Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 1
Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2003, n. 39069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39069 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Foscarini Bruno Presidente
1. Dott. Providenti Francesco Consigliere
2. Dott. Colonnese Andrea Consigliere
3. Dott. Ferrua Giuliana Consigliere
4. Dott. Marasca Gennaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO VA TT, nato il [...];
avverso sentenza del 9 maggio 2002, Corte d'Appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Providenti Francesco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VAni Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 9 maggio 2002, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 10 novembre 2000 assolveva SO LM perché il fatto non costituisce reato, confermava invece la dichiarazione di responsabilità di SO VAbattista, riducendo la pena inflitta a mesi sei di reclusione aggiunti in continuazione alla sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Palermo l'11 novembre 1999, e per l'effetto determinava la pena complessiva di anni due di reclusione. Ai due SO era stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta per aver nella qualità di soci dichiarati falliti con sentenza del 27 maggio 1992, distratto i beni della fallita società SO LM s.n.c., tra cui due autoveicoli e per aver sottratto i libri e le scritture contabili.
Ha proposto ricorso SO VAbattista eccependo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata perché non si era tenuto conto che non aveva potuto partecipare all'udienza di trattazione in Appello, perché essendo affidato in prova al servizio sociale, aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza l'autorizzazione a partecipare all'udienza del 9 maggio 2002, ma non avendola ricevuta non aveva potuto esercitare il diritto di presenziare. Con il secondo motivo ha censurato nel merito la motivazione della sentenza considerandola insufficiente e contraddittoria.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, è una modalità prevista dalla legge di trattamento in libertà, e non già una misura restrittiva della libertà personale. Ne deriva che il SO non doveva attender alcuna autorizzazione da parte del giudice di sorveglianza, ma soltanto doveva informare il servizio sociale che avrebbe provveduto ad adeguare gli impegni di trattamento rieducativo con il diritto dell'affidato ad essere presente all'udienza. Opportunamente quindi i giudici di merito hanno ritenuto ingiustificata l'assenza ed hanno dichiarato la contumacia dell'imputato.
Il secondo motivo, è inammissibile.
Il ricorrente, ha censurato la sentenza impugnata, lamentando la non corretta disamina delle prove acquisite, con conseguente erronea valutazione dei fatti. Le argomentazioni proposte, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione della prove assunte nel corso del giudizio di merito. La sentenza impugnata ha motivato in fatto sulla base dell'esame della documentazione esistente e dei comportamenti posti in essere dall'imputato, con un giudizio rispettoso delle risultanze processuali, e dei canoni della congruità e della logica degli argomenti trattati.
L'indicata motivazione è certamente sufficiente e tale da non consentire al giudice di legittimità il riesame delle fonti di prova e, tanto meno, una nuova ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata, tenuto conto dei motivi addotti, in euro 500.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 500.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 OTTOBRE 2003.