Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9250 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN OME DE925 0 /0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto società di capitali;
SEZIONE LAVORO Lavon capacità processuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 10625/99 Dott. AntonioDott. SAGGIO Consigliere Cron. 21334 Dott. Vincenzo MILEO DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Paolino Rel. Consigliere Ud.14/03/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA, FERROVIE DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ++ in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo 1 studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR HE, NO RI, CA NA, LL SA, UT IO, LL TA, EO CA, SGRO' GE OM, EV CE, SA ON, NE NC, SERPA 2001 1169 RAFFAELE, GL AN, GH UMBERTO, -1- AN NN, PP CE, OP LO, OI IO, CU LI, ON DO RO, GA CE, NA OR, NO CE, DO TO, DE BL CE, SA IN, OL AL;
- intimati avverso la sentenza n. 134/98 del Tribunale di PAOLA, depositata il 21/05/98 R.G.N. 1415/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SENTENZA Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto il diritto di EL Barillaro ed altri a percepire aumenti di retribuzione e laconseguentemente dell'indennità di buonuscita, s.p.a Ferrovie dello Stato, datrice di lavoro e soccombente in primo grado, proponeva appello;
che il Tribunale di Paola con sentenza del 21 maggio 1998 dichiarava inammissibile il gravame giacchè la persona (FA IE NO) nominata dalla società quale legale rappresentante ancheera munita di poteri processuali e non sostanziali, onde non poteva nominare il difensore e 83 cod. proc. in giudizio (artt. 77, terzo comma, civ.); che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato, mentre gli intimati non si sono costituiti;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
essa lamenta la violazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ. e 1324, 1362, 1367, 1388, 1392, 1399, 2203, 2204 cod. civ., sostenendo di aver regolarmente conferito al NO poteri sostanziali e processuali, con la conseguente validità della nomina del difensore da 3 parte del suddetto;
che di conseguenza il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello erroneamente, ossia in base ad un'interpretazione dell'atto di nomina non conforme alle invocate norme codicistiche di ermeneutica negoziale;
che il motivo è fondato, giacchè la questione dell'idoneità della procura in oggetto a conferire il potere di rappresentanza della società FS al suo funzionario dott. NO, è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali, nel ribadire il principio che la rappresentanza processuale non può andare disgiunta da quella sostanziale, hanno sottoposto ad esame critico il sonocontenuto di detta specifica procura, e pervenute alla conclusione che con essa sono stati attribuiti anche poteri sostanziali, e non solo processuali, con la conseguente ammissibilità delle impugnazioni sottoscritte da avvocati nominati da procuratori speciali cui l'amministratore delegato. della società conferito il potere di rappresentare la medesima in tutti i giudizi in cui fosse parte, all'uopo attribuendo a detti procuratori "tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale" (Cass. 8 maggio 1998 n. 4666). 4 Che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa rinviata ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Catanzaro e che provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio anche per le alla Corte d'appello di Catanzaro, spese. Così deciso in Roma il 14 marzo 20001. how President Cons Tederico Roselli IL CAVE!! Dep Cancellerie ₤1 LUG 2001 IL CANCELLIERE I D , D 3 I 3 L . O 5 T R . R I T A N D C L I A A 3 L T N T E 7 - S G D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E S A E , I G D O A G R E T E T O S I L N T E T G I S E A R E R I L L D E O D S