Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2008, n. 27965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27965 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 05/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1174
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 027941/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI EZ IO, N. IL 20/12/1958;
2) RI EN, N. IL 22/07/1961;
avverso SENTENZA del 23/10/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udite le richieste del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore degli imputati, avv. ZILIOLI Claudio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, in data 22.05.2002, il Tribunale di Brescia ha riconosciuto RI EZ IO E RI EN responsabili del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso in data 14.10.1999 con evento il 14.10.1999, in danno di RA GA TI e li condannati, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente per il rito, ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
A seguito di appello proposto da entrambi gli imputati, la Corte territoriale di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado. Il fatto può così sintetizzarsi: i RI venivano imputati del reato ascritto, ZI G. in qualità di legale rappresentante, EN quale responsabile del cantiere edile della "s.r.l. RI IN e figli", che aveva ricevuto in appalto dalla "Moioli Prefabbricati s.p.a." i lavori di impermeabilizzazione delle coperture dei fabbricati realizzati, ed aveva ceduto in subappalto le opere di messa in posa di pannelli e rotoli di materiale impermeabilizzante alla ditta individuale TE AN, di cui era dipendente il RA GA TI.
Questi, in data 14 ottobre 1999, si trovava sul tetto per eseguire i lavori di posizionamento delle guaine impermeabilizzanti, quando precipitava da una altezza di sette metri cadendo attraverso una apertura di metri due per 0,70 cm, e decedendo in data 18 ottobre 1999 per le lesioni nell'occorso riportate. La Corte d'Appello ha fatto propria l'impostazione motivazionale della sentenza di primo grado rigettando i motivi di appello. In sostanza agli imputati venivano ascritti sia profili di colpa generica, sia di colpa specifica, avendo omesso di osservare la normativa di prevenzione. Il primo giudice, richiamandosi al capo di imputazione, faceva riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3, (obbligo per le imprese appaltatrici di attuare quanto previsto dai piani di sicurezza e coordinamento e dal piano generale di sicurezza) e al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 (prescrizione secondo cui le aperture dei solai devono essere circondate da parapetto e tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o persone, con un lato almeno del parapetto costituito da una barriera mobile, non asportabile aperta soltanto per il tempo strettamente necessario al passaggio). Rilevava che tutte le aperture presenti sulla copertura, come evidenziato dalle immagini fotografiche effettuate in sede di sopralluogo, erano prive delle necessarie protezioni, essendo invece coperte da pallets solo appoggiati al solaio, mentre l'apertura dalla quale era precipitato il RA era priva protezione.
Il piano di sicurezza sottoscritto da RI ZI G., che si era assunto il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, prevedeva il posizionamento di reti anticaduta nei vani dei lucernari, mentre comunque non risultava che gli imputati avessero avvertito il responsabile sicurezza della impresa committente della impossibilità, allegata per la prima volta in sede giudiziaria, di attenersi alle prescrizioni del piano, mentre il direttore del cantiere aveva, inutilmente, sollecitato agli impermeabilizzatori la posa delle reti di protezione. In risposta alle relative argomentazioni difensive, il primo giudice contestava che gli imputati potessero trasferire il rischio sulla sola ditta subappaltatrice per la natura pubblicistica e, quindi, inderogabile, delle norme antinfortunistiche, negando altresì che la stessa avesse organizzato i lavori in piena autonomia, essendo invece risultato come il TE, e le altre imprese artigiane subappaltatrici, prestassero attività di mera manodopera, ed i materiali e la maggior parte delle attrezzature, salvo le dotazioni individuali, fossero fornite dal committente, richiamando le deposizioni testimoniali di ER SI, altro artigiano, e LI NT, dipendente della RI;
gli imputati, poi, nelle dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, affermavano che il TE non era dotato dei dispositivi anticaduta. Rilevava altresì che i RI fornivano tutte le indicazioni per lo svolgimento dei lavori, ed il RI EN si era recato la mattina del sinistro presso il cantiere per sollecitare l'inizio dei lavori di posatura delle guaine, senza rilevare la situazione di evidente pericolo per la mancanza dei presidi anticaduta. Hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore.
Con un primo motivo rilevano nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'accusa contestata: nella parte in cui la corte d'appello ritenne ascritta ai prevenuti l'inosservanza dell'obbligo di dotare i prestatori del dispositivo di sicurezza individuale costituito dalla cintura di sicurezza collegata alla fune di trattenuta, nonostante il rimprovero non fosse nell'imputazione loro riferito, ma al datore di lavoro signor AN TE (artt.516, 521, 522 c.p.p., art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Con un secondo motivo si eccepisce l'inosservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 5, 7 e 12; manifesta illogicità della motivazione riuscente dal testo del provvedimento impugnato: nella parte in cui la corte di appello ritiene a carico dei signori RI la posizione di garanzia in dipendenza del subappalto conferito al signor AN TE, nonostante la loro impresa avesse ricevuto un subappalto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B ed E). MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti, posti a base dei ricorsi, sono in parte inammissibili, in quanto non consentiti in sede di legittimità, perché concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni di fatto, ed in parte infondati, sicché i ricorsi devono essere tutti rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Per ragioni di ordine sistematico va analizzato il secondo motivo posto a base dei ricorsi.
Esso già è stato oggetto di vaglio dei giudici del gravame di merito, infatti, con l'atto di appello fu devoluta alla cognizione della corte territoriale la questione della sussistenza della posizione di garanzia dal primo giudice ritenuta a carico dei prevenuti. Nella sostanza, l'appellante pose in evidenza il fatto che, trattandosi di successivo e parziale subappalto, il primo subappaltatore non assumesse in confronto del secondo subappaltatore alcuna posizione di garanzia, tanto più nel difetto di concrete azioni di ingerenza. La corte di appello disattese il motivo di gravame richiamando il principio secondo cui il trasferimento del rischio a carico del subappaltatore possa avvenire soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa darsi alcuna ingerenza del subcommittente in confronto del subappaltatore. Rilevava la Corte che ciò è quanto è avvenuto nella specie, in cui alla ditta individuale TE, di cui il RA era dipendente, vennero subappaltati solo i lavori di messa in posa di pannelli e rotoli di materiale impermeabilizzante sul tetto del fabbricato. Che al committente fosse rimasto un effettivo potere di ingerenza nel processo lavorativo è dimostrato dalla circostanza che la mattina del sinistro RI EN, sollecitava la posa delle reti di protezione per gli impermeabilizzatori.
La Difesa dei ricorrenti argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, la "IN RI e figli s.r.l." non fu l'appaltatore dell'intera costruzione dei prefabbricati, ma soltanto il subappaltatore dei lavori di impermeabilizzazione che rimise in subappalto al signor AN TE;
e si rileva che, in tale contesto di fatto, non può trovare applicazione il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato dalla corte d'appello. Non diversamente dal signor TE, la "IN RI e figli s.r.l." ebbe la qualità non più che di subappaltatore, esposto come il successivo alla ingerenza dell'appaltatore principale: che, chiamato egli soltanto alla realizzazione dell'intera opera, per ciò solo ebbe il potere di ingerenza sopra tutte le lavorazioni, con la conseguente responsabilità. Per contro la "IN RI e Figli s.r.l.", chiamata ad una parte soltanto delle lavorazioni, non fu dotata di alcun potere generale di ingerenza. Tanto ciò è vero che, come ricordato dalla Corte di Appello, fu l'arch. Giuliano MI, incaricato dalla "Moioli Prefabbricati s.p.a.", a muovere rilievi in ordine all'osservanza del piano di sicurezza: a riprova del fatto che la "IN RI e Figli s.r.l." non avesse titolo per muoverne, ma, semmai, per riceverne. Per altro verso, si argomenta, la fonte normativa della posizione di garanzia, rinvenuta dalla corte d'appello nelle norme di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, non consente di ritenere gli obblighi di coordinamento e sicurezza se non a carico del committente e del responsabile dei lavori che egli abbia nominato. Da tali norme, per i ricorrenti, deriva l'obbligo dei "datori di lavoro delle imprese esecutrici di attuare quanto previsto nel piano" (art. 12, comma 3 cit.); e l'obbligo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 ..." (così D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a)). In questa prospettiva, la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per i ricorrenti appaiono con evidenza sol che si consideri il rimprovero specificamente rivolto nell'imputazione ai signori RI: il fatto di aver consentito: "che i lavori di impermeabilizzazione iniziassero senza avere installato o comunque messo a disposizione del TE e dei suoi dipendenti le apposite reti anticaduta per i vani dei lucernari piani posti sulla sommità dei prefabbricati come previsto invece dal piano pera sicurezza... " Di contro all'imputazione, sarebbe stato obbligo del AN LO il fatto di mettere a disposizione dei suoi dipendenti le apposite reti anticaduta;
ed obbligo del coordinatore per la progettazione, designato dal committente, la verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano "da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi": senza che alcun rilievo possa assumere, nella disciplina ispirata alla tutela del lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 494 dei 1996, la serie successiva dei subappalti, irrilevanti ai fini delle posizioni di garanzia in essa previste.
L'assunto difensivo non è condivisibile.
Con congruenza argomentativa i giudici di appello hanno innanzitutto affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la morte dell'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, condividendo su quest'ultimo punto l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'inosservanza delle prescritte cautele, descritte nella parte narrativa. Per altro, i ricorrenti non contestano le omesse misure antinfortunistiche ma solo la posizione di garanzia.
In ordine a tale doglianza, si osserva che gli imputati, in ragione delle rispettive posizioni all'interno della "IN RI e figli s.r.l.", stante il carattere accessorio e specialistico del contratto di subappalto stipulato con la ditta individuale del TE, che riguardava la opere di messa in posa di pannelli e rotoli di materiale impermeabilizzante, accessorie alla operazione di impermeabilizzazione delle coperture degli edifici realizzati ad essa commissionata dalla "Maioli Prefabbricati s.p.a.", mantenevano i poteri direttivi generali inerenti alle loro qualità (cfr. Sez. 4, Sent. 978 del 26/1/1990, RV 183133) e li esercitavano realmente, seguendo le varie fasi di installazione del materiale impermeabilizzante, come emergeva anche dall'istruttoria dibattimentale all'esito dell'escussione dei testimoni indicati nell'impugnata sentenza, anche in ordine alla circostanza, rimasta provata, che i materiali e la maggior parte delle attrezzature, salvo le dotazioni individuali, erano forniti dal committente (nel caso subappaltatore a sua volta).
Le censure mosse dai ricorrenti, pur essendo volte a contestare l'omessa od errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa (relativamente alla provata concreta ingerenza degli imputati nella esecuzione dei lavori svolti dalla ditta TE), si sostanziano nella richiesta a questa corte di legittimità di un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata ed ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella congrua e logica cui sono pervenuti i giudici del merito. Al di là dell'inammissibile carattere di prospettazione in fatto delle doglianze formulate, si tratta, comunque, di censure già disattese dal collegio di appello con considerazioni coerenti all'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza, che va tenuto presente, sia pure considerando la peculiarità della fattispecie in esame, e secondo cui il committente, vale a dire, nel caso de quo, il subappaltante (posizione della "IN RI e figli s.r.l." rispetto alla "Maioli Prefabbricati s.p.a."), risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dal subappaltatore (TE), quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. I giudici hanno anche applicato il principio affermato da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui, in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore (nella specie, la "IN RI e figli s.r.l.", a sua volta appaltante) in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore. Come si vede, si tratta di principi che il collegio ha ritenuto attagliarsi alla fattispecie in esame in cui con un accertamento in fatto, rappresentante il risultato di una valutazione delle risultanze acquisiste, della quale è stato dato conto in maniera adeguata e coerente, è emerso il mantenimento da parte degli imputati, nelle rispettive qualità, dei poteri direttivi generali in ordine all'organizzazione del cantiere.
Anche la censura posta base del primo motivo già è stata valutata dalla Corte d'Appello ed essa è da ritenersi infondata. Con l'atto di appello, infatti, i signori EN e G. ZI RI criticarono la sentenza di primo grado per avere ritenuto a loro carico la responsabilità di non avere dotato il RA della cintura di sicurezza, nonostante tale rimprovero non fosse loro mosso nel capo di imputazione. La Corte d'Appello disattese il motivo di gravame, rilevando che l'obbligo di dotare l'operaio della cintura di sicurezza incombeva sugli imputati e lo si ricavava dal capo d'imputazione.
Ad avviso dei ricorrenti, quindi, si tratterebbe di un obbligo di controllo posto a carico del solo TE il quale avrebbe dovuto provvedere in via esclusiva all'adozione delle misure antinfortunistiche. Vero che questa Corte di legittimità con la sentenza n. 31459 del 3/7/2002, Zanini, ha affermato, in materia di cooperazione tra committente ed appaltatore, il principio, valevole anche nell'ipotesi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, che la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsisia ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Dalla lettura della detta sentenza si evince anche che, qualora, come nel caso di specie, per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti dell'appaltatore (ovvero del subappaltatore), il committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi perché garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro. Non ha, dunque, pregio la tesi difensiva prospettata perché, nella specie, non si discute di rischi specifici propri dell'attività oggetto del subappalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ed essendo la sentenza impugnata coerente ai principi fissati dalla Suprema Corte, peraltro anche con la sentenza n. 45068 del 30/3/2004, RV 230279, e con quelle n. 2748 del 23/1/1998, RV 210174, e n. 32943 del 27/5/2004, Rv 229084. Correttamente, quindi, è stata riconosciuta la sussistenza a carico dei ricorrenti l'obbligo in ordine all'attuazione di quelle misure volte a garantire la sicurezza del lavoro e la protezione dai rischi: e, quindi, una loro posizione di garanzia e di controllo anche le misure di prevenzione fossero rigorosamente adottate. Al rigetto del gravame consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008