Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
L'istanza con la quale la persona offesa dal reato chieda di avere notizia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero è tardiva se proposta successivamente a questa ed è, pertanto, inidonea a determinare l'operatività degli adempimenti informativi di cui al secondo comma dell'art. 408 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Reato continuatoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2000, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 30/2/2000
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA " N. 1587
3. Dott. TITO GARRIBBA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE " N. 40635/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IZ AL CA EF avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Perugia in data 7/2/1993
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Ritenuto
IZ AL nella qualità di persona offesa ricorre avverso il decreto indicato in epigrafe, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 408 e 410 C.P.P., per non essere stato informato della richiesta di archiviazione, avanzata dal P.M., onde poter proporre opposizione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi d'impugnazione, così come chiesto dal P.G. con la requisitoria scritta.
Invero, risulta dagli atti del procedimento che la persona offesa non aveva chiesto nella querela presentata il 21/9/1998 di essere informata della eventuale richiesta di dichiarazione. Risulta che una richiesta in tal senso è stata formulata solo in data 3/12/1999, dopo che il P.M. aveva già rivolto al Gip la propria richiesta di archiviazione in data 22-30/10/1999 e cioè altre il limite temporale di operatività sull'adempimento del co. 2^ dell'art. 408 C.P.P..
La tardività con la quale la persona offesa ha dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione ai sensi e per gli effetti di cui al 2^ e 3^ comma C.P.P., ha in realtà reso inoperanti le suddette norme sicché non sussiste la violazione di legge denunciata dal ricorrente sotto il profilo della violazione del contraddittorio.
Va, quindi, ritenuta la legittimità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000