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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19985 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EP GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere RI DA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista ER, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. perché aveva contraffatto cinque scope elettriche di colore bianco e verde in tutto somiglianti agli originali a marchio “Vorwerk”. 2. Avverso la richiamata sentenza il EP ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19985 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 474 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare in concreto le caratteristiche dei beni rispetto alla possibilità di ritenere la contraffazione degli stessi improbabile al punto da essere grossolana e, di qui, inidonea a ledere la fede pubblica. 2.2. Mediante il secondo motivo assume manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto che le scope erano detenute per la vendita, fondata sul numero delle stesse, sulla circostanza che erano contenute in scatole e non vi era documentazione attestante l’acquisto, deducendo che anche tali elementi avrebbero potuto essere compatibili con l’uso personale nell’ambito di un nucleo familiare c.d. allargato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che il diniego della causa di non punibilità era stato argomentato solo in virtù del numero e valore dei beni sequestrati, omettendo di considerare sia le concrete modalità della condotta, ossia la detenzione occasionale e il modesto numero di pezzi, sia l’entità effettiva del danno e del pericolo. 2.4. Mediante il quarto motivo contesta, sia sul piano della violazione di legge che su quello del vizio di motivazione, la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. stante il numero limitato dei beni e l’assenza di prova del conseguimento di un effettivo profitto. 2.5. Con il quinto motivo l’imputato deduce, di poi, violazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. per omessa valutazione sui presupposti della recidiva reiterata e sulle sue condizioni personali, nonché in ordine alla fattispecie concreta per cui è processo. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta carente motivazione circa il diniego di pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo non è fondato: come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a tal fine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Il reato è di pericolo, talché per la configurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, né ricorre 3 l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (tra le altre, Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, [...], Rv. 252836). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché la Corte di appello ha logicamente evidenziato che la detenzione di cinque scope, peraltro custodite in scatole di cartone e priva di documenti relativi all’acquisto, non è compatibile con un uso personale. A fronte di tali congrue argomentazioni, è rimasta solo congetturale e ipotetica la prospettazione alternativa del ricorrente circa la destinazione dei beni al nucleo familiare “allargato”, del quale neppure sono stati indicati i componenti. Come noto, tuttavia, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (ex multis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, [...], Rv. 281647 – 04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204). 4.Il terzo motivo è inammissibile. Sulla problematica giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In sintonia con i superiori principi la motivazione della pronuncia censurata ha idoneamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., poiché il fatto non può considerarsi di lieve entità in considerazione del numero di scope detenute e del valore di mercato delle stesse. 5.Il quarto motivo non è fondato. E’ vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno da lungo tempo chiarito che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di 4 motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, [...], Marcianò, Rv. 251690). Tale obbligo, peraltro, ben può essere adempiuto, come avvenuto nel caso in esame, con argomentazione succinta, nella quale si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già AV (ex ceteris, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782). Nella specie la decisione censurata ha sottolineato, in modo adeguato, che il fatto è espressione di un’accresciuta proclività a delinquere dell’imputato e della sua costante indifferenza ai richiami dell’autorità giudiziaria. 6. Il quinto motivo è inammissibile poiché la Corte territoriale ha congruamente denegato la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. in virtù di una valutazione complessiva fondata sui prezzi di vendita del prodotto, sulla tipologia della merce e sulla notorietà del marchio contraffatto. 7.Il sesto motivo è, del pari, inammissibile in quanto generico. Il ricorrente si limita infatti a ricordare che la decisione impugnata ha denegato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, stante la genericità della stessa e l’assenza di consenso dell’imputato espresso personalmente o a mezzo di difensore munito di specifica procura speciale e a dedurre che “qualora vi sia stato un rifiuto di applicare pene sostitutive per ragioni non compatibili con il sistema si configura violazione di legge sul trattamento sanzionatorio”. Tali ragioni non sono tuttavia indicate, né può essere a tal fine idonea la censura ella parte in cui sottolinea che non è stata considerata la presenza di una possibile causa di non punibilità, stante, come si è detto, la congruità delle argomentazioni sottese al diniego, da parte della Corte territoriale, dell’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen. 8. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente RI DA RA SA NA IC 5
Udita la relazione svolta dal Consigliere RI DA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista ER, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. perché aveva contraffatto cinque scope elettriche di colore bianco e verde in tutto somiglianti agli originali a marchio “Vorwerk”. 2. Avverso la richiamata sentenza il EP ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19985 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 474 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare in concreto le caratteristiche dei beni rispetto alla possibilità di ritenere la contraffazione degli stessi improbabile al punto da essere grossolana e, di qui, inidonea a ledere la fede pubblica. 2.2. Mediante il secondo motivo assume manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto che le scope erano detenute per la vendita, fondata sul numero delle stesse, sulla circostanza che erano contenute in scatole e non vi era documentazione attestante l’acquisto, deducendo che anche tali elementi avrebbero potuto essere compatibili con l’uso personale nell’ambito di un nucleo familiare c.d. allargato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che il diniego della causa di non punibilità era stato argomentato solo in virtù del numero e valore dei beni sequestrati, omettendo di considerare sia le concrete modalità della condotta, ossia la detenzione occasionale e il modesto numero di pezzi, sia l’entità effettiva del danno e del pericolo. 2.4. Mediante il quarto motivo contesta, sia sul piano della violazione di legge che su quello del vizio di motivazione, la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. stante il numero limitato dei beni e l’assenza di prova del conseguimento di un effettivo profitto. 2.5. Con il quinto motivo l’imputato deduce, di poi, violazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. per omessa valutazione sui presupposti della recidiva reiterata e sulle sue condizioni personali, nonché in ordine alla fattispecie concreta per cui è processo. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta carente motivazione circa il diniego di pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo non è fondato: come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a tal fine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Il reato è di pericolo, talché per la configurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, né ricorre 3 l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (tra le altre, Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, [...], Rv. 252836). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché la Corte di appello ha logicamente evidenziato che la detenzione di cinque scope, peraltro custodite in scatole di cartone e priva di documenti relativi all’acquisto, non è compatibile con un uso personale. A fronte di tali congrue argomentazioni, è rimasta solo congetturale e ipotetica la prospettazione alternativa del ricorrente circa la destinazione dei beni al nucleo familiare “allargato”, del quale neppure sono stati indicati i componenti. Come noto, tuttavia, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (ex multis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, [...], Rv. 281647 – 04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204). 4.Il terzo motivo è inammissibile. Sulla problematica giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In sintonia con i superiori principi la motivazione della pronuncia censurata ha idoneamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., poiché il fatto non può considerarsi di lieve entità in considerazione del numero di scope detenute e del valore di mercato delle stesse. 5.Il quarto motivo non è fondato. E’ vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno da lungo tempo chiarito che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di 4 motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, [...], Marcianò, Rv. 251690). Tale obbligo, peraltro, ben può essere adempiuto, come avvenuto nel caso in esame, con argomentazione succinta, nella quale si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già AV (ex ceteris, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782). Nella specie la decisione censurata ha sottolineato, in modo adeguato, che il fatto è espressione di un’accresciuta proclività a delinquere dell’imputato e della sua costante indifferenza ai richiami dell’autorità giudiziaria. 6. Il quinto motivo è inammissibile poiché la Corte territoriale ha congruamente denegato la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. in virtù di una valutazione complessiva fondata sui prezzi di vendita del prodotto, sulla tipologia della merce e sulla notorietà del marchio contraffatto. 7.Il sesto motivo è, del pari, inammissibile in quanto generico. Il ricorrente si limita infatti a ricordare che la decisione impugnata ha denegato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, stante la genericità della stessa e l’assenza di consenso dell’imputato espresso personalmente o a mezzo di difensore munito di specifica procura speciale e a dedurre che “qualora vi sia stato un rifiuto di applicare pene sostitutive per ragioni non compatibili con il sistema si configura violazione di legge sul trattamento sanzionatorio”. Tali ragioni non sono tuttavia indicate, né può essere a tal fine idonea la censura ella parte in cui sottolinea che non è stata considerata la presenza di una possibile causa di non punibilità, stante, come si è detto, la congruità delle argomentazioni sottese al diniego, da parte della Corte territoriale, dell’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen. 8. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente RI DA RA SA NA IC 5