Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10756 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio | dal Sig. Sole REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 2455 ✓ ALIAMOp 02 1 23 LUG 2002 OME DEL POPOL IL CANCELLIERE LA CORTE SUUREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dovic - Lisicer SEZIONE TERZA CIVILE personali. aggrav y.co Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: istatute. Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 2761/99 28362 - Rel. Consigliere- Cron. Dott. Paolo VITTORIA Rep. 2253 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 28/02/02 TALEVI Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. C.d.s 1.55 PAGGIO IDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti 11 94.07.02 il ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE LILIA GRENGA, che la difende giusta procura speciale per Notar Francesco Riccio di Roma del 22/01/02 rep. n. 44301;
- ricorrente -
contro
INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, MENICHELLI AUGUSTO;
0,77 1500 intimati - avverso la sentenza n. 3769/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 12/12/97 e depositata il 29/12/972002 541 (R.G. 3769/97); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Pasquale CALABRESE (per delega Avv. L. GRENGA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo d'appello di Roma, con sentenza del 1. La corte 29.12.1997, ha accolto 1'impugnazione proposta dalla società IN ed ha in parte riformato la decisione di primo grado. Il tribunale, con sentenza del 18.10.1991, aveva accolto la domanda di risarcimento del danno alla persona, che ID PO aveva proposto con la citazione del 5.- 8.1.1988, in conseguenza di un incidente stradale. La corte d'appello, ferme le altre statuizioni, ha dell'invaliditàdiminuito dal 60% al 10%/ la misura permanente residuata alla signora GI ed ha ridotto il risarcimento che i primi giudici le avevano accordato a titolo di danno biologico e di danno morale.
2. ID GG ha chiesto la cassazione della sentenza - con ricorso notificato il 27 e 29.1.1999. ST ME e la società IN non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione La corte d'appello ha posto a base della propria 1. decisione accertamenti e conclusioni, cui era pervenuto il consulente incaricato dalla stessa corte di una rinnovata indagine tecnica. Ha Osservato che la signora GG aveva subito nell'incidente un trauma distorsivo del rachide cervicale 3 di lieve media intensità (come era emerso dalla prima ospedaliera di 8 giorni;
dall'assenza di prognosi trattamento ortopedico;
dal fatto che le altre persone che si trovavano con lei sulla vettura non avessero riportato alcuna lesione); che le sue condizioni vertebrali erano già minate da marcati fenomeni spondiloartrosici, con restringimento dello speco vertebrale, dei forami di coniugazione e degli spazi intervertebrali;
che per tali patologie, pur non essendo stata la vis traumatica appariva verosimile un peggioramento dei imponente, osteodegenerativi della colonna cervicale e lo fenomeni stiramento del plesso brachiale sinistro con radicolopatia, mentre poteva escludersi un danno agli arti inferiori in relazione al trauma derivato dall'incidente>. Ha condiviso la replica opposta dal consulente di ufficio al consulente di parte, osservando che un valido trauma distorsivo del rachide cervicale può avere idoneità lesiva sulle strutture ossee e cervicali, ma che nel caso queste conseguenza andavano escluse, perché gli accertamenti diagnostici espletati le avevano escluse. Questa affermazione è oggetto di specifica critica nel secondo motivo del ricorso, in cui si denunzia un vizio di difetto di motivazione;
la decisione è nel suo complesso impugnata per vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., 4 in relazione agli artt. 2043 e 2056 cod. civ. e 41, secondo comma, cod. pen.).
1.1. La ricorrente, nel primo motivo, considera che la decisione impugnata recepisce, nella sostanza, il giudizio dato dal consulente, secondo il quale le patologie manifestatesi dopo il trauma lesivo erano in buona parte preesistenti, anche se si sono manifestate solo in seguito all'incidente. Rinviene in tale giudizio l'errore di diritto denunciato nel motivo, che è quello d'avere attribuito a concause preesistenti l'idoneità a interrompere il nesso di causalità ed osserva che le conseguenze lesive rilevate nel soggetto non si sarebbero verificate se non vi fosse stato il trauma recato dall'incidente. Nel secondo motivo, la ricorrente, Osserva che la corte d'appello ha motivato in termini generici e confusi, travisando lo stesso senso delle conclusioni del consulente di ufficio, il quale aveva attribuito all'evento dannoso la rivelatrice della patologia esclusiva funzione pur escludendone la rilevanza degenerativa midollare, causale in ordine alla gravità delle lesioni accertate, sull'esistenza dellesenza avanzare alcun dubbio conseguenze lesive>. Torna poi a rilevare che la decisione è frutto di una applicazione erronea dei principi sul nesso di causalità, 5 perché ciò che solo rileva, sul piano della efficienza causale, è la presenza della causa prossima, se questa per sé stessa sufficiente a determinare l'evento. 2. - I due motivi non sono fondati.
2.1. La valutazione delle prove, che la corte d'appello ha compiuto facendo proprio il giudizio espresso dal consulente sul risultato delle indagini da lui compiute, non presenta vizi di difetto di motivazione. Il giudizio si compendia in un duplice accertamento. Non è stato il trauma subito nell'incidente dalla signora GI a dare causa alla patologia da lei lamentata - il consulente l'ha bensì rilevata, ma l'ha giudicata preesistente, e questo perché la sua natura non consentiva di riportarla come effetto a causa alla forza ed al punto in cui il trauma era stato risentito. Ciò riguarda in particolare la stenosi del canale cervicale e la patologia a carico del rachide lombare e dell'arto inferiore l'incidente aveva costituito solo l'occasione perché venissero alla luce attraverso gli accertamenti medici compiuti dopo che esso s'era verificato. Quel trauma aveva invece prodotto per altro verso un aggravamento della condizione fisica preesistente, in particolare l'aggravamento dei fenomeni osteodegenerativi 6 ---- ed una sofferenza neuroradicolare del plesso brachiale sinistro.
2.2. La decisione non presenta d'altra parte vizi di violazione di norme di diritto. Il nesso di causalità non esaurisce la sua funzione nel sia dagiudizio volto а stabilire quando un evento considerare effetto del fattore causale immediato, opera anche nell'ambito del giudizio volto a stabilire quale modificazione peggiorativa quel fattore abbia determinato nella situazione preesistente. Il soggetto che col suo comportamento ha concorso a determinare la causa dell'evento deve rispondere del danno cagionato. rappresentato dalla modificazione dellaè I l danno situazione preesistente avvenuta in pregiudizio del titolare dell'interesse protetto. Rientra nell'area della modificazione pregiudizievole non solo l'alterazione materiale che altrimenti non si sarebbe prodotta, ma anche l'anticipazione dell'alterazione che la situazione preesistente avrebbe finito col subire per la presenza in essa di fattori endogeni idonei a produrla. Non vi può rientrare l'alterazione che rispetto alla normalità la situazione avesse già in precedenza subito. 7 Altro e diverso problema, che però il ricorso non pone, è quello rappresentato dai criteri di valutazione del danno, quando questo sia rappresentato dal peggioramento di una condizione fisica o psichica già menomata. - Il ricorso è rigettato. 3. 4. Le parti cui il ricorso è stato notificato non hanno svolto attività difensiva e non hanno perciò diritto 1 rimborso di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 22 febbraio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente IL CANCE MERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129.1 4567 2066 TOT. 149,77 Depositata in Cancelleria 12,008067 23.02. 02 Oggi, 151,77 IL CANCELLIERE C1 Dottssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 4.7.2012 Serie 4 al n. 26683 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)