Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod. pen. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio e per gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto censurabile la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. nella condotta di un soggetto che aveva inseguito una corriera di linea e fermato il conducente, il quale aveva precedentemente urtato la propria autovettura).
Commentario • 1
- 1. Sdraiarsi davanti all'autobus per protesta è reato (Cass. 1334/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2019
E' reato l'interruzione del servizio pubblico, ma anche ogni comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico, a patto che abbia influito in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE - SENTENZA 11 gennaio 2019, n.1334 Pres. Petruzzellis – est. Tronci Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui l'anzidetta Corte territoriale, in riforma della pronuncia del Tribunale giuliano, ha mandato assolto C.M. dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 340 c.p. con ampia formula, per insussistenza del fatto. 2. Assume la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2006, n. 35399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35399 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 08/06/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 812
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 043355/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE OS, N. IL 17/02/1951;
avverso SENTENZA del 28/01/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RO VE propone ricorso contro la sentenza 28 gennaio 2005 della Corte d'appello di Messina con la quale, in parziale riforma della decisione gennaio 2004 del Tribunale di Messina, era confermata la sua responsabilità per il delitto di interruzione di pubblico servizio per avere bloccato la marcia della corriera di linea Taormina-Messina, in tal modo turbando la regolarità del servizio pubblico di trasporto.
1.1.- Il giudice d'appello ha condiviso e fatta propria la ricostruzione operata dal Tribunale e ha chiarito che la condotta di VE di inseguire la corrieri e fermare il conducente fu dovuta al fatto che, in prossimità di un incrocio, il conducente della corriera nell'effettuare la manovra di svolta con molta probabilità ebbe ad urtare l'autovettura di VE. In realtà, il litigio tra i due comportò un ritardo per la ripresa della corsa della corriera, perché intervennero i Carabinieri per gli accertamenti nel corso dei quali ebbero a sequestrare un coltello al conducente della corriera US OT, a carico del quale fu avviato procedimento penale per il reato di porto abusivo di coltello definito con estinzione del reato per prescrizione.
2. Il ricorrente, con un unico motivo deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e mancanza, nonostante furono rappresentati alla Corte d'appello censure dirette a una complessiva rivalutazione dell'episodio. Si rileva che VE si era limitato a parcheggiare la sua autovettura in prossimità di una fermata della corriera senza interferire sul ritardo della corsa determinato per l'intervento dei carabinieri che avevano proceduto all'identificazione dei due litiganti e dei testimoni. Si rileva che ai fini della configurazione del reato, è necessario che il servizio sia turbato nel suo complesso e non in una singola prestazione. La Corte non avrebbe giustificato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, senza descrivere le circostanze del fatto.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E invero, ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, anche se temporanea, nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione, rapportata ad un determinato momento, la quale non ha in sostanza alcuna incidenza negativa, di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio. In altri termini, questi devono rimanere, a causa della condotta tenuta dall'agente, effettivamente compromessi nel loro dinamismo operativo non assumendo rilievo alcuno eventuali turbative esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano, per così dire, nella "fisiologica" prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabili attraverso i "normali meccanismi di difesa" di cui il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne il costante funzionamento.
Nel caso specifico, osserva la Corte che la ricostruzione fattuale operata in sede di merito oltre a evidenziare un ragionevole dubbio sull'insussistenza della stessa materialità del delitto contestato a VE, rende evidente la mancanza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, in considerazione delle circostanze della vicenda dovuta a un fisiologico e prevedibile litigio sorto tra i due conducenti - l'uno del mezzo adibito a trasporto pubblico e l'altro un'autovettura privata - per una errata manovra in un incrocio addebitale a entrambi e che aveva procurato una "probabile" urto tra i due mezzi.
Il comportamento del prevenuto, certamente censurabile per altri profili riferiti alle conseguenze del litigio con il OT, non incise dolosamente sul funzionamento del servizio nel suo complesso, ma su un momento molto circoscritto del percorso del singolo trasporto che l'intervento dei Carabinieri ebbe a ripristinare dopo gli accertamenti della vicenda.
Conclusivamente, le intemperanze dovute al traffico e alla concitazione determinate da singoli episodi che possono provocare diverbi o litigi tra i conducenti dei mezzi coinvolti, non possono, solo perché un dei due mezzi coinvolti sia adibito al trasporto pubblico, configurare a carico del conducente dell'altro veicolo privato il delitto di interruzione di un pubblico servizio, se non superano determinati limiti e se si spiegano in contesto dovuto a reciproci comportamenti, pur censurabili sotto altri profili, dei due conducenti dei mezzi, l'uno pubblico e l'altro privato. Nel nostro caso, non si è in presenza di una dolosa interruzione del servizio nè di un turbamento ingiustificato della sua regolarità in maniera apprezzabile, bensì rientrato nella "fisiologica prevedibilità" delle tensioni umane connesse alla circolazione dei mezzi. Non ricorrono, dunque, gli elementi costitutivi del reato de quo e, in particolare, manca l'elemento soggettivo che, sebbene non deve essere il "dolo intenzionale", richiede in ogni caso che il soggetto agente si sia rappresentato e abbia voluto l'evento del reato e non abbia posto in essere una condotta, sebbene censurabile nei limiti anzidetti, spiegabile nel contesto in cui si è verificata. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006