Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell'ufficio. ( Fattispecie relativa ad avere impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere nell'abitazione per procedere all'audizione di una persona informata sui fatti per delega del Pubblico Ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 15750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15750 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Arturo CORTESE "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC DI:
avverso sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 7/11/2001;
letti gli atti;
udita le relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ricorre NC DI, a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 7.11.2001, che ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 340 c.p., ravvisato nell'avere egli impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere all'abitazione del suocero Cane Giovanni, che per delega dal p.m. doveva essere sentito a domicilio come persona informata dei fatti in un procedimento penale. Deduce erronea applicazione dell'art. 340 c.p., secondo lui non ravvisabile in un comportamento omissivo (il non aver fatto entrare in casa l'agente), quale quello ascrittogli, e comunque contenuto sul piano meramente verbale. Altrettanto erroneamente sarebbe stato ritenuto il dolo perché egli, non esperto di diritto, non era in grado di valutare, sulla base della genericissima dizione dell'invito a comparire, se l'agente avesse effettivamente titolo per accedere all'abitazione del suocero. Il ricorrente deduce inoltre inosservanza dell'art. 51 c.p., sostenendo che l'agente non aveva il potere di accedere all'abitazione del suo congiunto, per essere l'esame a domicilio previsto solo per il dibattimento;
e che il consenso preventivo dato dal suocero, ove realmente esistente, non poteva considerarsi irrevocabile ed era stato di fatto revocato per il suo tramite.
Il ricorso deve essere accolto. Non è in effetti configurabile nella condotta del NC, quale accertata in sede di merito, il reato di cui all'art. 340 c.p., che secondo il costante orientamento di questa Corte (cf. ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 6^, 25.3.1998, Condurso) è un delitto di evento e richiede il turbamento dell'ufficio o del servizio considerati nel loro complesso, per cui non integra gli estremi del reato l'interruzione di un singolo atto o il turbamento della sua regolarità, quando il comportamento dell'agente non abbia inciso sulla continuità e sulla regolarità complessiva dell'ufficio o del servizio. Anche a prescindere da ogni questione circa l'idoneità effettiva della condotta del NC ad impedire l'atto che il pubblico ufficiale era stato delegato a compiere, non si può ritenere che il supposto impedimento di tale atto che il pubblico ufficiale era stato delegato a compiere, non si può ritenere che il supposto impedimento di tale atto abbia comportato un turbamento apprezzabile dell'attività dell'ufficio giudiziario delegante, determinando un ritardo significativo e tale da ripercuotersi sulla regolarità del suo funzionamento. Non costa in alcun modo, d'altronde, che il comportamento dell'imputato sia stato accompagnato da violenza o minaccia e possa quindi ritenersi rilevante sotto altro profilo.
Ciò posto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CASSAZIONE IL 3 APRILE 2003.