Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2008, n. 13514
CASS
Sentenza 19 febbraio 2008

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Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare - che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito - in quanto fino alla chiusura del fallimento gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2008, n. 13514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13514
    Data del deposito : 19 febbraio 2008

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