Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7239 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
178 REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA C.P.R. 26/4/1986 ALB-N. 5 07239 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TR Tributaria Composta 11.m Sigg istrati Dott. Vi ld Glauco EBNER Presidente- R.G.N. 1152/00 Cron. 16095 Dott. Nino FICO Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. SPAGNA MUSSO Ud. 22/11/02Dott. Bruno Rel. Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LA PICENA DI FERRETTI SECONDO & C SDF, in persona del SOCIO AMMINISTRATORE e legale rappresentante pro tempore, FERRETTI SECONDO, DE SANTIS LUCIA, FERRETTI SAURO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GIANCARLO OLIVIERI, VIA GIORDANO BRUNO 131, PORTO SAN GIORGIO (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), che li difende, giusta delega a margine;
2002 ricorrenti - 4257
contro
-1- MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 201/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 19/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte di Fermo rettificava da £ 30.154.000 a £ 275.289.000 il reddito dichiarato : ai fine dell'Ilor, per l'anno 1983, dalla società di fatto IN la Picena di RR SE & C., nonché procedeva ad ulteriore rettifica, ai fini dell'Irpef, e sempre per l'anno 1983, per il reddito dei tre soci RR SE, RR AU e De NT CI. Il maggiore accertamento di imposta scaturiva dal recupero da parte dell'Ufficio di fittizi costi di locazione finanziaria quali operazioni lease-back e dalla sussistenza di una sopravvenienza attiva di £31.999.000 non dichiarata e rilevata dall'Ufficio su una base di scrittura privata del 27-10-1983. I suddetti contribuenti proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che, con sentenza n. 640/02/87, lo accoglieva parzialmente per la sola parte relativa ai minori costi accertati mentre confermava la sussistenza della pretesa sopravvenienza attiva. A seguito di impugnazioni proposte dall'Ufficio, in via principale, e dalla società, in via incidentale, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la decisione in esame, confermava quanto statuito in primo grado. Ricorrono per cassazione, con due motivi, la IN nonché RR SE, De NT CI e RR AU;
ha depositato atto di costituzione l'Amministrazione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in relazione al punto decisivo della ritenuta sussistenza per £31.999.000 della sopravvenienza attiva in questione. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 55 DPR. n. 917/86 (T. U. II. DD.). Si fa presente in proposito che la suddetta sopravvenienza attiva, che l'Ufficio aveva qualificato erroneamente come tale, era in realtà costituita dall'importo che il socio RR EL si era impegnato a versare a seguito del suo recesso dalla società IN. Il ricorso non merita accoglimento. Deve rilevarsi, in relazione ad entrambe le suesposte doglianze, che il ricorso verte sulla questione della sopravvenienza attiva di £ 31.999.000 non dichiarata, e rilevata dall'Ufficio, con conseguente assoggettamento della stessa ad imposta. Tale materia del contendere, quale prospettata nella presente fase di legittimità, al di fuori di un generico e irrilevante accenno in sede di appello incidentale, tra l'altro, con rinvio all'atto introduttivo del giudizio, da parte della IN Picena, innanzi alla Commissione Tributaria di Fermo, non è stata in precedenza esposta dalla parte ricorrente. Va anche sottolineato come nel richiamato atto introduttivo non si solleva assolutamente, per contrastare l'operato dell'Ufficio, alcuna censura su detta sopravvenienza. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensata tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
1 E La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 3 R 1 I T A In Roma, il 22/11/2002 SAZION Il PresidenteL'estensore किन IL CANCELLIERE Arnaldo Gasang DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi 12 MAG. 200311/ 12 Amato CasengAscot