CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24208 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24208 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 novembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione, avente ad oggetto la somma di €.150.040,00 avanzata da EL RT per l'ingiusta detenzione carceraria subita in eccesso rispetto alle condanne riportate. 2. Il giudice della riparazione rilevava che: 1) la Corte d'Appello di Reggio Calabria del 16 gennaio 2017 aveva condannato l'istante per 416 bis cod pen alla pena di otto anni di reclusione, riconoscendo altresì la continuazione con i reati già giudicati con due precedenti sentenze della medesima Corte, di cui veniva rideterminata la pena;
2) a ciò conseguiva il provvedimento di esecuzione pena della Procura Generale con il quale si dava atto che lo MO aveva interamente espiato la pena inflitta con le due precedenti sentenze e si registrava una espiazione in eccesso;
3) che non poteva trovare applicazione l'istituto della fungibilità con riferimento alle pene da scontare, in quanto avevano ad oggetto reati commessi successivamente a quelli giudicati con le sentenze citate. Ciò posto, riteneva la Corte d'appello, in applicazione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che la diversa entità della pena da espiare fosse stata determinata nell'esercizio di un potere discrezionale (riconoscimento della continuazione) e non già per carenza o illegittimità del titolo fondante la detenzione. Aggiungeva inoltre che l'istituto della fungibilità non era applicabile giusta il disposto dell'art. 657 cod proc pen,che limita la possibilità di computare la custodia cautelare o la pena eseguita in eccesso alle condanne relativF a fatti commessi precedentemente. Riteneva, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la stessa Consulta, con la pronuncia n.219 del 2008, aveva escluso il diritto all'equa riparazione laddove la detenzione sofferta superi la pena applicata a causa della successiva riduzione in fase esecutiva, non essendo diverso il caso in cui, anziché in fase esecutiva, la rideterminazione della pena avvenga in un successivo giudizio di cognizione che riconosca la continuazione. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen ed insiste per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. 1 5. L'avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte di Cassazione è stata più volte chiamata ad esprimersi in ordine ai casi di eccedenza tra la detenzione subita e la pena rideterminata a seguito di vicende successive alla condanna. E non vi è dubbio che in tale ambito rientri la fattispecie in esame, in cui la eccedenza tra detenzione sofferta e pena eseguita o eseguibile è conseguita a una vicenda posteriore, ossia a seguito del procedimento di rideterminazione complessiva della pena da scontare da parte di EL MO operata in un giudizio avente ad oggetto distinte imputazioni, riconosciute legate da vincolo della continuazione con quelle già definitivamente accertate e per le quali era stata scontata la pena. 3. Al riguardo, deve ricordarsi che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 219 del 2008, ha precisato che il giudizio di costituzionalità scrutinato aveva ad oggetto la sola ipotesi in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato a seguito del giudizio di merito fosse risultata inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Ha dunque chiarito che "resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella inflitta - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione affatto diversa rispetto a quella che induce questa Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen". 4. Con un'altra fondamentale pronunzia (la n.310 del 1996) la Corte costituzionale ha comunque riconosciuto la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto e di detenzioni ingiuste. 5.In questo quadro, è stato dunque precisato ( Cass., Sez. 4, n.57203 del 21/09/2017, ric. P.G. in proc. SC e altro, Rv. 271689) che 2 "in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purche sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia state concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena". Nella motivazione della sentenza da ultimo richiamata, che ha operato una rilettura complessiva dell'istituto alla luce delle due sentenze di legittimità costituzionale intervenute sull'art. 314 cod proc pen, è stato opportunamente chiarito che " anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 3.14 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita. Ingiustizia che, come emerge dalla giurisprudenza sin qui rammentata, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge). Sulla scorta di tali principi si è recentemente affermato che «II diritto alia riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dell'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato» (Sez. 4, n. 1718 del 14/01/2021, ric. Marinkovic, Rv. 281151, ove si ribadisce ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena). 6. Tanto chiarito, deve dunque concludersi nel senso che, alla luce del percorso interpretativo ed applicativo dell'art. 314 cod. proc. Pen. a seguito dei due interventi della Consulta, l'indennizzo è dovuto se la pena definitivamente inflitta superi quella sofferta in fase cautelare, restando invece escluse le vicende di rideterminazione della pena avvenute in fase esecutiva, ad eccezione del caso di illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione. Non può invece configurarsi il diritto all'indennizzo in tutte le ipotesi in cui una rideterminazione della pena in una misura inferiore a quella sofferta non sia originata da una violazione di legge, ma dipenda dall'attività prettamente discrezionale di apprezzamento valutativo del giudice. 3 7. Orbene, è del tutto evidente che, nel caso in esame, la riduzione della pena inflitta al EL MO, avvenuta per effetto della applicazione, in suo favore, dell'istituto della continuazione, non sia stata determinata da alcuna violazione di legge, ma sia invece frutto di una ordinaria attività valutativa dei giudici di merito. Tanto basta ad escludere il diritto all'indennizzo reclamato dal ricorrente, come esattamente argomentato nel provvedimento impugnato. 8. Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale adombrata in ordine alla tenuta costituzionale dell'art. 314 cpd proc pen, difettando del tutto il presupposto rispetto al quale la predetta questione è stata prospettata (irragionevole disparità tra il caso di differenza della pena inflitta a seguito di condanna nel merito e quella sofferta, ed il presente caso). Sul punto, il provvedimento impugnato ha esattamente osservato che l'assimilazione dei due casi è stata espressamente esclusa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.219 del 2008.1 casi di indennizzabilità relativi alla fase esecutiva - alla luce di quanto sopra esposto - non possono che riguardare, in ossequio al precedente intervento della Consulta (sentenza n.310 del 1996) le ipotesi di illegittimità, anche sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione della pena, e giammai i casi in cui la pena viene rideterminata per effetto di valutazioni discrezionali proprie della giurisdizione. In proposito, è esatta la considerazione della Corte territoriale, secondo cui, ammettendo l'indennizzabilità nel caso di specie, verrebbe tradita la ratio dell'art. 657, quarto comma, cod proc pen, sottesa al divieto di fungibilità della pena nella ipotesi di pene espiate anteriormente alla commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire, ratio che mira ad evitare una incentivazione a delinquere sulla base del presupposto della evitabilità di una ulteriore pena da scontare.Tanto basta ad escludere radicalmente, sotto il profilo della ragionevolezza in ordine alla supposta disparità di trattamento, l'adombrata incostituzionalità dell'art. 314cod. proc. Pen. in ordine alla inapplicabilità alle ipotesi quali quella in esame. 9. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività 4 Il Consigliere estensore Il Presidente diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 10 maggio 2023
2) a ciò conseguiva il provvedimento di esecuzione pena della Procura Generale con il quale si dava atto che lo MO aveva interamente espiato la pena inflitta con le due precedenti sentenze e si registrava una espiazione in eccesso;
3) che non poteva trovare applicazione l'istituto della fungibilità con riferimento alle pene da scontare, in quanto avevano ad oggetto reati commessi successivamente a quelli giudicati con le sentenze citate. Ciò posto, riteneva la Corte d'appello, in applicazione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che la diversa entità della pena da espiare fosse stata determinata nell'esercizio di un potere discrezionale (riconoscimento della continuazione) e non già per carenza o illegittimità del titolo fondante la detenzione. Aggiungeva inoltre che l'istituto della fungibilità non era applicabile giusta il disposto dell'art. 657 cod proc pen,che limita la possibilità di computare la custodia cautelare o la pena eseguita in eccesso alle condanne relativF a fatti commessi precedentemente. Riteneva, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la stessa Consulta, con la pronuncia n.219 del 2008, aveva escluso il diritto all'equa riparazione laddove la detenzione sofferta superi la pena applicata a causa della successiva riduzione in fase esecutiva, non essendo diverso il caso in cui, anziché in fase esecutiva, la rideterminazione della pena avvenga in un successivo giudizio di cognizione che riconosca la continuazione. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen ed insiste per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. 1 5. L'avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte di Cassazione è stata più volte chiamata ad esprimersi in ordine ai casi di eccedenza tra la detenzione subita e la pena rideterminata a seguito di vicende successive alla condanna. E non vi è dubbio che in tale ambito rientri la fattispecie in esame, in cui la eccedenza tra detenzione sofferta e pena eseguita o eseguibile è conseguita a una vicenda posteriore, ossia a seguito del procedimento di rideterminazione complessiva della pena da scontare da parte di EL MO operata in un giudizio avente ad oggetto distinte imputazioni, riconosciute legate da vincolo della continuazione con quelle già definitivamente accertate e per le quali era stata scontata la pena. 3. Al riguardo, deve ricordarsi che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 219 del 2008, ha precisato che il giudizio di costituzionalità scrutinato aveva ad oggetto la sola ipotesi in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato a seguito del giudizio di merito fosse risultata inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Ha dunque chiarito che "resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella inflitta - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione affatto diversa rispetto a quella che induce questa Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen". 4. Con un'altra fondamentale pronunzia (la n.310 del 1996) la Corte costituzionale ha comunque riconosciuto la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto e di detenzioni ingiuste. 5.In questo quadro, è stato dunque precisato ( Cass., Sez. 4, n.57203 del 21/09/2017, ric. P.G. in proc. SC e altro, Rv. 271689) che 2 "in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purche sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia state concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena". Nella motivazione della sentenza da ultimo richiamata, che ha operato una rilettura complessiva dell'istituto alla luce delle due sentenze di legittimità costituzionale intervenute sull'art. 314 cod proc pen, è stato opportunamente chiarito che " anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 3.14 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita. Ingiustizia che, come emerge dalla giurisprudenza sin qui rammentata, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge). Sulla scorta di tali principi si è recentemente affermato che «II diritto alia riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dell'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato» (Sez. 4, n. 1718 del 14/01/2021, ric. Marinkovic, Rv. 281151, ove si ribadisce ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena). 6. Tanto chiarito, deve dunque concludersi nel senso che, alla luce del percorso interpretativo ed applicativo dell'art. 314 cod. proc. Pen. a seguito dei due interventi della Consulta, l'indennizzo è dovuto se la pena definitivamente inflitta superi quella sofferta in fase cautelare, restando invece escluse le vicende di rideterminazione della pena avvenute in fase esecutiva, ad eccezione del caso di illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione. Non può invece configurarsi il diritto all'indennizzo in tutte le ipotesi in cui una rideterminazione della pena in una misura inferiore a quella sofferta non sia originata da una violazione di legge, ma dipenda dall'attività prettamente discrezionale di apprezzamento valutativo del giudice. 3 7. Orbene, è del tutto evidente che, nel caso in esame, la riduzione della pena inflitta al EL MO, avvenuta per effetto della applicazione, in suo favore, dell'istituto della continuazione, non sia stata determinata da alcuna violazione di legge, ma sia invece frutto di una ordinaria attività valutativa dei giudici di merito. Tanto basta ad escludere il diritto all'indennizzo reclamato dal ricorrente, come esattamente argomentato nel provvedimento impugnato. 8. Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale adombrata in ordine alla tenuta costituzionale dell'art. 314 cpd proc pen, difettando del tutto il presupposto rispetto al quale la predetta questione è stata prospettata (irragionevole disparità tra il caso di differenza della pena inflitta a seguito di condanna nel merito e quella sofferta, ed il presente caso). Sul punto, il provvedimento impugnato ha esattamente osservato che l'assimilazione dei due casi è stata espressamente esclusa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.219 del 2008.1 casi di indennizzabilità relativi alla fase esecutiva - alla luce di quanto sopra esposto - non possono che riguardare, in ossequio al precedente intervento della Consulta (sentenza n.310 del 1996) le ipotesi di illegittimità, anche sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione della pena, e giammai i casi in cui la pena viene rideterminata per effetto di valutazioni discrezionali proprie della giurisdizione. In proposito, è esatta la considerazione della Corte territoriale, secondo cui, ammettendo l'indennizzabilità nel caso di specie, verrebbe tradita la ratio dell'art. 657, quarto comma, cod proc pen, sottesa al divieto di fungibilità della pena nella ipotesi di pene espiate anteriormente alla commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire, ratio che mira ad evitare una incentivazione a delinquere sulla base del presupposto della evitabilità di una ulteriore pena da scontare.Tanto basta ad escludere radicalmente, sotto il profilo della ragionevolezza in ordine alla supposta disparità di trattamento, l'adombrata incostituzionalità dell'art. 314cod. proc. Pen. in ordine alla inapplicabilità alle ipotesi quali quella in esame. 9. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività 4 Il Consigliere estensore Il Presidente diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 10 maggio 2023