Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
ee 66096 0 1 373 /02 ее 1 IN ME EL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Accectomento Omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEbellor Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente R.G. N. 18886/99 Cron. 3694 tt. Enrico ALTIERI Consigliere ott. Massimo Consigliere Rep. ODDO CICALA Rel. Consigliere Ud. 19/06/01 Dott. Mario Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER ha pronunciato la seguente ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66096 MINISTERO DELLE FINANZE SECONDO UFF II DD BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IMP COSTR EMILIANA SRL, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA ↑ LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesa2001 studio 1548 dall'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta procura a R. -1- margine;
- controricorrente avverso la sentenza n. 193/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 06/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 6 luglio 1998, n. 193 con cui la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna rigettava l'appello dell'Ufficio Imposte Dirette di Bologna avverso la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto legittima la detrazione dai redditi dello anno 1987 delle quote di ammortamento dell'avvia- mento della ICE srl a seguito di sua incorporazione nella Criro srl ora Impresa costruzioni emiliana srl.. - La contribuente resiste con controricorso. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che, alla luce della normativa civilistica e vigente al momento della fusione perfiscale SUPE incorporazione, la società ICE s.r.l. avesse legittimamente iscritto in bilancio la posta avviamento in quanto tale possibilità era stata affermata dal prevalente indirizzo giurispru- denziale e ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4382 del febbraio 1986. Secondo lo orientamento seguito dalla Suprema Corte e dalla dottrina prevalente, la condizione prevista dallo art. 2427 del C.C. che subordina la possibilità di 3 iscrivere l'avviamento nell'attivo patrimoniale alla condizione che sia stato pagato il relativo corrispettivo viene soddisfatta, con riferimento alla fusione, mediante il pagamento di un prezzo globale per l'acquisto dell'intera azienda o per lo acquisto della totalità delle quote della società incorporata. Alla legittimità dell'iscrizione dello avviamento consegue anche la legittimità dell'am- mortamento per quote annuali costanti sia civi- listico che fiscale. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 68 comma 3 e 123 commi 1 e 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo vigente per il 1988 e 1989), degli artt. 69 comma terzo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 16 commi primo e secondo del d.P.R. 29.9.1973 n. 578 (nel testo vigente per il 1987), e degli artt. 2427 e 2501 cod. civ. (nel testo vigente per gli anni anzidetti), nonché omesso esame di punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorso deve per altro essere rigettato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 2427 del codice civile (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata R dal D.leg. 127/1991) impediva alla società la iscrizione in bilancio soltanto del proprio avviamento originario ed autoprodotto e consentiva invece, nei limiti di quanto effettivamente versato a tale titolo, l'iscrizione dell' avviamento di unaderivato" cioè frutto dell'acquisizione azienda sempre che per tale avviamento sia stato pagato un corrispettivo. Perciò anche nel caso di fusione per incorporazione non si può escludere che una parte del costo dell'operazione sia imputabile al valore dell'acquisto dell'avviamento, e quindi che il costo dell'acquisito avviamento sia iscrivibile a bilancio (Cass. Sezione Trib., 13 novembre 2000 n. 14687). E da questo principio è stato dedotto che ove una società per azioni ne incorpori un'altra, con annullamento delle azione della conseguente incorporata, alla incorporante è consentito di contabilmente, iscrivendolo all'attivo recuperare del bilancio o del conto economico, senza che ciò dia luogo a plusvalenza tassabile ai sensi e nel dell'art. 123 secondo comma del D. P.R.vigore 917/1986 come modificato dall'art. 7, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il maggior costo delle azioni rispetto al minore valore “di libro” del patrimonio netto dell'incorporata, anche quando tale maggior costo derivi dall'avviamento. La società incorporante può inoltre detrarre dallo imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68 terzo comma del D.P.R. 917/1986, sempre che l'onerosità della acquisizione dell'avviamento risulti dalla conte- stualità о comunque prossimità nel tempo della incorporazione rispetto all'acquisto delle parteci- pazioni, ovvero, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione (Cass. Sezione Trib., 13 novembre 2000 n. simile giurisprudenza è senza dubbio 14687). applicabile ai rapporti fra tutte le società di capitali. Poiché al momento della proposizione del ricorso non si era ancora formata una consolidata giurisprudenza, appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 19 giugno Il Relatore Man cicla IL CANCELLIERE C1 DO SC . 3 1 7 2001. Il Presidente Mantelli Suncoli DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2 FEB. 2002UPREMA IL CANCELLIERE C1 DO SC S S A A C