Sentenza 29 gennaio 2001
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- 1. Differenze tra progressione e mobilita' verticaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2006
Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego Parere 9 novembre 2005 n.prot. 3556/2005 Sez. III OGGETTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. Quesito relativo all'applicabilità della normativa in materia di assunzioni ai passaggi tra le aree di inquadramento del personale. – – – – La legge finanziaria per il 2006, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, ha dettato, all'art. 1 comma 193, una specifica disciplina per le “progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria”, con ciò confermando che non rientrano nelle “assunzioni” di cui alle progressioni tra un'area e un'altra e proseguono senza che su di esse incida il “blocco” di cui alla legge …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA N NOME DE POPOLO ITALIANO042 03 /0 1 LA CORT SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 19176/98 Consigliere Cron.2524 Dott. Luciano VIGOLO Rep.Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud. 08/11/00 -· Consigliere Dott. Pasquale PICONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. E240RE 30 per diritti sul ricorso proposto da: 29 2001 AG GI LUIGI, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VLE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CORTI PIO, rappresentato e difeso dall'avvocato AVERNA MARIA ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IRTE SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. tempore, presso lo studio dell'avvocato PIRANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 29, NICOTERA UFFICIO COPIEUFFICIO 2 unitamente Rilasciata copia legale GI, che lo rappresenta e difende al Sig. PIRANI all'avvocato FABRIZI SERGIO, giusta delega in atti;
2000 per diritti L. A 2001 controricorrente 4560 - CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 876/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 27/06/98 R.G.N. 2/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PIO CORTI per delega M. ANTONIETTA AVERNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 23 gennaio 1998 il Pretore di Busto Arsizio, sez. di Gallarate, rigettava la domanda proposta dal sig. GI LU ON nei confronti della IRTE s.p.a. per sentire dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 30.7.1989 al 30.5.1996. La decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 12/27 giugno 1998. Osservavano i giudici di appello che la natura autonoma del rapporto risultava in primo luogo dalle lettere dell'appellante ON dell'11.4.92, 14.2.93 e 30.6.93, dalle quali emergeva la volontà del ON di non volersi legare con un contratto di lavoro subordinato;
e che, comunque, le deposizioni testimoniali assunte in primo grado avevano confermato l'assenza di subordinazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, GI LU ON. La IRTE resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia contraddittorietà ed insufficienza di motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360. n. 5, c.p.c.). Censurata la “facile e gratuita ironia che pervade la sentenza”, la difesa del sig. ON assume che contraddittoriamente il Tribunale è pervenuto ad escludere la natura subordinata del rapporto, pur avendo riconosciuto, a pag. 7 della sentenza, che “nessuno dubita che vi possano essere dubbi sulla sua subordinazione (....)", e che la stessa ditta aveva 3 offerto al ON di assumerlo anche formalmente;
nonché affermando, a pag. 5, che “(...) ora che il rapporto è finito (....) (il ON) può restare a casa sua quando ritiene opportuno farlo e perciò può diventare ex lavoratore subordinato”. Lamenta una posizione preconcetta verso il ricorrente, che ha condotto il Tribunale a dare esclusivo rilievo alla corrispondenza indirizzata dal ON ad Irte. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., con erronea sussunzione della fattispecie nel secondo articolo anziché nel primo, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale non ha valutato nella loro interezza le tre lettere scritte dal ricorrente;
le stesse, lette per intero, rivelano invece una situazione di piena subordinazione nei confronti di Irte. In particolare la lettera 11.4.92 mostra la richiesta dell'impresa al ON “di rinunciare a qualsiasi altro impegno tecnico, se non quello esclusivo (....) a nome della Irte". Assume che le risultanze istruttorie confermano che il ON ebbe a rinunciare a qualsiasi altri impegno, rimanendo quotidianamente e costantemente a disposizione di Irte. Rinvia, sul punto, a quanto dichiarato dai testi De NO, CH, PP e PO;
secondo quest'ultimo, capo reparto del ricorrente, il ON si tratteneva in azienda "tutta la giornata". Deduce che i giudici del merito si sono limitati a valutare la volontà negoziale delle parti, non attribuendo alcun peso ai concreti indici rivelatori della subordinazione del ON, subordinazione pur contraddittoriamente ammessa, come osservato nel primo motivo. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo va rilevato che la difesa del ricorrente estrapola alcune proposizioni della sentenza per attribuire loro un significato che non hanno. Il periodo dal quale è stata estrapolata la prima frase ("nessuno dubita che vi possano essere dubbi sulla sua subordinazione ..."), letto nella sua interezza, è il seguente: "Orbene sfugge del tutto all'appellante che prese ad una ad una le singole circostanze nessuno dubita che vi possano essere dubbi sulla sua subordinazione o meno, tanto è vero che la IRTE gli aveva offerto di assumerlo con il rifiuto però del ON, ma le lettere dell'appellante nelle quali pacificamente rifiutava la subordinazione motivandola con i detti punti prova al di là di ogni dubbio che era suo esclusivo interesse non divenire lavoratore subordinato nel senso di non volere che il personale dirigenziale della IRTE potesse dargli ordini in quanto lui doveva restare libero di fare ciò che voleva fare". Non è certo contenuta, in tale argomentazione, una ammissione di pacifica esistenza, in fatto, di un rapporto di lavoro subordinato. Lo stesso discorso vale per la frase estrapolata a pag. 5 della sentenza ("...ora che il rapporto è finito…..(il ON) può restare a casa sua quando ritiene opportuno e perciò può diventare ex lavoratore subordinato"). Il Tribunale, dopo aver evidenziato che nella lettera 11.4.92 il ON rifiutava l'offerta di inquadramento come dipendente chiedendosi come sarebbe stato inquadrato, a chi avrebbe dovuto rispondere del suo operato, quale posizione avrebbe assunto nell'organigramma aziendale - ha rilevato che con la lettera 14.2.93 l'appellante reiterava tale concetto, scrivendo che quando non era impegnato fuori sede preferiva restare a casa sua, naturalmente a costo zero per l'azienda. Ed ha rilevato la infondatezza della pretesa di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a rapporto concluso, osservando, con una certa ironia, che non è peraltro sfuggita al ricorrente: "Infatti mentre durante il rapporto l'appellante preferiva restare a casa sua ora che il rapporto è finito ovviamente, a suo avviso, può restare a casa sua quando ritiene opportuno farlo e perciò può diventare ex lavoratore subordinato". Non è vero, poi, che i giudici di appello si siano limitati a dare esclusiva rilevanza alle lettere, avendo gli stessi escluso la natura subordinata del rapporto anche sulla scorta delle testimonianze acquisite in primo grado (cfr. pag. 6 della sentenza). Quanto al secondo motivo - che, al di là della intestazione, denuncia anche vizi di motivazione e violazione delle norme di ermeneutica contrattuale - va in primo luogo rilevata la inammissibilità della censura di interpretazione “parziale” delle tre lettere del ON, atteso che il testo di tali lettere non viene riportato, con violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la cui lettura deve consentire alla Corte di apprezzare immediatamente la consistenza delle censure, prima ancora di andare a controllare gli atti del processo. Il solo brano che viene riportato, relativo alla lettera 11.4.92, non evidenzia affatto una volontà del lavoratore diversa da quella posta in luce dal Tribunale. La stessa violazione del principio di autosufficienza si riscontra nel "rinvio" operato alle testimonianze De NO, CH, PP e PO, testimonianze che avrebbero evidenziato la presenza di imprecisati indici di subordinazione. Quanto all'unica affermazione riportata, quella del PO, secondo il quale il ON si tratteneva in azienda “tutta la giornata”, questa unica affermazione, stralciata dalla testimonianza, non appare comunque sufficiente a superare tutte le altre considerazioni svolte dai giudici di appello, sia sulla volontà emergente dalle tre lettere, sia sugli elementi di autonomia risultati dalle dichiarazioni testimoniali (sull'autonoma organizzazione della trasferta, sull'assenza di direttive, di vincoli di orario e di controlli), considerazioni, queste ultime, che non vengono in alcun modo censurate dalla difesa del ricorrente. Non risultano pertanto violati gli articoli 2094 e 2222 c.c. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 32.000per spese, oltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario I A D S , S di avvocato. O A 0 3 L T 1 3 , L . 5 A O T Così deciso in Roma 1'8 novembre 2000. S B . R E I N P A D ' S L Il cons. estensore 3 Il Presidente A L 7 H T E - S C D 8 O - O жилийну I е 1 P S A 1 N M D I E BL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Q E E S A , I Depositata in Cancelleria G O D A G R E E T 29 GEN. 2001 T O S L I T N G E T I S E A oggi, R E R L I IL COLLABORATORÉ L D E CAS DI CANCELLERIA D O