Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITAL O LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIÓNE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente - R.G.N. 7730/99 Consigliere Cr Dott. Alberto SPANO on..7492. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE N ZA sul ricorso proposto da: AT OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 15, presso lo studio dell'avvocato VECCHIONI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio. dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
4069 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 31/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 28/01/99 R.G.N. 885/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato VECCHIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello del 28.VIII.1998 la s.p.a. Ferrovie dello Stato interponeva gravame avverso la sentenza del 6.XI.1997 del Pretore di Civitavecchia, giudice del lavoro, con cui si accertava il diritto di GI RI a veder ricomprendere sulla base di calcolo determinata per il computo dell'indennità di buonuscita alcuni compensi percepiti durante il rapporto di lavoro predeterminato, che inaventi carattere fisso e quanto tali andavano ricompresi nel concetto di ultimo stipendio>> di cui all'art. 14 1. n. 829/73, recante norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori dell'allora Ente F.F.S.S.. Lamentava l'appellante che il Pretore, facendo errata applicazione del principio di aveva accoltoomnicomprensività della retribuzione, la domanda del lavoratore (ormai in quiescenza) ritenendo che nella nozione di ultimo stipendio di cui al richiamato art. 14 dovessero rientrare tutti i compensi di carattere continuativo, pur se non facenti parte dello stipendio nella accezione prevista dal legislatore. Il giudice di primo grado aveva in tal modo 3 dato luogo ad un "tertium genus" liquidativo, innestando nel sistema di computo della buonuscita 14, la nozione di di cui al citato art. retribuzione globale di fatto, figura prevista dall'art. 2120, II comma, C.C., che invece prevede il ben diverso sistema degli accantonamenti annuali omnicomprensivamente di quote della retribuzione intesa. appellato, siIl lavoratore in quiescenza, costituiva, rappresentando che il principio di omnicomprensività della retribuzione riguarda tutti i lavoratori e non rappresenta una sperequazione tra settore pubblico e privato: pertanto la nozione di ultimo stipendio, di cui all'art. 14 1. n. 829/73 (meno favorevole rispetto a quella dell'art. 2120 c.C., suo omologo privatistico) Va intesa come retribuzione globale di fatto, e deve ricomprendere i compensi oggetto di ricorso in primo grado, stante il loro carattere di fissità, continuità e predeterminatezza. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza 4.XII.1999, in totale riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda del RI e compensava integralmente le spese. Per la cassazione di tale sentenza propone 4 ricorso il RI sulla base di quattro motivi di censura. Resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso. Risultano depositate memorie di entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunciano: ultrapetizione da parte del giudice di secondo grado;
violazione dell'art. 360, III comma, c.p.c.; error in procedendo in relazione agli artt. 2120 e 2121 c. c. e all'art. 33 C.C.N.L. 1990/92. Con il secondo motivo si impugna la sentenza violazione degli artt. 1418 e 1419 gravata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. C.C.; 2121 c.C. e della legge n. 297/1982 in riferimento all'art. 360 (nn. 3 e 5) c.p.c. Con il terzo motivo viene denunciata erronea interpretazione e violazione di legge, per ultrapetizione, dell'art. 14 1.14.XII.1973, n. 829, in riferimento all'art. 360 (nn. 3 e 5) del codice 14 di rito. Con il quarto motivo si solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 13 1. 1°.IV.1995, n. 98, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Corte Costituzionale. 5 Col primo motivo in sostanza, si sostiene che la domanda era rivolta ad ottenere una sentenza di accertamento intesa ad appurare se al dipendente GI fattori potesse essere applicata o meno la norma di cui all'art. 2120 C.C., mentre il Tribunale, travalicando il limite contenuto nella domanda, si convinse (pur avendo condiviso nelle premesse il ragionamento del Pretore in ordine alla connotazione dei compensi sotto il profilo della fissità, continuità e predeterminatezza) che così operando si sarebbe venuto a costituire una sorta di "tertium genus" nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Col secondo motivo si deduce che il Tribunale non tenne conto che, a sensi dell'art. 1419 C.C., le clausole contrattuali in contrasto con norme imperative sono sostituite di diritto da queste ultime, per cui le clausole concernenti la determinazione della retribuzione da prendere а base del trattamento di fine rapporto devono intendersi rinnovate secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione. Col terzo motivo ci si riallaccia al precedente, e si sostiene che essendo il ricorrente, al momento del suo collocamento a 6 riposo un lavoratore privato, gli andavano applicate le norme dettate per il settore privato per ogni aspetto attinente al trattamento di fine rapporto. Con l'ultimo motivo si sostiene che la norma di cui all'art. 13 della legge n. 98 del 1°.IV. 1995, dettata in ероса successiva alla trasformazione dell'Ente FF.SS. in società di capitali, viene a sancire l'esistenza nella stessa azienda di due categorie di lavoratori che hanno lo stesso Status si applicagiuridico : lavoratori cui la 14.XII.1973, n. 829 fino al 31.XII.1995, e lavoratori cui si applica dal 1°.1°.1996 la disciplina del codice: di qui, il contrasto della norma con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Corte Costituzionale. Nessuno dei detti motivi appare però fondato. Va premesso che il RI (e ciò riconosciuto in ricorso dallo stesso ricorrente) risulta essere andato in quiescenza nel 1993 cioè in epoca anteriore al primo gennaio 1996, data in cui, una volta privatizzato 1' Ente F.F.S.S., la materia è rimasta disciplinata dall'art. 2120 c.c. solo da detta data la legge n. 829 del 1973 ha cessato di avere validità e ha trovato applicazione 7 la disciplina codicistica. Va poi aggiunto che nel rispetto della (cfr. D. P. R. n. 1032/73;normativa del settore legge n. 829/73, legge n. 75 del 1980; legge n. 87 del 1994, e infine legge n. 335/95), ogni volta che l'ampliamento della base diè stato disposto calcolo della buonuscita, contemporaneamente risulta ampliata la relativa base contributiva. Pertanto, se effettivamente, alla luce del principio di omnicomprensività la dizione "ultimo stipendio" potesse essere intesa come retribuzione globale di fatto, non vi sarebbe stato alcun bisogno di interventi del legislatore (cfr. legge n. 829/73; legge n. 297/82 di modifica della precedente, ecc.) che ha introdotto di volta in volta modifiche alle norme precedenti secondo peculiari principi. Invocando il principio della omnicomprensività della retribuzione, il ricorrente pretenderebbe di beneficiare di un trattamento di fine servizio che cumuli in sé gli aspetti economicamente più remunerativi previsti 2120 C.C. indall'art. materia di trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, con quelli di cui alla legge n. 829/73 in materia di buonuscita del personale 8 F.F.S.S.. In realtà, come rilevato nella sentenza del Tribunale, trattamenti de quibus non sono suscettibili di opportunistiche commistioni, ciascuno di essi ispirato a principi essendo propri: 1) a sensi della legge n. 829/73 (art. 14), nel settore ferroviario vige il criterio della determinazione della buonuscita in base alla moltiplicazione dell'80% dell'ultimo stipendio mensile per il numero degli anni di servizio prestato (numero incrementato dall'art. 15 della legge del 20%), per cui l'importo dell'indennità di buonuscita dipende solo dal numero dei mesi di servizio prestati e dall'ultimo stipendio base (indipendentemente dalla contribuzione versata); 2) invece, ai sensi della legge n. 297/82, che ha novellato l'art. 2120 C.C., il trattamento di fine rapporto risulta costituito dalla somma degli accantonamenti annuali operati dividendo per 13,5 l'intera retribuzione annua considerata "utile" in base alle norme di legge e di contratto, per cui l'importo del trattamento di fine rapporto dipende direttamente dai contributi versati, il cui obbligo di adempimento è posto a carico del solo datore di 9 lavoro. Il trattamento dei ferrovieri, fino al 31.XII.1995, risulta regolato dalla citata legge n. 829/73, statuente, all'art. 14, che 1'Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello per Stato (O. P.A.F.S.) corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dai mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per ceto dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti>>. Contestualmente all'avvio del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei stataferrovieri statali, tale normativa confermata dall'art. 21 della legge n. 210/85, e successivamente, dalla legge n. 537/93 e dalla legge n. 204/95, la quale ultima ha previsto (art. 13) che fino al 31.XII.1995 ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i (O.P.A.F.S.), è regolato ferrovieri dello Stato 10 dalla legge 14 dicembre 1973, n,. 829>>. Solo dal 1°.I.1996 la legge n. 829/73 ha cessato la sua validità, cominciando a trovare applicazione la normativa sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C. come sostituito dalla legge 29.V.1992, n. 297 normativa cui è stata data attuazione con apposito accordo sottoscritto con le argomentazioni sindacali il 1°.II.1996 limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1°.I.1996 e all'indennità di buonuscita da costoro virtualmente maturata alla data del 31.XII.1995. Tra i destinatari di tale riforma non può essere ricompreso il ricorrente, posto in quiescenza nel 1995, e cioè anteriormente al primo gennaio 1996. Un'ultima considerazione concerne l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 13 1.n. 98/95 (con riguardo agli artt. 3 e 36 della Carta fondamentale): anche tale rilievo è destituito di giuridico fondamento, poiché qualora, per effetto di modifiche normative o di diversa organizzazione del lavoro, S succedano nel tempo trattamenti normativi diversi, dedursene non può l'illegittimità per violazione dell'art. 3 della 11 Costituzione, in quanto tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo (cfr. ex multis, Cass. n. 14223/2000). addebito Il ricorso va quindi respinto, con delle spese a carico del ricorrente, per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 45.78 * L 88650 pare col, oltre L.
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