Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2001, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
ce 62791 E N ' 6 O I 8 9 Z EPUBBLICA ITALIANA 1 A / 4 R / T 6 S N NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 I E I , $ 6 252 01ES G E R R E S N P I R A L D L R Oggetto In pep. Sud. sost A A L T E D . D B SEZIONE TRIBUTARIA E I A Pene A T S T I N N 1 E R E 3 S ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E 1 I E T A A N R.G.N. 3058/99 - Presidente Dott. Michele CANTILLO M Ⓒ Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Consigliere 13901 Cron. Dott. Antonio MERONE Rep.Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere Ud. 19/01/01Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro N . tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CA RN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 130/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 14/10/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 79 udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI 1 PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto · che, con ricorso del 3 novembre 1993 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Milano, ES Casti- gnani impugnò il silenzio rifiuto dell'Intendente di Finanza di Milano - formatosi sulla sua istanza di rim- borso di £.3.525.747, trattenuta e versata dal suo da- tore di lavoro a titolo di acconto i.r.pe.f. 1991-1992 sulle somme corrispostegli per indennità sostitutiva di ferie non godute insistendo nella domanda di rimborso sulla base del rilievo che la predetta indennità ha na- tura risarcitoria e non retributiva;
che la Commissione adita, con decisione n.377 del 25 ottobre 1994, respinse il ricorso;
che, a seguito di appello del AN, la Com- missione tributaria regionale di Milano, con sentenza n.130/25/98 del 14 ottobre 1998, in riforma della deci- sione impugnata, dichiarò non imponibile l'indennità per ferie non godute, affermandone la natura risarcito- ria;
2 : che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che ES AN, benché ritualmente inti- non si è costituito, né ha svolto attività difen- mato, siva. Considerato in diritto deduce:che, con l'unico motivo (con cui "Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 16, comma 1 lett.a, 46 e 48 del DPR 22.12.1986 n.917, dell'art.2126 C.C., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo la natura retributiva dell'indennità predetta;
che il ricorso merita accoglimento sulla base del P consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e plu- ribus, sentt. nn.9834 e 10941 del 1999 e numerose altre in corso di pubblicazione), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui l'indennità sostitutiva delle fe- rie rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del d.P.R. n.917 del 1986 e, per- tanto, deve essere assoggettata ad i.r.pe.f. ed alla relativa ritenuta d'acconto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; 3 che, lapertanto, sentenza impugnata - la quale si fonda su principio opposto a quello qui ribadito deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa può essere deci- sa nel merito, non essendo, all'evidenza, necessari ul- teriori accertamenti di fatto secondo il combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ. nel senso della reiezione del ricorso introduttivo del pre- sente giudizio, proposto da ES AN (cfr., supra, Ritenuto in fatto); - che la data relativamente recente del consolida- mento dell'orientamento giurisprudenziale qui ribadito integra giusto motivo per dichiarare compensate per in- tero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso in- troduttivo del presente giudizio. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 19 gennaio 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Di Palma Mich IL CANCELLIERE C1 i g g Osvaldo Ascanio O