Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 15750
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell'ufficio. ( Fattispecie relativa ad avere impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere nell'abitazione per procedere all'audizione di una persona informata sui fatti per delega del Pubblico Ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 15750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15750
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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