Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 2
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici perché, nell'ambito dei poteri discrezionali che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento.
In materia di valutazione del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, il potere discrezionale di cui all'art. 69 cod. pen. è illegittimo se fondato su un elemento di giudizio che prenda in considerazione il comportamento difensivo o processuale in genere dell'imputato, costituente esplicazione del diritto di difesa, e ne faccia discendere conseguenza di immeritevolezza. (Nella specie, la Corte ha annullato il giudizio di comparazione fra le circostanze, limitato dai giudici di merito all'equivalenza in considerazione del rifiuto dell'imputato di sottoporsi al test del DNA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/1998, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Francesco Simeone Presidente del 25.3.98
Dott. Giorgio Di Jorio Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro A. Sirena Consigliere N. 358
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N. 47209/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AC AR avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 10 ottobre 1997, con la quale è stata parzialmente riformata a sentenza 25 marzo 1997 del Tribunale di Lodi con il riconoscimento delle circostanze di generica attenuazione in rapporto di equivalenza con l'aggravante (e la conseguente riduzione della pena per il delitto di rapina in un istituto bancario a quattro anni d reclusione e L.
1.500.000 di multa), nonché l'assoluzione dal reato di ricettazione di un'autovettura perché il fatto non sussiste. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Besson;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Dott. G. F. Viglietta;
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito infine, per l'imputato, il Difensore Avv. C. Covino, che ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva in fatto e diritto:
1. Secondo la Corte milanese i termini probatori della sicura responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione alla rapina sono segnati: per un verso, dal sicuro e circostanziato riconoscimento del AC, operato dalla teste OT, che fin da subito aveva dichiarato di ben conoscere l'individuo rimasto alla guida di una "Fiat Uno" - dalla quale aveva visto scendere l'autore materiale della rapina nella banca - perché si trattava del fidanzato di una ragazza (tale BO AN) abitante nei pressi della casa dei suoi genitori ed era occupato in un negozio di calzature, dove pure essa aveva avuto più occasionì per vederlo;
e che nella stessa giornata aveva riconosciuto appunto il AC nella fotografia di un album mostratole dagli inquirenti;
e per l'altro, dalla mancanza di un qualsiasi alibi da parte del prevenuto, Non avevano peraltro avuto esito le indagini dattiloscopiche per assenza di impronte utili al confronto tra quelle rilevate sulla "Fiat Uno" sottratta qualche giorno prima a tale Patruno e rinvenuta nel giardino del palazzo ove abitava l'imputato; il quale si era poi rifiutato di sottoporsi al "test" del "DNA" in relazione ai reperti organici su mozziconi di sigaretta rinvenuti nel posacenere della stessa automobile. Non vi era tuttavia alcuna certezza circa l'identità di tale "fiat Uno" e l'analoga autovettura sulla quale il AC aveva atteso il complice nei pressi dell'istituto di credito. Potevano infine, secondo i giudici dell'appello, riconoscersi le circostanze dell'art. 62 bis c.p. in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, il cui "non corretto comportamento processuale non ]consentiva]... valutazioni diverse dall'equivalenza delle stesse con l'aggravante contestata".
2. Deduce il ricorrente: la totale inutilizzabilità del riconoscimento fotografico della teste, trattandosi di atto proprio della fase individuativa, in nessun modo considerabile ai fini della prova (tanto più che il riconoscimento aveva voluto mantenere un margine di inconcludenza, era assolutamente incerto il luogo e l'ora in cui era stato assunto e non era stato seguito da una ricognizione formale nemmeno nel dibattimento), con un conseguente, integrale difetto di prova dal momento che solamente quel mezzo i giudici di merito avevano utilizzato;
travisamento del fatto in relazione alla circostanza che mai la madre dell'imputato aveva dichiarato di aver fornito essa le 400.000 lire rinvenute indosso al AC all'atto dell'arresto; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, dato che l'assoluzione dall'ipotesi di ricettazione avrebbe dovuto travolgere anche quella di concorso nella rapina, perché nell'impianto accusatorio esse si presupponevano;
manifesta illogicità della motivazione anche in riferimento al giudizio di sola equivalenza tra le circostanze di segno opposto poiché l'assoluzione (intervenuta già nel primo grado) dal reato di armi e la forma di compartecipazione nella rapina, che si sarebbe limitata a un ruolo di "palo", dovevano viceversa indurre a una valutazione di prevalenza delle attenuanti.
3. Non è fondato il primo dei motivi addotti.
Deve al riguardo premettersi che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici perché, nell'ambito dei poteri discrezionali che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento (V., tra le altre, Cass. Sez. I, 22 aprile 1993, Novembrini;
Id., 24 novembre 1994, Archinito;
Sez. II, 22 novembre 1994, Raciti;
Sez. Vi, 8 novembre 1955, Pennente;
Sez. II, 28 febbraio 1997, Falco). Sennonché, nel caso in esame, a ben vedere il giudice ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla ritenuta, piena attendibilità della deposizione della testimone sopra indicata, motivatamente accreditandola - con discorso giustificativo del tutto adeguato e coerente, esente da limiti di carattere logico e giuridico - in funzione della circostanza dichiarata e oltremodo dettagliata secondo cui ella già conosceva quell'uomo (risultato da anni fidanzato con la BO dalla teste indicata) per averlo veduto e notato in tempi e luoghi diversi, tutti compresi nell'arco di sue esperienze anche quotidiane. In base a ciò l'individuazione in fotografia (all'interno di una serie di 240), ribadita al dibattimento (certo con la ripetizione anche della riserva di un 10 % perché "ci sono dei sosia"), è divenuta semplicemente la modalità (certamente e pacificamente attuata nello stesso giorno del fatto, senza che possa perciò rilevare una qualsiasi incertezza circa l'ora e il luogo precisi) attraverso cui si è pervenuti alla identificazione del AC.
Nessun travisamento e neppure tracce di manifesta illogicità possono poi rinvenirsi, da una parte nella considerazione relativa al denaro sequestrato all'imputato (la Corte essendosi limitata a notare sul punto - per vero nemmeno insistendo sulle perplessità nutrite a proposito di quella disponibilità, di fronte evidentemente all'efficienza probatoria attribuita all'elemento rappresentato dalla deposizione della teste OT - che la madre dell'imputato, se al dibattimento aveva attestato di aver essa fornito tutta la somma al figlio, agli inquirenti come risultava dalle relazioni di costoro - aveva parlato di un "aiuto" invece limitato a cinquanta mila lire); e dall'altra in relazione all'assoluzione pronunciata (ex art. 530, secondo comma c.p.p.) in ordine al delitto di ricettazione, non sussistendo alcuna necessità logica di coesistenza tra i due addebiti, essendo a tal fine sufficiente soffermarsi sul fatto che non sono stati rinvenuti sufficienti elementi di identità (quali avrebbero potuto essere gli estremi della targa) tra la "Fiat Uno" dei rapinatori e la vettura dello stesso tipo rinvenuta nei pressi dell'abitazione del prevenuto e risultata rubata, sicché resta del tutto compatibile e coerente con l'impostazione d'accusa (oltre che con la linearità logica) che della autovettura impiegata per la rapina, appunto una "Fiat Uno", non siano alla fine residuate tracce.
4. Deve invece trovare accoglimento la deduzione concernente la motivazione del giudizio di valenza tra le circostanze, espressamente limitato dai giudici dell'appello a un rapporto di equivalenza in considerazione del "non corretto comportamento processuale dell'imputato", che sembra debba intendersi come riferimento alla rifiutata sottoposizione al "test" del "DNA", la quale certamente rientrava nelle opzioni difensive a disposizione dell'imputato. La statuizione appare in effetti arbitraria in quanto l'esercizio del potere discrezionale, che si estrinseca nella valutazione di comparazione imposta dall'art. 69 c.p., viene qui giustificato mercè il ricorso a un elemento di giudizio non valido, qual'è quello che prenda in considerazione il comportamento difensivo o processuale in genere (come il silenzio, la negazione del fatto, la contumacia) e illegittimamente - in quanto trattasi di condotte, ancorché concernenti la personalità dell'agente, non però direttamente collegate, anche secondo rapporti di contemporaneità o posteriorità, al reato, e costituenti invece esplicazione immediata del diritto di difesa - ne faccia discendere conseguenze in qualche modo di immeritevolezza (Cfr. Cass., Sez. II, 3 febbraio 1987, Amato;
V. anche, tra le altre a proposito dell'illegittimità del diniego delle attenuanti generiche in casi simili, Sez. IV, 24 gennaio 1992, Bonzi;
Sez. I, 4 novembre 1985, Zara).
Su questo punto dev'essere dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, essendo appena il caso di aggiungere che i nuovi giudici, nel riformulare la valutazione annullata, si atterranno al criterio e ai principi ora accennati.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al giudizio di comparazione fra le circostanze del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1998