessa che una pronuncia di mero accertamento. Pertanto, precisava che la TE doveva considerarsi soccombente nei confronti del Ministero dell'Interno, non essendo, questo, titolare del rapporto contraverso, bensi essendone titolare il solo Ministero del Tesoro, non evocato in giudizio. Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre SE TE con tre motivi. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. L'INPS, nei cui confronti pure è stato proposto il ricorso, si è limitato a depositare procura MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso, nei confronti del Ministero dell'Interno, articolato su tre motivi, SE TE denuncia: a) violazione dell'art.112 c.p.c., per avere il Giudice d'appello modificato la qualificazione della domanda giudiziale;
b) violazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537. degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, dell'art.443 c.p.c. e dell'art.6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, per avere il Giudice d'appello malamente applicato la by suddetta normativa;
c) violazione degli artt. 112, 115 e 445 c.p.c., dell'art.2697 c.c. e 421 c.p.c., nonché motivazione insufficiente, per avere il Tribunale di Messina omesso di motivare sul rigetto della istanza di integrare il giudizio nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 130 del D.Leg.vo 31 marzo 1998 n.112 e per avere negato la nomina del CTU. Il ricorso va accolto nei limiti di cui appresso. Va premesso che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari C per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del 2 regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidita', deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale della stato di invalidita', mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidita' e successivamente nei confronti del Ministero dell'intero la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato - con le art. 11 della legge delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante finalita' di semplificazione di tale disposizione. renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., c pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.(Cass. sez.un. 3 agosto 2000 n.529). Nel caso in esame, la TE -come risulta dalla stessa sentenza impugnata-, sia in primo grado che in grado di appello, non ha limitato la propria pretesa all'accertamento del proprio stato di invalidità (nel qual caso sarebbe stato sufficiento evocare il giudizio il solo Ministero del Tesoro), ma ha fatto richiesta di riconoscimento del proprio diritto a percepire dal Ministero dell'Interno l'assegno/pensione di invalidità, negatogli in sede amministrativa;
richiesta che, comportando, come nel caso di domanda di condanna, l'accertamento di tutti i requisiti del diritto vantato, e non solo di quello sanitario, implica un accertamento nei confronti del Ministero dell'Interno. 3 Orbene, il Tribunale di Messina, pur distinguendo il procedimento di accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche, erroneamente sostiene che, nella specic, essendo oggetto di giudizio il mancato riconoscimento del requisito sanitario, unico titolare del rapporto controverso doveva ritenersi il Ministero del Tesoro, mentre al contrario come risulta dalla stessa sentenza la pretesa dell'assistita concemova il riconoscimento del diritto all'assegno/pensione e non l'accertamento, con efficacia di giudicato, dello status di invalido. Il ricorso, da dichiararsi inammissibile nei confronti dell'INPS, non essendo sviluppate le ragioni giuridiche della sua proposizione, né essendo l'Istituto parte in causa nella fase di merito, va, dunque, accolto, nei confronti del Ministero dell'Interno per le suddette considerazioni, rimanendo assorbita ogni altra questione;
conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice di appello, indicato in dispositivo e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei confronti del Ministero dell'Interno e lo dichiara inammissibile in relazione allINPS;
cassa la sentenza I D impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di , O A L S L 0 S O 1 A B . T I 3 Catania. T , 5 D R A S 'A . A E T L N P S L S E O I Roma, 4 dicembre 2002. 3 P D N 7 - I IM G 8 S O - N 1 A A E 1 D S D E II Presidentc Il Consigliere est. I E E T , A G N O O A G R T T E IT S L I IR A D L L O E 22 FEB. 2003 ILA D Γ