Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.
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- 1. Truffe via e-mail: il phishingElena Avenia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Tra i vari reati informatici, consistenti in “ogni tipo di violazione penale commessa per mezzo, con l'ausilio e/o avente ad oggetto un sistema o un programma informatico”[1], vi rientra il c.d. phishing[2], ossia quella forma di “truffa informatica effettuata inviando una e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico”[3]. Il phishing, a differenza del vishing (effettuato mediante chiamate telefoniche) e dello smishing (effettuato mediante …
Leggi di più… - 2. Frode informatica: sussiste in caso di inserimento di una scheda clonata in una slot machineAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il reato di frode informatica, e non quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, la sostituzione della scheda autentica di apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento (slot machine) con l'introduzione di una scheda clonata, così da impedire la comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati delle giocate effettive, comportando tale operazione l'attivazione di un diverso programma mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. II , 14/09/2021 , n. 47302). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 3. Frode informatica: sussiste in caso di utilizzo di carte clonate per il prelievo di carburanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
Leggi di più… - 4. Frode informatica: l'attività fraudolenta investe non la persona ma il suo sistema informaticoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (Tribunale Napoli sez. IV, 27/02/2023, (ud. 20/02/2023, dep. 27/02/2023), n.2118). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Tribunale Napoli sez. IV, 27/02/2023, (ud. 20/02/2023, dep. 27/02/2023), n.2118 Svolgimento del processo Con decreto di citazione a giudizio del 16.09.2020 gli imputati sono …
Leggi di più… - 5. La Cassazione sul dolo concorsuale nei reati propriamente informaticiVittorio Guarriello · https://www.studiocataldi.it/ · 4 dicembre 2020
di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2016, n. 41435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41435 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
4 14 35 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1609/2016 Dott. MATILDE CAMMINO Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - - Consigliere - N. 28580/2015 REGISTRO GENERALE MARGHERITA TADDEI Dott. ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE - Rel. Dott. VINCENZO TUTINELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA TO N. IL 03/03/1949 avverso la sentenza n. 2763/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 24/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Entico DElehaye che ha concluso per l' ammissibility die ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24 marzo 2014, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di ZA NT già pronunciata dal Tribunale di Genova con sentenza in data 19 aprile 2011 in ordine ad una fattispecie di truffa, originariamente qualificata in termini di frode informatica, avvenuta mettendo in vendita tramite la piattaforma eBay materiale di cui l'imputato non aveva la effettiva disponibilità e utilizzando per le comunicazioni un account e-mail per la cui acquisizione l'imputato aveva utilizzato un nome e generalità di fantasia e per i pagamenti una carta prepagata che riportava le sue effettive generalità.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il ZA che lamenta: Violazione dell'art. 522 cod. Proc. Pen. in difetto di previa contestazione del fatto per cui è intervenuta condanna, diverso rispetto a quello contestato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. E' corretta l'affermazione per cui non sussistono nel caso di specie gli elementi strutturali della frode informatica. Infatti, il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (Sez. 2, Sentenza n. 44720 del 11/11/2009 Ud. Rv. 245696). Nel caso di specie, non risulta essere stato alterata alcuna parte della piattaforma informatica del sito eBay né risulta contestata alcuna altra condotta di tale tipo.
5. Per altro verso, è stata correttamente ritenuta la sussistenza di artifizi e raggiri desumibili dalla formulazione del capo di imputazione e successivamente integrati dallo stesso svolgimento dell'istruttoria. In particolare, proprio l'uso di generalità (e indirizzo e-mail) a sé non direttamente ricollegabile integra l'uso di sino al momento della conclusione dell'accordo artifizi finalizzati a nascondere - la propria identità e la messa in vendita di un bene risultato a seguito - dell'istruttoria non essere mai stato nella disponibilità del proponente ha correttamente determinato la contestazione di una fattispecie meno grave rispetto a quella contestata. Proprio il fatto che si tratti di un accertamento di fattispecie meno grave e che vi sia stato ampio contraddittorio in primo e secondo grado in ordine a tali profili di accertamento, come concretamente desumibile dal tenore dei provvedimenti impugnati, evidenzia l'infondatezza manifesta del proposto motivo di ricorso.
6. Dalle suesposte considerazioni deriva l'inammissibilità del ricorso.
7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott.ssa Matilde Cammino) Mein DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. - 4 0LL 2016 IL CANCELLIERE Daniele Colapinte タ