Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
La previsione di cui all'art. all'art. 62 bis, comma terzo, cod. pen. (introdotta dall'art. 1 lett. f-bis della legge n. 125 del 2008) - per la quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche - non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2014, n. 13072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13072 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 28/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 605
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 47892/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
SCOTTO DI LE NO N. IL 07/02/1969;
avverso la sentenza n. 7767/2012 TRIB. SEZ. DIST. di POZZUOLI, del 05/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FRATICELLI M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di SCOTTO DI LE RU, cui ha concesso le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, essendo costui imputato del delitto di cui all'art. 582 c.p. e art. 583 c.p., nn. 1 e 2 in danno DI AN TO. La data del commesso reato è indicata nel 15 giugno 2005. 2. Ricorre per cassazione il competente procuratore generale, che deduce violazione di legge, in quanto, in contrasto col dettato normativo, le attenuanti generiche sono state concesse unicamente per la incensuratezza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa stessa quinta sezione, all'udienza del 4.12.201^ (ricorso 21486/13, ric. Morichelli), ha ritenuto che, anche prima della modifica del 2008, le attenuanti generiche non potessero essere concesse esclusivamente sulla base della mancanza di precedenti penali, posto che, nell'applicazione di tali circostanze, il giudice deve comunque considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p.. 2.1. A sostegno è stata citata precedente giurisprudenza (ASN 200831440-RV 241898), che ha affermato, appunto, che il giudicante non può (nè poteva, prima del 2008) tenere conto unicamente dell'incensuratezza dell'imputato, avendo, viceversa, l'obbligo di considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p.. Il principio è stato affermato proprio in relazione al testo dell'art. 62 bis c.p., vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008. 3. Al proposito, in primo luogo, si osserva, tuttavia, che esiste anche orientamento di segno contrario (cfr. ASN 200910646- RV 242921), in base al quale il limite alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, introdotto nella nuova disposizione di cui all'art. 62 bis c.p., comma 3, a seguito della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, lett. f bis, secondo cui "l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma", non è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore;
in secondo luogo, si deve ricordare che rappresenta jus receptum il principio in base al quale, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare (o meno) il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ASN 201103609-RV 249163; ASN 200407707-RV 229768; ASN 199604790-RV 204768 e altre).
3.1. È allora indubbio che, tra gli elementi sintomatici della personalità dell'imputato, valore significativo poteva essere attribuito -prima del novum legislativo del 2008- alla presenza o all'assenza di precedenti condanne. Di talché, solo una specifica disposizione normativa (quella introdotta, appunto, dalla legge sopra ricordata) non consente -a far tempo appunto dal 2008- di valorizzare, per la concessione delle attenuanti generiche, il solo dato della mancanza di precedenti penali in capo all'agente.
3.2. Il divieto in questione, infatti, non costituisce affatto una norma interpretativa, ma la espressione di una precisa voluntas legis, con la quale si è inteso (per reagire alla pretesa "benevolenza sanzionatoria" dei giudicanti, contenendone significativamente, in materia, il potere discrezionale) limitare "il peso" della incensuratezza dell'agente nella determinazione della pena.
2.5. Si tratta indubbiamente, quindi, di una legge aggravatrice del trattamento sanzionatorio e, in quanto tale, inapplicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Per la ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso al procuratore generale.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014