Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2002, n. 6221
CASS
Sentenza 29 aprile 2002

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Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice, mentre nessun rilievo può avere la mera conoscenza del provvedimento. (Nella specie il Supremo Collegio ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidoneo a far decorrere il termine per il reclamo di un provvedimento cautelare il rilascio in forma esecutiva di copia dell'ordinanza, avvenuto senza indicare il soggetto in favore del quale era stato effettuato e senza che fosse apposta la firma per ricevuta del destinatario).

Il conduttore è detentore qualificato per conto del locatore possessore; egli ha diritto alla tutela della propria situazione giuridica mediante l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronunzia del giudice di merito, secondo il quale nel godimento del bene concesso in locazione rientrava la possibilità di fruire della somministrazione di energia elettrica, sicché il conduttore era legittimato alla tutela della possibilità di accedere al vano (nella specie, condominiale ove era sito il contatore).

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  • 1Procedimenti possessori
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    Redazione · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2019

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2008

  • 5Mezzi a difesa del possesso
    Vittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 24 luglio 2006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2002, n. 6221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6221
Data del deposito : 29 aprile 2002

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