Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10946 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
E N 0069447 O 4 A / T 6 S ITALIANA 2 I PUBBLICA . N G U R . E I B P . R I B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D R . A L L T T E L D ZIONE D A R UP E D E T A N N E E S S I E . A T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N.8360/2000 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 28552 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Ud. 10/05/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: PONE Oggetto: Tributi IRPEF - ILOR SE N TENZA Calamità naturali 1984 69447 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione DELLE FINANZE in persona del Ministro Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio rideter- Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura minazione imponi- bile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
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contro
OV CA, OV ER, NO MA RI, tutti eredi di OV TI, intimati - M della Commissioneavverso la sentenza n. 328/03/99 Tributaria Regionale di Perugia Sez. n.3, del 14-12- 1 1 0 2 1999, depositata il 31-01-2000. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta scritta del Sostituto Procuratore Dott. E. Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor VI TO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo dall'imponibile l'ammontare detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria M Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791 convertito in Legge n. 46/1986, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, 10, 13, della legge 28 febbraio 1986, n.46, 2 del DPR 597/1973, nonché della Legge n.263/1989. Gli intimati VI CA, VI IA e LI RI IT, quali eredi di VI TO, deceduto nelle more del giudizio, non hanno presentato difese. Con richiesta 13-02-2002 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, come convertito con modificazioni in legge 28 Cher febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da М eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". orientamento di questa Corte, Secondo il consolidato tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra E N O I provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la Z 6 A 5 A 8 R I 9 . T 1 R N parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. S / I 4 A / G T 6 E E 2 U R
P.Q.M.
. L B R L . I A A P . R D . D T La Corte rigetta il ricorso. B E L A A T E I D N R 1 I E Così deciso in Roma il 10 Maggio 2002. 3 S E S 1 N E T E . S A N I M A Il Presidente كسل Dott. Graziadei Giulio م Лоло Il Consigliere Relatore Estensore Dott. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 25 LUG. 2002