Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
Affinché la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte dell'istituto trattario, divenga operativa occorre che essa sia comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata o con telegramma, con avviso di ricevimento e produce effetto nei confronti del destinatario dal momento della ricezione. Invero, la revoca rientra nel novero delle dichiarazioni ricettizie di cui all'art. 1334 cod. civ., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria fornita dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/1998, n. 10553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10553 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. G. Vincenzo PANDOLFO Presidente del 19/6/1998
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco CALBI Consigliere N. 1291
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere N. 7774/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AR AF, nato a [...] V.co il 28\11\1935.
Avverso la sentenza in data 8\10\1997 della Corte di Appello di LECCE. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere GIUSEPPE SICA Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 15\11\1993, il Pretore di Brindisi dichiarava AR AF responsabile del reato di cui all'art. 1, legge n.386\90 e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione. Spese.
Divieto di emettere assegni per la durata di anni uno Pubblicazione della sentenza.
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte, a fronte della richiesta di nullità della sentenza di primo grado per difformità tra il decisum e la contestazione, non ne ha dichiarato la nullità, ma ha sanato la stessa, provvedendo ad argomentarla. Lamenta, altresì, il ricorrente che i giudici di merito abbiano ritenuto la sua responsabilità solamente perché il vice direttore della banca trattaria, aveva riferito la mancanza di autorizzazione a trarre assegni. Viceversa, poiché l'imputato, nella specie, era titolare di conto corrente, occorreva offrire la prova che l'autorizzazione fosse stata revocata e che la revoca fosse stata portata a conoscenza dell'imputato, prima dell'emissione del titolo. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. In punto di fatto, risulta dalla sentenza di primo grado che all'imputato è stato contestato il delitto di cui all'art. 1, legge n. 386\90, per avere emesso in data 30\5\1991, un assegno bancario per lire 12.139.805, senza autorizzazione del trattario. Dalla motivazione di tale decisione risulta, poi, che "dagli atti di protesto degli assegni bancari elencati nel capo di imputazione emerge evidente la prova che l'odierno imputato emise i titoli predetti senza poter disporre presso la banca trattaria della necessaria provvista", mentre il dispositivo "dichiara il AR AF responsabile del reato ascrittogli...".
Si osserva.
In caso di difformità con la motivazione prevale il dispositivo della sentenza.
Trattasi di un principio sempre applicato da questa Corte, atteso che solamente nel dispositivo viene estrinsecata la volontà del giudicante in ordine alla decisione relativa al caso concreto. Nè le eventuali affermazioni contenute nella motivazione della decisione, se non trovano corrispondenza nel dispositivo sono, di per sè sole, suscettibili di rilevanza giuridica. Nella specie, poi, come esattamente rilevato dalla decisone impugnata, il dispositivo ha ritenuto l'imputato responsabile del reato contestatogli e, quindi, della violazione di cui all'art. 1, legge n. 386\90, indipendentemente dalla errata motivazione utilizzata. Tuttavia, la sentenza impugnata va annullata per difetto di motivazione, avendo ritenuto la responsabilità del AR, sulla base della mera dichiarazione del vice direttore della banca trattaria, riportata nell'atto di protesto dell'assegno perché "mancante l'autorizzazione a trarre".
Viceversa, una volta intervenuta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte dell'istituto trattario, per la sua operatività, occorre che essa venga comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata o con telegramma, con avviso di ricevimento (art. 9, legge n. 386\90) e produce effetto nei confronti del destinatario dal momento della ricezione.
Invero, la revoca rientra nel novero delle dichiarazioni ricettizie di cui all'art. 1334 C.C., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 C.C., salva la prova contraria fornita dall'interessato (Cass. Sez. V, sent. 13\10\1997, n. 1349, Alberti;
idem, 7/11/1997, Florio).
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1998