Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 7 9 60/ 02 REPUBBLICA LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
SEZIONE LAVORO infortunis sul Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cavors - Presidente Dott. Bruno D'ANGELO R.G. N. 18763/99 Rel. Consigliere Cron. 21977 Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA1 IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE -2002 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dastida 784 avvocato NYRANNE MOSHI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTIFFSS SPA E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 13406/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/12/98 - R.G. N. 368/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Milano, ON BA chiedeva che il datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato fosse condannato a l'indennizzo per infortunio sul corrispondergli lavoro;
che, costituitosi il convenuto, veniva chiamato in causa l'Inail e, esperita una consulenza tecnica il Pretore accoglieva la domanda nei collegiale, confronti dell'Istituto con decisione del 29 febbraio 1998, confermata con sentenza del 12 dicembre successivo dal Tribunale, il quale osservava come l'art. 2, comma 13, d.l. 1° ottobre 1996 n. 510 conv. in 1. 8 novembre 1996 n. 608 avesse posto a carico dell'Inail tutte le rendite per infortunio o malattia verificatisi prima del 31 dicembre 1995 e come l'infortunio si fosse verificato nel 1985; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Istituto mentre resistono con
contro
- ricorso il BA e la s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora s.p.a. Rete ferroviaria italiana), che ha pure depositato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Inail, deducendo la violazione degli artt. 127 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 2, commi 13 e 15, 1. n. 608 del 1996, 91, 100, 111, 113 132 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostiene la sua estraneità al rapporto assicurativo in questione e l'illegittimità della sua condanna aquindi corrispondere la rendita per infortunio;
che il motivo non è fondato;
che a norma dell'art. 2, comma 13, d.l. n. 510 del 1996, conv. in 1. n. 608 del 1996, "a decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'Inail secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie s.p.a. tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell' Inail tutte le rendita e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alla manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data"; che esattamente sulla base di tale norma l'Inail, successore a titolo particolare nelle obbligo controverso, è stato chiamato in causa e condannato (Cass. 23 ottobre 2000 n. 13948, 13 4 giugno 2001 n. 7994); che in udienza l'Istituto ricorrente ha dichiarato di rimettersi alla decisione di questa Corte, considerata la giurisprudenza qui sopra citata, e ciò induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, anche se esigenze di economia processuale avrebbero potuto indurlo a proporre alle controparti la rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2002 il Presidente: M Il Cons. estensore: ED Rosell!! IL CANCELLIERE Queue fierella Depositata in Cancelleria 1 GIU 2002. Oggi, A EN IL CANCELLIERE wareIL elle 3 I 0 A 1 3 D S 5 . , S T A O . R T L N , L A ' A O L 3 S B L E 7 I E P - S D D 8 - I I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , A O L T O D T R I A E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E 5