Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2015, n. 43294
CASS
Sentenza 2 ottobre 2015

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In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo testimone, con esito negativo, potrà essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari soltanto nel caso in cui emergano concreti elementi che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500 cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2015, n. 43294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43294
Data del deposito : 2 ottobre 2015

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