Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 1
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto e cioè che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare; non, invece, quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7064 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FEDERICO DE GERONIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST AZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7675/99 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 19/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/02/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso ex art. 391 bis e 395 c.4 c.p.c., con i provvedimenti seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 marzo 1996, la corte di appello di Catania, pronunciando sull'appello di RE RU avverso la sentenza del 9 agosto 1993, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di IO VA, per fare accertare il suo diritto di proprietà della porzione di un fondo in Licodia Eubea, che risultava acquistato con atto del 16 aprile 1975 dal solo convenuto, confermava il rigetto della domanda, con la motivazione che:
- con la scrittura privata del 24 novembre 1975, sottoscritta dal RU e dal VA e posta dal primo a base della domanda, le parti avevano voluto dare atto di una già esistente comproprietà del fondo, che, come detto, risultava acquistato con il menzionato rogito del 16 aprile 1975 dal solo VA;
- la scrittura privata conteneva un accordo fiduciario, in virtù del quale il fondo doveva figurare acquistato dal solo VA, perché verosimilmente RE RU non aveva i requisiti di legge per godere del mutuo agevolato, nonché la previsione della formale intestazione della proprietà in favore di RE RU alla scadenza del decennio dall'acquisto formalmente riconducibile al solo IO VA, a motivo che la vendita del fondo acquistato non poteva avere luogo, per il disposto dell'art.28 l. 26 maggio 1965 n.590, prima del decorso dei dieci anni dall'acquisto;
- l'accordo fiduciario e la scrittura privata in cui lo stesso era stato consacrato erano pertanto nulli, in quanto diretti a far godere a RE RU delle agevolazioni cui egli non, aveva diritto;
a nulla rilevando, in proposito, che tale nullità non è prevista espressamente dal citato art. 28 della l. 590/1965, stante la natura imperativa della norma e la conseguente applicabilità dell'art.1418, primo comma, C.C., anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza di questa S.C. dell'11 giugno 1992 n. 7159;
- in ogni caso, IO VA e RE RU, procedendo alla divisione del fondo, avevano stipulato un negozio nullo, in violazione del vincolo di indivisibilità per il periodo di trenta anni ai sensi dell'art. 11 della l. 14 agosto 1971 n. 817, per cui anche sotto tale profilo non poteva trovare accoglimento la domanda di RE RU di riconoscimento del diritto di proprietà sulla porzione del fondo attribuitagli con la scrittura privata del 24 novembre 1975.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione RE RU, con due motivi;
ma questa stessa Sezione, con sentenza n. 7675 del 19 luglio 1999 lo rigettava, con la seguente motivazione:
"con il primo motivo il ricorrente deduce che fuori luogo la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'art. 28, secondo comma, l. 26 maggio 1965 n. 590, dal momento che nella specie non si discuteva della validità o meno della rivendita di un fondo prima del decorso di dieci anni dal suo acquisto, ma della validità di un acquisto in base alle agevolazioni previste per la formazione della proprietà coltivatrice, sostanzialmente effettuato da due soggetti, pur figurando come compratore uno solo di essi nel relativo atto pubblico.
Ad ogni modo la interpretazione dell'art. 28 cit. da parte della sentenza 11 giugno 1992 n. 7159 di questa S.C. sarebbe isolata nella giurisprudenza di legittimità e comunque errata.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Può concordarsi con il ricorrente in ordine al fatto che nell'attuale controversia, non discutendosi della validità di una rivendita di un fondo acquistato con i benefici per la formazione della proprietà coltivatrice, non può trovare applicazione l'art. 28 cit. In tal modo viene superata la questione della fondatezza o meno della interpretazione che di tale norma ha dato la sentenza 11 giugno 1992 n. 7159 di questa S.C. Il ricorrente dimentica, però, che la corte di appello ha basato la nullità dell'accordo fiduciario e della scrittura privata del 24 novembre 1975, in cui lo stesso era stato consacrato, in primo luogo, sul fatto che le partì avevano inteso eludere le disposizioni imperative le quali impedivano a RE RU di godere delle agevolazioni per la formazione, della proprietà coltivatrice in ordine all'acquisto della porzione del fondo con riferimento alla quale chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di proprietà. Contro tale autonoma ratio decidendi, sufficiente da sola a sorreggere le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, nulla oppone il ricorrente. Il primo motivo del ricorso, va, pertanto, rigettato.
L'esame del secondo motivo, diretto contro l'ulteriore ratio decidendi utilizzata dalla sentenza impugnata (violazione del divieto di indivisibilità di cui all'art. 11 l. 14 agosto 1871 n. 817) diventa superfluo".
Con ricorso notificato a IO VA, RE RU ha chiesto la revocazione della sentenza ex art. 391 bis C.P.C., per errore di fatto, individuato nell'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui la difesa del RU "nulla avrebbe opposto alla nullità dell'accordo fiduciario e della scrittura privata del 24 novembre 1975, in cui lo stesso era stato consacrato, in primo luogo, sul fatto che le parti avevano inteso eludere le disposizioni imperative le quali impedivano a RE RU di godere delle agevolazioni per la formazione della proprietà contadina in ordine all'acquisto della porzione di fondo con riferimento alla quale richiedeva il riconoscimento del proprio diritto di proprietà"; laddove risulta, viceversa, anche da una semplice lettura del ricorso "che esso venne proposto proprio per contestare tale nullità e per chiedere alla cassazione di confermare proprie precedenti decisioni (e di disattenderne una di senso contrario) che avevano escluso tale nullità. E la tesi della nullità dell'accordo, anche con riferimento alla elusione delle agevolazioni per la proprietà coltivatrice, venne contrastata, nei due motivi di ricorso, e trattata in otto pagine del ricorso, con puntuali richiami giurisprudenziali".
Nessuna attività difensiva ha svolto IO VA. Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. ha così motivato la sua richiesta:
"Ritenuto, nel merito, che il ricorso non possa trovare accoglimento;
ed infatti devesi rilevare: l)che la qui impugnata pronuncia ha ravvisato, nella sentenza della corte di appello di Catania, con valutazione in questa sede insindacabile, due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente da sola a sorreggere le conclusioni cui la stessa è giunta;
l'una costituita dal "fatto che le parti avevano inteso eludere le disposizioni imperative le quali impedivano a RE RU di godere delle agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice in ordine all'acquisto della porzione di fondo con riferimento alla quale chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di proprietà";
l'altra costituita dalla violazione del disposto imperativo del secondo comma dell'art. 28 L.6/5/1965 n. 590, che vieta, tra l'altro, la vendita del fondo acquistato con i benefici della stessa legge prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto; 2) che la qui impugnata sentenza ha osservato che alla prima ratio decidendi come sopra individuata, "nulla oppone il ricorrente"; 3) che il ricorrente, conformandosi al risalente e costante insegnamento di codesta Suprema Corte, contesta risolutamente tale affermazione, deducendo che "il ricorso era tutto proteso a contestare proprio quella tesi della corte di appello;
4) che siffatto assunto, ad avviso del requirente, non trova affato riscontro nel testo del primo motivo del ricorso per cassazione (il secondo motivo è incontestabilmente ininfluente nella presente sede, atteso che codesta S.C. nella qui impugnata sentenza ne ha ritenuto superfluo l'esame, siccome diretto contro un'ulteriore ratio decidendi utilizzata dalla corte di appello di Catania, e cioè la violazione del divieto di divisione del fondo, sancito dall'art. 11 L. 14/8/1971 n. 817); ed invero le articolate deduzioni che ivi si leggono ruotano tutte intorno al disposto dell'art. 28 L. 590/65, di- cui compiono una diffusa esegesi, con ampi richiami giurisprudenziali, criticamente commentati, ma nulla dicono, tacendo del tutto al riguardo, in ordine al primo profilo - rilevato da codesta S.C. - di illegittimità della scrittura privata 24/11/1975, consacrante l'accordo fiduciario inter partes, profilo ravvisato nella elusione delle norme imperative prescriventi i requisiti soggettivi - verosimilmente mancanti nel RU - per poter godere dei benefici previsti dalla disciplina emanata per la diffusione della proprietà coltivatrice".
Tale motivazione è pienamente condivisibile.
Premesso, invero, che, essendo stata richiesta la revocazione della sentenza di questa Corte per "errore di fatto", che viene evidentemente individuato, nella fattispecie, nella supposizione "dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" (art. 395 n. 4 c.p.c.) - id est il profilo di impugnazione che il ricorrente assume di avere dedotto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale e che questo Supremo Collegio non avrebbe, invece, rilevato ed esaminato si osserva che dalla sentenza qui impugnata (e la cui motivazione è stata integralmente riportata nella parte espositiva) risulta che nel giudizio di legittimità sono stati puntualmente esaminati il primo motivo del ricorso e la censura alla pronuncia del giudice di appello in esso contenuta (l'esame del secondo motivo è stato ritenuto superfluo); rilevandosi e dandosi atto che una delle rationes decidendi poste dalla corte territoriale a base della sua decisione precisamente quella indicata dal P.M. nella requisitoria più sopra riportata - non aveva formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
Ora, a ben vedere, questa Corte è pervenuta a tale conclusione non perché ha "supposto" l'inesistenza di un "fatto", la cui sussistenza è risultata, invece, incontrovertibilmente accertata, ma precisamente a seguito di valutazione e di interpretazione dei motivi di gravame svolti nel ricorso per cassazione proposto dal RU, tra i quali non ha rinvenuto la specifica censura mossa ad una delle rationes decidendi poste dalla corte di appello a base della sua pronuncia;
ma in tal caso, stando alla prospettazione che ne fa lo stesso ricorrente, sarebbe ipotizzabile, se mai, un errore di giudizio, in conseguenza di una pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi di gravame, imputabile al giudice di legittimità, ma non un errore di fatto (ved. SS. UU. n. 9862/97;
sent. n. 4859/98; n. 3913/98; n. 3317/98). Con la conseguenza, in siffatta ipotesi, che si è fuori dell'ambito della previsione di, cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., e, dunque, la richiesta di revocazione della sentenza non può essere accolta. In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l'intimato svolto, in questa sede, attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002