Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/1998, n. 10553
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

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Affinché la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte dell'istituto trattario, divenga operativa occorre che essa sia comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata o con telegramma, con avviso di ricevimento e produce effetto nei confronti del destinatario dal momento della ricezione. Invero, la revoca rientra nel novero delle dichiarazioni ricettizie di cui all'art. 1334 cod. civ., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria fornita dall'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/1998, n. 10553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10553
    Data del deposito : 19 giugno 1998

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