CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2026, n. 11279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11279 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
202 Rel. SENTENZA sul ricorso 8928-2025 proposto da: IA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TE BELLOMO;
- ricorrente -
contro IN TE, rappresentato e difeso dall'avvocato GE RU;
- controricorrente -
nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;
Oggetto Retribuzione feriale R.G.N. 8928/2025 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 11279 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 27/04/2026 2
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 02/04/2025 R.G.N. 3920/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZ SU RR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato TE BELLOMO;
udito l'avvocato GE RU;
udito l'avvocato CARLA D'ALOISIO. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, con decreto n. 4705 del 2025, ha in parte accolto l’opposizione proposta da NO RT avverso il decreto emesso dal Giudice delegato ai fallimenti che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria TA – Società Aerea Italiana spa, in relazione al parziale rigetto della istanza di insinuazione al passivo del credito dal medesimo vantato per differenze retributive per ferie. 2. All’esito di una dettagliata ricostruzione della normativa eurounitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia, il tribunale ha dichiarato nulle, per contrasto con l’art. 4 del d.lgs. 185 del 2005, le clausole del c.c.n.l. che escludono l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge pari a quattro settimane e, in base al meccanismo di sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative, ha statuito che la retribuzione per i giorni di ferie comprendesse anche l’indennità di volo integrativa e, 3 esattamente il valore medio di detta indennità percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Recepite le conclusioni del c.t.u. incaricato dell’esecuzione dei conteggi, il tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore nei limiti della domanda, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c. 3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione TA – Società Aerea Italiana spa in amministrazione giudiziaria con undici motivi. NO RT e l’NP hanno resistito con separati controricorsi. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell’interesse della società ricorrente. Ragioni della decisione Si trascrivono i motivi come sintetizzati nel ricorso. 1. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. per contrasto con il principio di diritto dettato da Cass. S.U. 19 gennaio 2024, n. 2075. La ricorrente evidenzia che la procura è stata conferita in epoca anteriore alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato e deduce il difetto assoluto di rappresentanza all’atto di proposizione del giudizio, quindi l’inesistenza della procura in alcun modo sanabile nel corso del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2. Con il secondo motivo si imputa al tribunale, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., di non avere esaminato l’assoluta genericità della procura e quindi la sua non riferibilità al procedimento di opposizione allo stato passivo. Secondo parte ricorrente, la genericità della procura impedisce di considerare la stessa come riferibile al giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso che l’utilizzo del termine “opposizione” accanto ai procedimenti esecutivi, non configurabili nell’ambito della procedura 4 concorsuale, impedisce di riferire con certezza la procura al procedimento ex art. 98 L.F. 2.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché entrambi afferenti alla validità della procura, sono inammissibili e, comunque, infondati. Sono inammissibili per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. poiché la parte ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere nella sua interezza oppure allegare l’atto su cui le censure si fondano, vale a dire la procura rilasciata dalla controparte al difensore in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo. Nel corpo del secondo motivo di ricorso è trascritto, solo per estratto, il contenuto della procura senza riferimento alla data della stessa. Tra gli allegati al ricorso per cassazione non è compresa la citata procura. I motivi sono, comunque, infondati. Il requisito di anteriorità della procura è richiesto per la procura speciale ai fini del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., a cui fa espresso riferimento la sentenza delle Sezioni unite, n. 2075 del 2024 citata dalla ricorrente, là dove la censura concerne la procura rilasciata per il giudizio di primo grado. Il difetto di tale requisito non rende inesistente la procura e, ove pure fosse integrato il vizio di nullità, è comunque intervenuta la sanatoria, di cui dà atto il decreto impugnato. Al riguardo è sufficiente ribadire che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass. n. 24485 del 2016; n. 24068 del 2013; n. 28337 del 2011). 5 3. Il terzo motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e 39, primo comma, Cost. In questo motivo si censura il decreto per aver fatto applicazione di un inesistente principio di assoluta equivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giorni di ferie. Principio che, contrariamente a quanto si legge nella motivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile né dalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimenti nazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte di Giustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni. 4. Il quarto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. In questo 6 motivo si censura la pronuncia del Tribunale per aver infondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contratto collettivo in materia di composizione della retribuzione per i periodi di ferie discendesse automaticamente un effetto dissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tutto inesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente. 5. Il quinto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in via autonoma ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003. In questo motivo si censura la pronuncia del Tribunale per aver erroneamente evocato ed applicato il precetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singola componente retributiva della retribuzione feriale e per aver offerto un’interpretazione del principio delle ferie retribuite contrastante con il principio di autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali discendente dall’art. 39, primo comma Cost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questa alta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica, stante l’inesistenza di un principio legale di onnicomprensività della retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), la competenza alla determinazione delle componenti e dei criteri di computo delle diverse voci retributive compete, secondo tali principi di diritto, all’autonomia collettiva, le cui determinazioni sono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale. Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Si fa istanza a che la S.C. voglia sollevare di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione di pregiudizialità con riferimento all’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit 7 Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto all’art. 153 del TFUE nonché agli artt. 28 e 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea interpretate nel senso che tali disposizioni ostano a che, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva operi una quantificazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie prendendo in considerazione una determinata componente retributiva come l’indennità di volo in misura difforme rispetto alle giornate di lavoro effettivo, il giudice possa quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla base dell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo. Seconda istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Si fa istanza affinché questa Ecc.ma Corte voglia rimettere la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, ponendo la specifica questione se tali disposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionale che 8 consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedere un regime retributivo delle ferie che non contempli il riconoscimento di voci retributive dirette a compensare specifici sacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, in relazione ad una legislazione nazionale che prevede l’assoluta inderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, a pena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non sia stato provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle ferie a causa di tale regime retributivo. 6. Il sesto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 legge fall. e dell’art. 2697 c.c. Si censura la decisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di una domanda manifestamente infondata perché basata su una premessa fattuale non rispondente a verità e non provata dall’attore (ossia l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce ed il conseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno di ferie di un importo a titolo di indennità di volo integrativa corrispondente alla madia giornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) ha ritenuto di poter colmare tale lacuna probatoria e rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento della TU. 7. Il settimo motivo denuncia: Art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003. In via subordinata, si censura la decisione del Tribunale di aver formulato il quesito al TU con richiesta di quantificare “per ciascun anno solare, l’importo medio dell’IVO giornaliera annuale provvedendo a dividere il totale dell’IVO 9 percepita nel singolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause relativi al singolo anno”. Si contesta che nella formulazione del quesito il Tribunale abbia dato incongruamente indicazione al TU di escludere dalla base di calcolo della media annua delle ore volate le giornate durante le quali può continuare a decorrere l’obbligazione retributiva, che rientrano nell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro alla maturazione delle ferie. 8. L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenza tecnica di parte. Il decreto non ha motivato in merito ai rilievi critici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dal CTP nelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrative anch’esse depositate nella prima fase del giudizio. Anziché procedere ad una verifica della corrispondenza delle ore volate nel mese alla media annua delle ore di volo effettive, il TU ha operato una semplice quanto errata addizione, procedendo a “montare” sui giorni di ferie l’equivalente della media delle ore volate. In tal modo il calcolo risulta falsato, in quanto il numero delle ore di volo risulta artificiosamente incrementato e determina un rigonfiamento delle ore ben oltre quelle interessate dalla fatica operazionale del volo. Lo stesso meccanismo di calcolo della media viene così a saltare, determinandosi un secco, squilibrato ed artificioso incremento delle ore di volo e delle relative indennità. Operando in termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbe perpetuarsi all’infinito in senso incrementale, in quanto limitandosi semplicisticamente ad aggiungere ore ulteriori rispetto a quelle volate, il numero delle ore annue 10 risulta seccamente e proporzionatamente accresciuto, con conseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” e così via all’infinito. Sempre a tal proposito il TU non ha tenuto conto dell’elemento a conforto di tale impostazione, ossia dell’incontestato “meccanismo di perequazione” in applicazione del quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizione delle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggior numero di ore di volo, proprio al fine di riequilibrare la media mensile. 9. Il nono motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapporto alle previsioni del CCNL in materia di scaglioni orari degli importi dell’indennità di volo integrativa con specifico riferimento agli artt. 26 della sezione dedicata al personale navigante tecnico – piloti e comandanti – e art. 23 della sezione dedicata agli assistenti di volo, nonché alle relative tabelle che hanno previsto un graduale incremento degli importi di tale indennità in ragione del numero di ore di volo oltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1° scaglione dalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3° scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora). Si censura la decisione del Tribunale di condividere il criterio di calcolo del TU che ha preso in considerazione le ore “virtuali” di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei quali in realtà l’opponente non ha volato) addizionandole a quelle di volo effettivo al fine del superamento delle soglie orarie corrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle ore di volo. Equiparando le ore non realmente volate a quelle effettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione del corrispondente importo retributivo, il TU ed il Tribunale che ha espressamente approvato tale criterio sono incorsi in una violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle 11 clausole del contratto collettivo che non hanno né previsto né condiviso tale equiparazione. 10. Il decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. Calcolo degli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedenti il minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata al personale navigante tecnico – piloti e comandanti – e 8 della sezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL Trasporto Aereo. Si deduce l’illegittimità della decisione del Tribunale di estendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periodo di ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimo feriale a cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e della normativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzione sia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti ex lege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata, quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcuno specifico dato da parte del datore di lavoro. 11. L’undicesimo motivo denuncia: Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizione sulle spese. Si censura la statuizione di condanna integrale alle spese per evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quanto le questioni oggetto del giudizio presentano innegabili profili di novità (con particolare riferimento ai criteri di quantificazione della 12 domanda di ricalcolo dell’IVO sulla retribuzione feriale) ed in ragione della reciproca soccombenza, posto che non tutte le domande dell’opponente sono state accolte. Nonostante tali due evidenze, il Tribunale ha disposto la condanna integrale alle spese in favore dell’opponente senza svolgere alcuna motivazione e conseguentemente anche sotto questo profilo il decreto viene ritenuto viziato. 12. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già diffusamente esposte da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n. 6912/2026, in parte qua, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che ai precedenti ivi richiamati, per ogni aspetto qui non esaminato). 13. I motivi dal terzo al quinto, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono infondati in quanto il provvedimento gravato sul punto è da ritenere conforme ai principi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevoli volte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis, tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa (v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazione a fattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratore della “Gente del mare”). In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte la premessa che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza BI LE del 2006, ha precisato che con l’espressione contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si 13 vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, LT e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 14 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poi chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, 15 sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione, mentre per ogni residua doglianza contenuta nei primi tre motivi di ricorso si rinvia a quanto specificato da Cass. n. 6911/2026 già citata rispetto a censure sovrapponibili. 14. In ordine, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrente profila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegio che si tratta di questioni analoghe a quelle già sottoposte a questa Corte nel giudizio di cassazione definito con la cit. Cass. n. 20216/2022. Il Collegio, dunque, non può che richiamare le condivisibili osservazioni ivi svolte per disattendere tale richiesta. Si può ancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinvio pregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questa Sezione in settori diversi da quello del trasporto aereo che qui ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024; n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.). Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questioni pregiudiziali si fonda sull’ipotesi che “il giudice possa quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla base dell’interpretazione per cui 16 tali disposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo”, laddove, invece, tale “assoluta equivalenza” giammai è stata affermata dal giudice di merito a quo (e nemmeno da questa Corte di legittimità), né è stata delineata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propria giurisprudenza a riguardo. Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentra sull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle ferie a causa di tale regime retributivo”, mentre nel caso in esame, per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione, in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha motivatamente affermato la potenziale dissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subite dal lavoratore per la mancata considerazione in essa dell’indennità di volo integrativa, su cui non ha evidentemente ritenuto potesse incidere in concreto il principio di irrinunciabilità delle ferie. In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinvii pregiudiziali in difetto di immediata rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano, non operando la Corte di Giustizia dell’Unione europea come giudice del caso concreto e spettando a questa Corte delibare il nesso di incidenza dell’astratta questione pregiudiziale prospettata con la soluzione della fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 33146/2024, con la giurisprudenza ivi citata). 15. Il sesto motivo è infondato. Premesso che la ricorrente non individua precisamente la statuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questo 17 Collegio che, nella motivazione dell’impugnato decreto, il Tribunale non ha reputato indimostrata dall’attore “l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce”, bensì ha giudicato “errata la modalità di calcolo” utilizzata dall’opponente per quantificare le somme rivendicate. ME ha ritenuto di poter colmare tale pretesa “lacuna probatoria e rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento della TU”, come asserisce la ricorrente, bensì si è avvalso di una TU meramente “deducente”, disposta “solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti”. 16. Il settimo motivo non merita accoglimento. Al cospetto di motivate considerazioni del Tribunale, l’attuale ricorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsa applicazione solo di talune norme aventi forza e valore di legge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n. 151/2001, 4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), e non anche di norme collettive applicabili, non ne sostiene la concreta rilevanza rispetto al ragionamento decisorio del Tribunale. Invero, si limita ad assumere che i periodi di assenza afferenti ai cennati istituti sarebbero “in via generale equiparati al lavoro effettivo”. Non è così utilmente aggredita la ratio decidendi in fatto e in diritto del Tribunale dell’opposizione, che si fonda sul rilievo che per i giorni relativi a malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale e simili, il lavoratore percepisce non la normale retribuzione, come anche in precedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”. 17. L’ottavo e il nono motivo sono inammissibili. 18 Con l’ottavo mezzo la ricorrente assume la “nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi critici mossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica di parte”. Ritiene il Collegio che la censura difetti pregiudizialmente dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c. Più nello specifico, la ricorrente non riferisce precisamente come lo svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modello procedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cui non si deduce la violazione o falsa applicazione). La ricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni del proprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U., senza peraltro precisare quando sia stato depositato il relativo atto. Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato in questa sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag. 101 del ricorso), che non avrebbe riportato “una serie di rilievi” del proprio C.T.P., e neppure trascrive, o almeno richiama in sintesi, nello svolgimento della censura in esame, i passi in ipotesi rilevanti per riscontrare la dedotta omissione, addebitata appunto anzitutto al C.T.U. Parimenti inammissibile il nono motivo. Rilevato che il Tribunale ha considerato le norme collettive cui si riferisce la ricorrente e si è poi espresso sulle “osservazioni critiche alla consulenza mossa da TA SA a riguardo, la ricorrente nello svolgimento della censura neanche per stralci riporta il tenore testuale di tali articoli, risultando così assertive le sue affermazioni in ordine a come essi dovrebbero essere intesi ex artt. 1362, 1364, 1371 c.c. In realtà, con i motivi dal sesto al nono, pur formalmente prospettati come violazioni di legge sostanziale o processuale, 19 nella sostanza si vengono a contestare delle quantificazioni operate dalla consulenza tecnica d’ufficio che inevitabilmente attengono alla quaestio facti, irriducibilmente sottratta al sindacato di legittimità. 18. Il decimo motivo è infondato. Il Tribunale, infatti, si è riferito nella motivazione al periodo minimo legale di ferie annuali e, pur considerando che la contrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo atto di quanto in proposito insegnato sempre in Cass. n. 20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausole collettive, in precedenza individuate, che escludevano l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane, e per conseguenza si è riferito appunto alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale. 19. L’undicesimo motivo, con cui ci si censura la condanna alle spese, è chiaramente inammissibile in quanto risulta applicato nella specie il criterio legale della soccombenza, mentre la valutazione in ordine all’eventuale compensazione compete al giudice del merito. 20. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese, nei confronti di ciascuna parte controricorrente, che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenuto conto della particolare complessità delle questioni poste. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 20 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi nei confronti di NO RT e in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi nei confronti dell’NP, oltre per ciascuno rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di NO RT, avv. EL RU. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. La Consigliera est. La Presidente CA TE GH MA NE
- ricorrente -
contro IN TE, rappresentato e difeso dall'avvocato GE RU;
- controricorrente -
nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;
Oggetto Retribuzione feriale R.G.N. 8928/2025 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 11279 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 27/04/2026 2
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 02/04/2025 R.G.N. 3920/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZ SU RR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato TE BELLOMO;
udito l'avvocato GE RU;
udito l'avvocato CARLA D'ALOISIO. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, con decreto n. 4705 del 2025, ha in parte accolto l’opposizione proposta da NO RT avverso il decreto emesso dal Giudice delegato ai fallimenti che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria TA – Società Aerea Italiana spa, in relazione al parziale rigetto della istanza di insinuazione al passivo del credito dal medesimo vantato per differenze retributive per ferie. 2. All’esito di una dettagliata ricostruzione della normativa eurounitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia, il tribunale ha dichiarato nulle, per contrasto con l’art. 4 del d.lgs. 185 del 2005, le clausole del c.c.n.l. che escludono l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge pari a quattro settimane e, in base al meccanismo di sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative, ha statuito che la retribuzione per i giorni di ferie comprendesse anche l’indennità di volo integrativa e, 3 esattamente il valore medio di detta indennità percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Recepite le conclusioni del c.t.u. incaricato dell’esecuzione dei conteggi, il tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore nei limiti della domanda, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c. 3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione TA – Società Aerea Italiana spa in amministrazione giudiziaria con undici motivi. NO RT e l’NP hanno resistito con separati controricorsi. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell’interesse della società ricorrente. Ragioni della decisione Si trascrivono i motivi come sintetizzati nel ricorso. 1. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. per contrasto con il principio di diritto dettato da Cass. S.U. 19 gennaio 2024, n. 2075. La ricorrente evidenzia che la procura è stata conferita in epoca anteriore alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato e deduce il difetto assoluto di rappresentanza all’atto di proposizione del giudizio, quindi l’inesistenza della procura in alcun modo sanabile nel corso del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2. Con il secondo motivo si imputa al tribunale, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., di non avere esaminato l’assoluta genericità della procura e quindi la sua non riferibilità al procedimento di opposizione allo stato passivo. Secondo parte ricorrente, la genericità della procura impedisce di considerare la stessa come riferibile al giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso che l’utilizzo del termine “opposizione” accanto ai procedimenti esecutivi, non configurabili nell’ambito della procedura 4 concorsuale, impedisce di riferire con certezza la procura al procedimento ex art. 98 L.F. 2.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché entrambi afferenti alla validità della procura, sono inammissibili e, comunque, infondati. Sono inammissibili per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. poiché la parte ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere nella sua interezza oppure allegare l’atto su cui le censure si fondano, vale a dire la procura rilasciata dalla controparte al difensore in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo. Nel corpo del secondo motivo di ricorso è trascritto, solo per estratto, il contenuto della procura senza riferimento alla data della stessa. Tra gli allegati al ricorso per cassazione non è compresa la citata procura. I motivi sono, comunque, infondati. Il requisito di anteriorità della procura è richiesto per la procura speciale ai fini del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., a cui fa espresso riferimento la sentenza delle Sezioni unite, n. 2075 del 2024 citata dalla ricorrente, là dove la censura concerne la procura rilasciata per il giudizio di primo grado. Il difetto di tale requisito non rende inesistente la procura e, ove pure fosse integrato il vizio di nullità, è comunque intervenuta la sanatoria, di cui dà atto il decreto impugnato. Al riguardo è sufficiente ribadire che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass. n. 24485 del 2016; n. 24068 del 2013; n. 28337 del 2011). 5 3. Il terzo motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e 39, primo comma, Cost. In questo motivo si censura il decreto per aver fatto applicazione di un inesistente principio di assoluta equivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giorni di ferie. Principio che, contrariamente a quanto si legge nella motivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile né dalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimenti nazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte di Giustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni. 4. Il quarto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. In questo 6 motivo si censura la pronuncia del Tribunale per aver infondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contratto collettivo in materia di composizione della retribuzione per i periodi di ferie discendesse automaticamente un effetto dissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tutto inesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente. 5. Il quinto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in via autonoma ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003. In questo motivo si censura la pronuncia del Tribunale per aver erroneamente evocato ed applicato il precetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singola componente retributiva della retribuzione feriale e per aver offerto un’interpretazione del principio delle ferie retribuite contrastante con il principio di autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali discendente dall’art. 39, primo comma Cost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questa alta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica, stante l’inesistenza di un principio legale di onnicomprensività della retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), la competenza alla determinazione delle componenti e dei criteri di computo delle diverse voci retributive compete, secondo tali principi di diritto, all’autonomia collettiva, le cui determinazioni sono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale. Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Si fa istanza a che la S.C. voglia sollevare di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione di pregiudizialità con riferimento all’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit 7 Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto all’art. 153 del TFUE nonché agli artt. 28 e 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea interpretate nel senso che tali disposizioni ostano a che, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva operi una quantificazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie prendendo in considerazione una determinata componente retributiva come l’indennità di volo in misura difforme rispetto alle giornate di lavoro effettivo, il giudice possa quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla base dell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo. Seconda istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Si fa istanza affinché questa Ecc.ma Corte voglia rimettere la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, ponendo la specifica questione se tali disposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionale che 8 consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedere un regime retributivo delle ferie che non contempli il riconoscimento di voci retributive dirette a compensare specifici sacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, in relazione ad una legislazione nazionale che prevede l’assoluta inderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, a pena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non sia stato provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle ferie a causa di tale regime retributivo. 6. Il sesto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 legge fall. e dell’art. 2697 c.c. Si censura la decisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di una domanda manifestamente infondata perché basata su una premessa fattuale non rispondente a verità e non provata dall’attore (ossia l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce ed il conseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno di ferie di un importo a titolo di indennità di volo integrativa corrispondente alla madia giornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) ha ritenuto di poter colmare tale lacuna probatoria e rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento della TU. 7. Il settimo motivo denuncia: Art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003. In via subordinata, si censura la decisione del Tribunale di aver formulato il quesito al TU con richiesta di quantificare “per ciascun anno solare, l’importo medio dell’IVO giornaliera annuale provvedendo a dividere il totale dell’IVO 9 percepita nel singolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause relativi al singolo anno”. Si contesta che nella formulazione del quesito il Tribunale abbia dato incongruamente indicazione al TU di escludere dalla base di calcolo della media annua delle ore volate le giornate durante le quali può continuare a decorrere l’obbligazione retributiva, che rientrano nell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro alla maturazione delle ferie. 8. L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenza tecnica di parte. Il decreto non ha motivato in merito ai rilievi critici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dal CTP nelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrative anch’esse depositate nella prima fase del giudizio. Anziché procedere ad una verifica della corrispondenza delle ore volate nel mese alla media annua delle ore di volo effettive, il TU ha operato una semplice quanto errata addizione, procedendo a “montare” sui giorni di ferie l’equivalente della media delle ore volate. In tal modo il calcolo risulta falsato, in quanto il numero delle ore di volo risulta artificiosamente incrementato e determina un rigonfiamento delle ore ben oltre quelle interessate dalla fatica operazionale del volo. Lo stesso meccanismo di calcolo della media viene così a saltare, determinandosi un secco, squilibrato ed artificioso incremento delle ore di volo e delle relative indennità. Operando in termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbe perpetuarsi all’infinito in senso incrementale, in quanto limitandosi semplicisticamente ad aggiungere ore ulteriori rispetto a quelle volate, il numero delle ore annue 10 risulta seccamente e proporzionatamente accresciuto, con conseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” e così via all’infinito. Sempre a tal proposito il TU non ha tenuto conto dell’elemento a conforto di tale impostazione, ossia dell’incontestato “meccanismo di perequazione” in applicazione del quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizione delle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggior numero di ore di volo, proprio al fine di riequilibrare la media mensile. 9. Il nono motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapporto alle previsioni del CCNL in materia di scaglioni orari degli importi dell’indennità di volo integrativa con specifico riferimento agli artt. 26 della sezione dedicata al personale navigante tecnico – piloti e comandanti – e art. 23 della sezione dedicata agli assistenti di volo, nonché alle relative tabelle che hanno previsto un graduale incremento degli importi di tale indennità in ragione del numero di ore di volo oltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1° scaglione dalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3° scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora). Si censura la decisione del Tribunale di condividere il criterio di calcolo del TU che ha preso in considerazione le ore “virtuali” di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei quali in realtà l’opponente non ha volato) addizionandole a quelle di volo effettivo al fine del superamento delle soglie orarie corrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle ore di volo. Equiparando le ore non realmente volate a quelle effettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione del corrispondente importo retributivo, il TU ed il Tribunale che ha espressamente approvato tale criterio sono incorsi in una violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle 11 clausole del contratto collettivo che non hanno né previsto né condiviso tale equiparazione. 10. Il decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. Calcolo degli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedenti il minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata al personale navigante tecnico – piloti e comandanti – e 8 della sezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL Trasporto Aereo. Si deduce l’illegittimità della decisione del Tribunale di estendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periodo di ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimo feriale a cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e della normativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzione sia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti ex lege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata, quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcuno specifico dato da parte del datore di lavoro. 11. L’undicesimo motivo denuncia: Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizione sulle spese. Si censura la statuizione di condanna integrale alle spese per evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quanto le questioni oggetto del giudizio presentano innegabili profili di novità (con particolare riferimento ai criteri di quantificazione della 12 domanda di ricalcolo dell’IVO sulla retribuzione feriale) ed in ragione della reciproca soccombenza, posto che non tutte le domande dell’opponente sono state accolte. Nonostante tali due evidenze, il Tribunale ha disposto la condanna integrale alle spese in favore dell’opponente senza svolgere alcuna motivazione e conseguentemente anche sotto questo profilo il decreto viene ritenuto viziato. 12. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già diffusamente esposte da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n. 6912/2026, in parte qua, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che ai precedenti ivi richiamati, per ogni aspetto qui non esaminato). 13. I motivi dal terzo al quinto, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono infondati in quanto il provvedimento gravato sul punto è da ritenere conforme ai principi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevoli volte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis, tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa (v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazione a fattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratore della “Gente del mare”). In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte la premessa che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza BI LE del 2006, ha precisato che con l’espressione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi nei confronti di NO RT e in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi nei confronti dell’NP, oltre per ciascuno rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di NO RT, avv. EL RU. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. La Consigliera est. La Presidente CA TE GH MA NE