CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Deposia in Cancelleria SENTENZA Oggi- sul ricorso proposto da: VE NC, nato a [...] il [...] IL FUNZION,-, avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI Costantini, che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha riqualificato il fatto per cui si procede nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ha confermato nel resto l'ordinanza emessa il 12 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con la quale era stata applicata, a seguito di arresto in flagranza di reato, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NC VE, in 1 3 FE, 2026 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6016 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 03/12/2025 quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, commi 1 -bis e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. In particolare, deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata relativa al pericolo di recidiva è assolutamente incongrua e palesemente forzata;
che la definizione dell'VE quale cedente abituale è una supposizione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale atteso che il IN indica di essere un assuntore occasionale e, quindi, solo occasionalmente può avere acquistato sostanza dall'Avena,' che l'attività di "spaccio" sulla pubblica via non deve essere vista negativamente ma è circostanza connaturata all'attività stessa che viene, appunto, svolta all'esterno; che l'abitualità e la modalità di esecuzione sono elementi che possono portare a escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che erroneamente il Tribunale per il riesame ha considerato tali elementi come determinanti l'applicazione di una misura cautelare e che il riconoscimento dell'ipotesi più lieve doveva indurre il Tribunale a modificare la misura cautelare apparendo quella degli arresti domiciliari sproporzionata anche in ragione dell'unica sentenza di condanna alla pena di un anno e mesi quattro, con sospensione condizionale, subita dall'VE allo stato attuale. Inoltre, deduce che in ragione del trattamento sanzionatorio previsto per l'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "non appare utopica" una pena contenuta che possa determinare in capo all'VE nuova sospensione della pena e tale da non superare i minimi edittali previsti per l'applicazione di una misura cautelare. 2.2 Con il secondo motivo lamenta nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 390 cod. proc. pen. "in combinato" con l'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce che il Tribunale a seguito della diversa definizione giuridica del fatto avrebbe dovuto modificare la misura cautelare, che è ipotizzabile nuova sospensione condizionale della pena e che non è ipotizzabile pena tale da superare i minimi previsti per l'applicazione di una misura cautelare. 2.3 Con il terzo motivo lamenta nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. "in combinato" con l'art. 285 cod. proc. pen. Deduce che nell'ordinanza impugnata è mancata l'indicazione dei motivi che hanno spinto il Tribunale a confermare gli arresti domiciliari in luogo di una più blanda misura cautelare, quale quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che il Tribunale ha fatto generico 1 riferinnentdall'abitualità e alle modalità disinvolte della condotta (in pubblica via) / ovvero circostanze che non soddisfano l'obbligo di esplicitazione delle ragioni che rendono, di fatto, incompatibile l'VE con altre misure cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente contenendo comuni doglianze in ordine alla scelta della misura cautelare. I motivi sono manifestamente infondati. Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 — 01). Deve, inoltre, osservarsi che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, sent. n. 1154 dell'11/11/2021, dep. 2022, Magliulo). Ciò posto, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, abbia spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le doglianze difensive proposte con la richiesta di riesame. Infatti, il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione di reati di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non solo dalle dichiarazioni del cessionario IN, che indicava il ricorrente come venditore abituale di hashish, ma anche dalle disinvolte modalità di svolgimento sulla pubblica via e dalla condanna in primo grado riportata dall'Avena in data 14 luglio 2025 per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 commesso il 25 marzo 2021, dalla condanna in appello del ricorrente del 9 ottobre 2024 per identico reato commesso il 25 gennaio 2022, dall'ulteriore condanna in primo grado dell'VE del 27 settembre 2024 per identico reato commesso I'l febbraio 2023 e dall'essere l'VE sottoposto a ulteriore procedimento penale per delitti analoghi commessi il 3 gennaio 2022, 26 aprile 2022, 2 marzo 2022, 18 gennaio 2022, 26 2 gennaio 2022 e 31 dicembre 2021, elementi tutti, ritenuti / nel complesso, indicativi di pervicacia inarrestabile dell'VE nello "spacciare", nonostante condanne e pregressi interventi dell'Autorità. La doglianza relativa alla possibilità per l'VE di ottenere la sospensione condizionale della pena non è stata oggetto della richiesta di riesame e, comunque, tale ipotesi risulta implicitamente esclusa dal tenore dell'ordinanza. Anche la doglianza relativa al minimo edittale per l'applicazione della misura cautelare non era stata formulata con la richiesta di riesame e, comunque, le condizioni di applicabilità di cui all'art. 280 cod. proc. pen. risultano rispettate avuto riguardo alla pena stabilita per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Anche in punto di scelta della misura cautelare ex art. 275 cod. proc. pen. l'ordinanza impugnata non presenta alcuna manifesta illogicità o altro vizio. Il Tribunale, pur procedendo a riqualificare il fatto nell'ipotesi meno grave dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 cit., a fronte della rilevata pervicacia nel delinquere dell'Avena / ha ritenuto indefettibile la custodia domestica essendo necessario recidere con significativa efficacia i contatti tra l'arrestato e l'ambiente criminale in cui lo stesso è chiaramente inserito da anni e che solo la misura degli arresti domiciliari fosse idonea, trattandosi di "smercio da strada di droga", ad arginare tale attività poiché l'VE una volta ristretto nell'abitazione / non può effettuare consegne, acquisti o trasporti. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse dell'VE deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI Costantini, che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha riqualificato il fatto per cui si procede nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ha confermato nel resto l'ordinanza emessa il 12 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con la quale era stata applicata, a seguito di arresto in flagranza di reato, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NC VE, in 1 3 FE, 2026 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6016 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 03/12/2025 quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, commi 1 -bis e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. In particolare, deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata relativa al pericolo di recidiva è assolutamente incongrua e palesemente forzata;
che la definizione dell'VE quale cedente abituale è una supposizione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale atteso che il IN indica di essere un assuntore occasionale e, quindi, solo occasionalmente può avere acquistato sostanza dall'Avena,' che l'attività di "spaccio" sulla pubblica via non deve essere vista negativamente ma è circostanza connaturata all'attività stessa che viene, appunto, svolta all'esterno; che l'abitualità e la modalità di esecuzione sono elementi che possono portare a escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che erroneamente il Tribunale per il riesame ha considerato tali elementi come determinanti l'applicazione di una misura cautelare e che il riconoscimento dell'ipotesi più lieve doveva indurre il Tribunale a modificare la misura cautelare apparendo quella degli arresti domiciliari sproporzionata anche in ragione dell'unica sentenza di condanna alla pena di un anno e mesi quattro, con sospensione condizionale, subita dall'VE allo stato attuale. Inoltre, deduce che in ragione del trattamento sanzionatorio previsto per l'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "non appare utopica" una pena contenuta che possa determinare in capo all'VE nuova sospensione della pena e tale da non superare i minimi edittali previsti per l'applicazione di una misura cautelare. 2.2 Con il secondo motivo lamenta nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 390 cod. proc. pen. "in combinato" con l'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce che il Tribunale a seguito della diversa definizione giuridica del fatto avrebbe dovuto modificare la misura cautelare, che è ipotizzabile nuova sospensione condizionale della pena e che non è ipotizzabile pena tale da superare i minimi previsti per l'applicazione di una misura cautelare. 2.3 Con il terzo motivo lamenta nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. "in combinato" con l'art. 285 cod. proc. pen. Deduce che nell'ordinanza impugnata è mancata l'indicazione dei motivi che hanno spinto il Tribunale a confermare gli arresti domiciliari in luogo di una più blanda misura cautelare, quale quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che il Tribunale ha fatto generico 1 riferinnentdall'abitualità e alle modalità disinvolte della condotta (in pubblica via) / ovvero circostanze che non soddisfano l'obbligo di esplicitazione delle ragioni che rendono, di fatto, incompatibile l'VE con altre misure cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente contenendo comuni doglianze in ordine alla scelta della misura cautelare. I motivi sono manifestamente infondati. Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 — 01). Deve, inoltre, osservarsi che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, sent. n. 1154 dell'11/11/2021, dep. 2022, Magliulo). Ciò posto, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, abbia spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le doglianze difensive proposte con la richiesta di riesame. Infatti, il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione di reati di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non solo dalle dichiarazioni del cessionario IN, che indicava il ricorrente come venditore abituale di hashish, ma anche dalle disinvolte modalità di svolgimento sulla pubblica via e dalla condanna in primo grado riportata dall'Avena in data 14 luglio 2025 per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 commesso il 25 marzo 2021, dalla condanna in appello del ricorrente del 9 ottobre 2024 per identico reato commesso il 25 gennaio 2022, dall'ulteriore condanna in primo grado dell'VE del 27 settembre 2024 per identico reato commesso I'l febbraio 2023 e dall'essere l'VE sottoposto a ulteriore procedimento penale per delitti analoghi commessi il 3 gennaio 2022, 26 aprile 2022, 2 marzo 2022, 18 gennaio 2022, 26 2 gennaio 2022 e 31 dicembre 2021, elementi tutti, ritenuti / nel complesso, indicativi di pervicacia inarrestabile dell'VE nello "spacciare", nonostante condanne e pregressi interventi dell'Autorità. La doglianza relativa alla possibilità per l'VE di ottenere la sospensione condizionale della pena non è stata oggetto della richiesta di riesame e, comunque, tale ipotesi risulta implicitamente esclusa dal tenore dell'ordinanza. Anche la doglianza relativa al minimo edittale per l'applicazione della misura cautelare non era stata formulata con la richiesta di riesame e, comunque, le condizioni di applicabilità di cui all'art. 280 cod. proc. pen. risultano rispettate avuto riguardo alla pena stabilita per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Anche in punto di scelta della misura cautelare ex art. 275 cod. proc. pen. l'ordinanza impugnata non presenta alcuna manifesta illogicità o altro vizio. Il Tribunale, pur procedendo a riqualificare il fatto nell'ipotesi meno grave dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 cit., a fronte della rilevata pervicacia nel delinquere dell'Avena / ha ritenuto indefettibile la custodia domestica essendo necessario recidere con significativa efficacia i contatti tra l'arrestato e l'ambiente criminale in cui lo stesso è chiaramente inserito da anni e che solo la misura degli arresti domiciliari fosse idonea, trattandosi di "smercio da strada di droga", ad arginare tale attività poiché l'VE una volta ristretto nell'abitazione / non può effettuare consegne, acquisti o trasporti. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse dell'VE deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2025.