Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/1998, n. 7530
CASS
Sentenza 25 marzo 1998

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Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici perché, nell'ambito dei poteri discrezionali che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento.

In materia di valutazione del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, il potere discrezionale di cui all'art. 69 cod. pen. è illegittimo se fondato su un elemento di giudizio che prenda in considerazione il comportamento difensivo o processuale in genere dell'imputato, costituente esplicazione del diritto di difesa, e ne faccia discendere conseguenza di immeritevolezza. (Nella specie, la Corte ha annullato il giudizio di comparazione fra le circostanze, limitato dai giudici di merito all'equivalenza in considerazione del rifiuto dell'imputato di sottoporsi al test del DNA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/1998, n. 7530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7530
    Data del deposito : 25 marzo 1998

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