Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19985
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Contraffazione grossolana

    La Corte ha affermato che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a tal fine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Il reato è di pericolo, talché per la configurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, né ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

  • Inammissibile
    Detenzione per uso personale

    La Corte di appello ha logicamente evidenziato che la detenzione di cinque scope, peraltro custodite in scatole di cartone e priva di documenti relativi all’acquisto, non è compatibile con un uso personale. A fronte di tali congrue argomentazioni, è rimasta solo congetturale e ipotetica la prospettazione alternativa del ricorrente circa la destinazione dei beni al nucleo familiare “allargato”, del quale neppure sono stati indicati i componenti. Il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.

  • Inammissibile
    Particolare tenuità del fatto

    Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. La motivazione della pronuncia censurata ha idoneamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., poiché il fatto non può considerarsi di lieve entità in considerazione del numero di scope detenute e del valore di mercato delle stesse.

  • Inammissibile
    Limitato numero di beni e assenza di profitto

    La Corte territoriale ha congruamente denegato la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. in virtù di una valutazione complessiva fondata sui prezzi di vendita del prodotto, sulla tipologia della merce e sulla notorietà del marchio contraffatto.

  • Rigettato
    Valutazione della recidiva reiterata

    La decisione censurata ha sottolineato, in modo adeguato, che il fatto è espressione di un’accresciuta proclività a delinquere dell’imputato e della sua costante indifferenza ai richiami dell’autorità giudiziaria. In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. Tale obbligo, peraltro, ben può essere adempiuto, come avvenuto nel caso in esame, con argomentazione succinta, nella quale si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già in atto.

  • Inammissibile
    Richiesta di pene sostitutive

    Il motivo è generico. Il ricorrente si limita infatti a ricordare che la decisione impugnata ha denegato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, stante la genericità della stessa e l’assenza di consenso dell’imputato espresso personalmente o a mezzo di difensore munito di specifica procura speciale e a dedurre che “qualora vi sia stato un rifiuto di applicare pene sostitutive per ragioni non compatibili con il sistema si configura violazione di legge sul trattamento sanzionatorio”. Tali ragioni non sono tuttavia indicate, né può essere a tal fine idonea la censura ella parte in cui sottolinea che non è stata considerata la presenza di una possibile causa di non punibilità, stante, come si è detto, la congruità delle argomentazioni sottese al diniego, da parte della Corte territoriale, dell’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19985
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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